Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 17 Diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione Puglia.(1)
Art. 11. La Regione Puglia riconosce le allergopatie come malattie di particolare
interesse.
Art. 21. Ogni USL della Regione attrezza un Centro di allergologia e
immunologia clinica per l assistenza agli allergopatici.
2. In ciascuna provincia e garantito il funzionamento di
stazioni di rilevamento aerobiologico gestite dal Centro di allergologia della
USL del capoluogo di Provincia.
3. Nell ambito della medicina dei servizi, i Centri di
allergologia autorizzati operanti presso le USL sia in ambito ospedaliero sia in
assistenza specialistica ambulatoriale continuano ad assicurare l assistenza
degli allergopatici, anche ai sensi e per gli effetti della legge
regionale del 14 giugno 1994, n. 18.
Art. 31. I centri di ciascuna USL provvedono all erogazione diretta delle prestazioni
diagnostiche e immunologiche.
Art. 4(Norma finanziaria) 1. Agli oneri rivenienti dall applicazione della presente
legge si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 1.000.000.000, in termini di
competenza e cassa, del capitolo di nuova istituzione 0781033 Spese per
la diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione
Puglia, con prelievo di pari importo dal capitolo 0343020 del bilancio
di previsione per l esercizio finanziario 1995, approvato con legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7.
2. Per gli anni successivi si provvedera nell ambito della
programmazione sanitaria e del fondo sanitario regionale.
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