Legge Regionale 14 giugno 1996, n. 8 Disciplina delle attivita' di agenzie di viaggio e turismo.(1)
Art. 1(2) (Finalita) [ 1. La presente legge disciplina lesercizio delle attività professionali delle Agenzie di viaggi e turismo di cui allart. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in attuazione al decreto - legge 23 novembre 1991, n. 392.]
Art. 2(Definizione)(3) [1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti, secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 11”Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE”, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso: (4) a) produzione, organizzazione e intermediazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima e aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta al pubblico; b) sola intermediazione, a forfait o a provvigione, e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre agenzie.]
Art. 3(Attivita)(5) [1. E di esclusiva competenza delle agenzie di viaggi e turismo leffettuazione dei seguenti servizi e prestazioni: a) lorganizzazione di soggiorni ed escursioni individuali e collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto; b) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto; c) lassistenza ai clienti, sia mediante lattività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo geoturistico e tecnico; d) la prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi, forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri, e utilizzabili in Italia e allestero; e) la diffusione e la pubblicità di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggi; f) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggi; g) l organizzazione di convegni e congressi. (6) 2. Le agenzie di viaggi e turismo possono altresì svolgere le seguenti attività nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano: a) lassistenza per il rilascio di passaporti, e visti consolari; b) linoltro, il ritiro e il deposito di bagaglio per conto e nellinteresse dei propri clienti; c) la prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo; d) il rilascio e il pagamento di assegni turistici o di titoli di credito per viaggiatori, lettere di credito e cambio di valuta; e) lemissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle cose trasportate; f) la distribuzione e la vendita di manuali, guide, piantine, opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione relativa al turismo; g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni; h) l’organizzazione di convegni e congressi. ] (7)
Art. 4(Richiesta di autorizzazione)(8) [1. Lesercizio delle attività di cui agli artt. 2 e 3 è soggetto allautorizzazione regionale. 2. Al fine di favorire una piu
razionale distribuzione sul territorio regionale dell attivita di
intermediazione e produzione dei servizi turistici, la Regione puo
autorizzare:
a) l apertura di agenzie di
viaggi, nel rapporto di una per ogni 10 mila abitanti residenti nel Comune,
comprendendo le agenzie gia autorizzate e operanti;
b) nei Comuni con popolazione
inferiore a 10 mila abitanti ove non e presente alcuna agenzie di viaggi, l
apertura di una sola agenzia a condizione che sia accertata nel territorio
comunale la presenza di adeguate strutture alberghiere e/ o turistiche che
dispongano di almeno 200 posti letto. (9) 3. La domanda diretta a ottenere lautorizzazione allapertura e allesercizio di unagenzia di viaggi e turismo deve essere presentata allAssessorato regionale al turismo e contenere le seguenti indicazioni: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante; b) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente; c) denominazione dellagenzia; d) ubicazione e descrizione dei locali in cui lagenzia avrà sede; e) lattività che lagenzia intende svolgere e il periodo di apertura, annuale o stagionale; f) lorganizzazione e le attrezzature dellimpresa nonché il numero di addetti da impiegare nellazienda (sedi proprie e di rappresentanza in Italia e allestero, mandanti eventualmente conferiti allimpresa da ferrovie, società di navigazione marittima e area o da altri vettori internazionali, mezzi di trasporto di cui dispone etc.); g) il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, di cui allart. 3 del decreto-legge 23 novembre 1991, n. 392; h) il possesso dei requisiti di capacità professionali di cui al comma 1 del successivo art. 8 da parte della persona fisica richiedente l’autorizzazione o del direttore tecnico in caso in cui il richiedente non intenda prestare con carattere di continuità e esclusività la propria opera nell’agenzia. (10) 4.L’Assessorato regionale al turismo, a seguito di esame favorevole dell’istanza di cui al precedente comma, richiede la seguente documentazione (11) : a) certificato di cittadinanza italiana del richiedente, o del rappresentante legale in caso di società; qualora listante sia persona fisica o giuridica straniera nulla-osta di cui allart. