Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 17 Diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione Puglia.
Art. 11. La Regione Puglia
riconosce le allergopatie come malattie di particolare
interesse.
Art. 21. Ogni USL della Regione
attrezza un Centro di allergologia e immunologia clinica per l assistenza agli
allergopatici.
2. In ciascuna provincia e
garantito il funzionamento di stazioni di rilevamento aerobiologico gestite dal
Centro di allergologia della USL del capoluogo di
Provincia.
3. Nell ambito della medicina
dei servizi, i Centri di allergologia autorizzati operanti presso le USL sia in
ambito ospedaliero sia in assistenza specialistica ambulatoriale continuano ad
assicurare l assistenza degli allergopatici, anche ai sensi e per gli effetti
della legge regionale del 14 giugno 1994, n. 18.
Art. 31. I centri di ciascuna
USL provvedono all erogazione diretta delle prestazioni diagnostiche e
immunologiche.
Art. 4(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri rivenienti dall
applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento di lire
1.000.000.000, in termini di competenza e cassa, del capitolo di nuova
istituzione 0781033 << Spese per la diagnostica e terapia delle
allergopatie presso le USL della Regione Puglia>>, con prelievo di pari
importo dal capitolo 0343020 del bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1995, approvato con legge regionale 27 febbraio 1995, n.
7.
2. Per gli anni successivi si
provvedera nell ambito della programmazione sanitaria e del fondo sanitario
regionale.
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