Legge Regionale 5 aprile 1995, n. 15
Istituzione della Consulta regionale per l' assistenza agli anziani.(1)
Art. 11. E istituita la Consulta regionale per lassistenza agli anziani, con compiti di analisi della condizione della popolazione anziana, delle problematiche assistenziali, di elaborazione e di proposte di scelte programmatiche e di interventi integrati socio-sanitari.
2. La Consulta regionale per lassistenza agli anziani ha sede presso lAssessorato ai Servizi Sociali ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, su delega di questi, dallAssessore ai Servizi Sociali. La Consulta è composta, oltre che dallAssessore regionale ai Servizi Sociali e Sanità, da:
a) due rappresentanti di ciascuna delle Confederazioni sindacali nazionali dei pensionati presenti sul territorio regionale, designati dalle medesime;
b) due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
c) due esperti nel settore designati uno dallUniversità degli Studi di Bari e uno da quella di Lecce;
d) un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dellAssociazione nazionale dei Comuni dItalia;
e) un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dellUnione Province Italiane. (2)
3. Ai lavori della Consulta partecipano, con diritto dintervento, i Coordinatori dei Settori servizi sociali e sanità, un rappresentante della sede regionale dellUnione nazionale degli enti di beneficenza e assistenza (UNEBA) e un rappresentante della sede regionale dellAssociazione nazionale delle strutture della terza età (ANASTE). Un funzionario in servizio presso il Settore servizi sociali, designato dallAssessore, funge da segretario.
4. La Consulta è convocata dal Presidente, che stabilisce lordine del giorno, ovvero su richiesta di almeno due componenti, che dovranno indicare largomento da trattare. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai componenti, anche col mezzo telegrafico, almeno tre giorni prima delladunanza.
5. Il verbale delladunanza dà conto degli interventi espressi e dei voti dati. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.
6. La Consulta si riunisce almeno due volte lanno.
7. La partecipazione ai lavori della consulta è a titolo gratuito.