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; b) titolo di studio di scuola media superiore; (12) c) certificato generale del casellario giudiziale del richiedente, o del rappresentante legale in caso di società, e del direttore tecnico; d) certificato di residenza del direttore tecnico in un Comune della Regione Puglia; e) la certificazione atta a dimostrare il possesso della capacità professionale, di cui al comma 1 del successivo art. 8, della persona fisica richiedente l’autorizzazione o del direttore tecnico nel caso in cui il richiedente non intenda prestare con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell’agenzia; (13) f) titolo di proprietà dei locali in cui avrà sede lagenzia o altro titolo idoneo da cui risulti la disponibilità dei locali medesimi; g) certificato di vigenza della società da cui risulti il nominativo del legale rappresentante; h) dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, del direttore tecnico a prestare con carattere di continuità, esclusività e professionalità la propria opera nellagenzia; i) pianta planimetrica dei locali, dalla quale risulti la piena indipendenza degli stessi da ogni altro ambiente commerciale, una superficie non inferiore a mq. 30 e la disponibilità di adeguati servizi igienico-sanitari; (14) l) nota descrittiva dellarredamento; m) certificato antimafia del richiedente, o del rappresentante legale in caso di società, nonchè del direttore tecnico.] (15)
(10) Lettera così modificata dalla l.r. 10/98, art. 4, comma 2.(11) Comma così modificato dalla l.r. 10/98, art. 4, comma 3.(12) Lettera soppressa dalla l.r. 10/98, art. 4, comma 5.(13) Lettera così modificata dalla l.r. 10/98, art. 4, comma 6.(14) Lettera così modificata dalla l.r. 10/98, art. 4, comma 2.(15) Lettera così modificata dalla l.r. 10/98, art. 4, comma 7.(8) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27(9) Comma soppresso dalla l.r. 10/98, art. 4, comma 1
Art. 5(Autorizzazione allapertura)(16) [1. Lautorizzazione allapertura e allesercizio dellagenzia di viaggi e turismo concessa con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore al turismo se delegato su conforme deliberazione della Giunta medesima. (17) 2. Lautorizzazione subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene allaccertamento, in capo al richiedente, o al legale rappresentante in caso di società, nonchè in capo al direttore tecnico, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 e successive modificazioni, 3. La Regione, in occasione del rilascio dellautorizzazione, accerterà linesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile a quella proposta già operanti sul territorio nazionale. 4. Non potrà, in ogni caso, essere adottata dallagenzia la denominazione di Comuni o Regioni italiane. 5. Per le persone fisiche o giuridiche straniere lautorizzazione è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato, ai sensi dellart. 58 del d.p.r. 616/1977. 6. Lautorizzazione allesercizio dellattività di cui allarticolo 2 è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale in base alle leggi tributarie regionali vigenti e alla specificazione del tipo di contratto con il direttore tecnico, se diverso dalla persona fisica titolare di autorizzazione. (18) 7.L autorizzazione e valida per un anno e si intende automaticamente rinnovata
mediante il pagamento, nei termini prescritti, della tassa di cui al comma 6.(19) 8. In caso di cessione dellagenzia, per atto tra vivi o mortis causa, la prosecuzione della sua attività è subordinata al rilascio di autorizzazione regionale in favore della persona fisica titolare di autorizzazione della ditta individuale o del legale rappresentante della società, subentrati nella proprietà dellagenzia ceduta, previo accertamento dei requisiti di capacità professionale. 9 . In caso di cessione di agenzia ovvero di sostituzione del rappresentante legale della società, avvenuta prima dell’entrata in vigore della presente legge, il rilascio di nuova autorizzazione al richiedente subentrante nella titolarità è subordinato soltanto all’accertamento dei requisiti di cui alla legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52. (20) 10. Sono altresì assoggettati soltanto all’accertamento dei requisiti di cui al comma precedente anche i soggetti richiedenti per i quali la procedura per il rilascio dell’autorizzazione sia già stata avviata dal Settore turismo e non ancora conclusa a causa di contenziosi in corso e/o di fatti non riconducibili agli istanti, prima dell’entrata in vigore della presente legge. (21) 11. La persona fisica titolare di autorizzazione, entro novanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione, è tenuta a iniziare l’attività dandone comunicazione scritta alla Regione, pena la decadenza della autorizzazione concessa. (22) 12. A seguito di gravi motivi afferenti l’igiene pubblica e/o l’ordine pubblico, e soltanto a seguito di formale richiesta motivata dell’autorità competente, il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore regionale al turismo, se delegato, può autorizzare i titolari di autorizzazioni delle agenzie di viaggio e turismo ricadenti nel territorio comunale, per l’assistenza ai propri clienti, alla vendita di titoli di viaggio, in zone portuali di rilevante flusso turistico per un periodo non superiore a sessanta giorni, fatte salve le autorizzazioni amministrative rilasciate dalle autorità competenti.] (23)
(16) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27(17) Comma così integrato dalla l.r. 10/98, art.5, comma 1.(18) Comma già integrato dalla l.r. 10/98, art.5, comma 2 e sostituito dalla l.r. 32/2001.art.30 è stato successivamente così modificato dalla l.r. 14/2004, art. 38(19) Comma soppresso dalla l.r. 10/98, art. 5, comma 3.(20) Comma aggiunto dalla l.r. 10/98, art. 5, comma 4.(21) Comma aggiunto dalla l.r. 10/98, art. 5, comma 4.(22) Comma aggiunto dalla l.r. 10/98, art. 5, comma 4.(23) Comma aggiunto dalla l.r. 10/98, art. 5, comma 4.
