Legge Regionale 5 aprile 1995, n. 15
Istituzione della Consulta regionale per l' assistenza agli anziani.
Art. 11. E istituita la Consulta
regionale per l assistenza agli anziani, con compiti di analisi della
condizione della popolazione anziana, delle problematiche assistenziali, di
collaborazione e di proposte di scelte programmatiche e di interventi
integrati socio -
sanitari.
2. La Consulta regionale per l
assistenza agli anziani ha sede presso l Assessorato ai servizi sociali ed e
presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo
delegato.
La consulta e composta, oltre
che dagli Assessori regionali ai Servizi sociali e alla Sanita,
da:
- sei rappresentanti designati,
due da ciascuna, dalle confederazioni sindacali dei pensionati maggiormente
rappresentative in campo nazionale:
- due Consiglieri regionali
designati dal Consiglio regionale;
- due esperti nel settore
designati uno dall Universita degli studi di Bari e uno da quella di
Lecce;
- un rappresentante designato
dalla Sezione pugliese dellAssociazione nazionale dei Comuni d
Italia;
- un rappresentante designato
dalla Sezione pugliese dell Unione province italiane.
3. Ai lavori della Consulta
partecipano, con diritto d intervento, i coordinatori del Settori Servizi
sociali e Sanita, un rappresentante della sede regionale dell Unione nazionale
degli enti di beneficenza e assistenza (UNEBA) e un rappresentante della sede
regionale dell Associazione nazionale delle strutture presso il Settore servizi
sociali, designato dall Assessore, funge da segretario.
4. La Consulta e convocata dal
Presidente, che stabilisce l ordine del giorno, ovvero su richiesta di almeno
due componenti, che dovranno indicare l argomento da trattare. Gli avvisi di
convocazione devono pervenire ai componenti, anche col mezzo telegrafico, almeno
tre giorni prima dell adunanza.
5. Il verbale dell adunanza da
conto degli interventi espressi e dei voti dati. La seduta e valida con la
partecipazione di almeno la meta dei componenti.
6. La consulta si riunisce
almeno due volte l anno.
7. La partecipazione ai lavori
della consulta e a titolo gratuito.