Legge Regionale 24 giugno 1992, n. 13
Determinazione dell' aliquota dell' addizionale regionale all' imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell' imposta sostitutiva dell' addizionale.
Art. 11. A decorrere dal 1°
luglio 1992, la misura della aliquota dell addizionale regionale all imposta
di consumo sul gas metano, istituita dall art. 6, primo comma, lettera B, della
legge 14 giugno 1990, n.158 e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990,
n. 398, Cap. II, e fissata alla meta della corrispondente imposta erTimes New
Romane e comunque non superiore a L. 50 e non inferiore a L. 10 per metro
cubo.
2. L imposta
sostitutiva dell addizionale di cui al presente articolo, istituita con l art.
6, primo comma, lettera B, della legge 14/ 6/ 90, n. 158 e con il secondo comma
dell art. 9 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle
utenze esenti, e determinata nella misura di L. 50 per metro
cubo.