Art. 6(Deposito cauzionale)(24) [1. Prima dellemissione del Decreto del Presidente della Giunta regionale di autorizzazione allesercizio, entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento dellapposita comunicazione, limprenditore deve versare allAmministrazione regionale, a pena di decadenza, una cauzione di lire 75 milioni, se intende svolgere lattività di cui alla lett. a) dellart. 2 della presente legge, ovvero di lire 50 milioni se intende svolgere latttività di cui alla lett. b) del medesimo articolo. 2. La cauzione versata alla Regione in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, ovvero in titoli al portatore o anche mediante sottoscrizione di apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa. 3. Lammontare della cauzione di cui al comma 1 può, con deliberazione della Giunta regionale, essere adeguato allaumento del costo della vita rilevato in base allindice ISTAT dei prezzi al consumo. 4. La cauzione vincolata per tutto il periodo di esercizio dellagenzia. 5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dellinteressato, concesso dalla Regione non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dellattività dellagenzia o dalla data di stipula di nuova polizza fidejussoria. (25) 6. La cauzione puo essere destinata, con provvedimento della
Giunta regionale, da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che
riconosca la responsabilita dell imprenditore per il mancato esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento nei
confronti degli stessi, qualora sia insufficiente la copertura della polizza
assicurativa di cui all art. 7. 7. Il mancato pagamento delle sanzioni di cui all art. 17,
disposto con atto definitivo, determina il prelievo dal deposito cauzionale
della somma parti all ammontare della sanzione irrogata.
8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7 del presente articolo l
imprenditore dovra, entro sessanta giorni dalla data di adozione del
provvedimento regionale, reintegrare la cauzione, pena la decadenza dell
autorizzazione.]
Art. 7(Garanzia assicurativa)(26) [1. Nel medesimo termine di cui al comma 1 dellart. 6, lagenzia di viaggi e turismo deve stipulare polizza assicurativa a garanzia dellesatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, fatte salve le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 ‘Attuazione della direttiva n. 90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti ‘tutto compreso’’. (27) 2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina, con riferimento all’attività autorizzata, i nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal comma 1.] (28)
Art. 8(Capacita professionale - Requisiti)(29) (30) [1. La persona fisica che intende svolgere attività di agenzia e
turismo, il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il
preposto alla direzione tecnica dell’agenzia, deve risultare in possesso dei
requisiti professionali previsti dall’art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217
“Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell’offerta turistica”, da accertarsi mediante esame di
idoneità. 2. I cittadini e le imprese di altri Stati membri dell’Unione
europea che intendono svolgere attività di agenzia di viaggio e turismo nella
Regione Puglia devono fornire la prova del possesso delle conoscenze E delle
attitudini generali, commerciali e professionali di cui all’art. 4 del decreto
Legge 23 novembre 1991, n. 392 e devono, comunque, comprovare che l’attività è
Stata prestata secondo le modalità previste dal suddetto decreto. 3. I certificati attestanti la natura e la durata delle
attivita svolte all’estero sono rilasciati in lingua italiana dalle Autorità
consolari. 4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria
attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola
agenzia, o filiale o succursale.
Tale disposizione non si applica nel caso di attività prestata,
in qualità di socio, a favore di uno degli organismi associativi di cui all’art.
13, comma 1, della presente legge. Qualora una stessa persona fisica titolare di
autorizzazione sia in possesso di più autorizzazioni, può svolgere le funzioni
di direttore tecnico in una sola agenzia di viaggio e turismo.]
