Anno 1995
Numero 15
Data 05/04/1995
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 aprile 1995, n. 15

Istituzione della Consulta regionale per l' assistenza agli anziani.



Art. 1


1. E istituita la Consulta regionale per l assistenza agli anziani, con compiti di analisi della condizione della popolazione anziana, delle problematiche assistenziali, di collaborazione e di proposte di scelte programmatiche e di interventi integrati  socio - sanitari.
2. La Consulta regionale per l assistenza agli anziani ha sede presso l Assessorato ai servizi sociali ed e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
La consulta e composta, oltre che dagli Assessori regionali ai Servizi sociali e alla Sanita, da:
- sei rappresentanti designati, due da ciascuna, dalle confederazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative in campo nazionale:
- due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
- due esperti nel settore designati uno dall Universita degli studi di Bari e uno da quella di Lecce;
- un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dellAssociazione nazionale dei Comuni d Italia;
- un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dell Unione province italiane.
3. Ai lavori della Consulta partecipano, con diritto d intervento, i coordinatori del Settori Servizi sociali e Sanita, un rappresentante della sede regionale dell Unione nazionale degli enti di beneficenza e assistenza (UNEBA) e un rappresentante della sede regionale dell Associazione nazionale delle strutture presso il Settore servizi sociali, designato dall Assessore, funge da segretario.
4. La Consulta e convocata dal Presidente, che stabilisce l ordine del giorno, ovvero su richiesta di almeno due componenti, che dovranno indicare l argomento da trattare. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai componenti, anche col mezzo telegrafico, almeno tre giorni prima dell adunanza.
5. Il verbale dell adunanza da conto degli interventi espressi e dei voti dati. La seduta e valida con la partecipazione di almeno la meta dei componenti.
6. La consulta si riunisce almeno due volte l anno.
7. La partecipazione ai lavori della consulta e a titolo gratuito.