Art. 9(Esame di idoneita)(31) (32) [1. Lesame di idoneità verte: a) in una prova selettiva consistente in domande a risposta multipla nelle materie oggetto del presente articolo, da effettuarsi da parte di una società specializzata da individuarsi da parte della Giunta regionale; b) in un esame-colloquio sostenuto davanti ad apposita commissione nominata dalla Giunta regionale, secondo una qualificata composizione, alla quale partecipano quanti hanno superato la prova pre-selettiva di cui alla lettera a). La Giunta regionale dispone con proprio provvedimento i compensi da erogare ai componenti della commissione. (33) 2. Qualora la persona fisica titolare dell autorizzazione non presti con carattere
di continuita ed esclusivita la propria opera nell agenzia, i requisiti di
cui al comma 1 dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.(34) 3. La commissione dellesame di idoneità, nominata dalla Giunta regionale per un triennio, è composta: a) dal dirigente del Settore turismo o dirigente suo delegato, con funzioni di presidente; b) da due docenti di lingue e letterature straniere; c) da un esperto nel settore di legislazione turistica, geografia economica e turistica; d) da un esperto nel settore di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio. (35) 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente all’ottava qualifica o, in carenza, da istruttore direttivo di settima qualifica. 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della Commissione viene nominato un supplente. 6. I compensi per i componenti della Commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono determinati ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45. 7. Il superamento dell’esame di idoneità previsto dall’articolo precedente dà diritto al conseguimento della qualifica di direttore tecnico. A tale esame sono ammessi tutti coloro i quali sono in possesso di diploma di scuola media superiore.]
(31) Articolo già sostituito dall’art. 9
della l.r.
10/98 e così modificato dalla l.r.
32/2001.(32) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27(33) Comma già sostituito prima dalla l.r. 10/98, art. 9 , dalla l.r. 32/2001,art.30 e dalla l.r.14/2004, art. 38, è stato poi abrogato insieme all’intera presente legge dalla l.r. 34/2007, art. 27(34) Comma abrogato dalla l.r. 32/2001, art. 30(35) Comma già sostituito dalla l.r. 10/98, art. 9 è stato nuovamente così sostituito dalla l.r. 32/2001, art. 30. Vedi anche
Art. 10(Chiusura temporanea)(36) [1. La persona fisica titolare di autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dellagenzia per un periodo non superiore a sette giorni ne deve informare, indicandone la durata, lAssessorato regionale al turismo. 2. LAssessore regionale al turismo può autorizzare, su domanda della persona fisica titolare di autorizzazione che adduca gravi e comprovati motivi, la chiusura di unagenzia per un periodo superiore a sette giorni e inferiore a trenta; è ammessa una sola proroga non superiore a trenta giorni. 3. Qualora la chiusura venga effettuata senza lavviso di cui al comma 1, o lautorizzazione di cui al comma 2, ovvero lagenzia non sia riaperta decorso il termine della chiusura e della eventuale proroga, la Giunta regionale delibera la revoca dellautorizzazione. Il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore al turismo, se delegato, emette il relativo decreto.] (37)
Art. 11(Mutamenti dell agenzia)(38) [1. Qualsiasi mutamento nella situazione originaria, in base alla quale è stata rilasciata lautorizzazione di cui allart. 5 della presente legge, salvo i casi di trasferimento di sede nello stesso Comune e/o di sostituzione del direttore tecnico, che comportano il solo aggiornamento dell’autorizzazione a cura dell’Assessore al turismo mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo, deve essere autorizzato con deliberazione della Giunta regionale. (39) 2. A tal fine, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata allAssessorato regionale al turismo. 3. Linosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca dellautorizzazione.]
Art. 12(Redazione e diffusione dei programmi di viaggio) (40) (41) [1. I programmi, gli annunci, i manifesti e altro materiale illustrativo concernenti lorganizzazione di viaggi diffusi dalle agenzie di viaggi e turismo operanti nel territorio regionale devono essere redatti e diffusi in modo da fornire al pubblico uninformazione corretta e completa. (42) 2. Ogni programma, concernente viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno ed escursioni, organizzato da agenzie di viaggi e turismo deve contenere le seguenti indicazioni: (43) a) data di svolgimento del viaggio o della crociera; b) itinerario; c) durata; d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare allatto delliscrizione; e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei posti, visite guidate e a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo; f) termini per le iscrizioni; g) termini e condizioni per le rinunce; (44) h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dellagenzia di viaggi e turismo; i) periodo di validità e data di prima diffusione del programma; l) estremi della polizza di garanzia assicurativa di cui allart.7; m) esatta denominazione dellagenzia organizzatrice ed estremi del relativo decreto autorizzativo regionale;(45) n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonchè le informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie all’utente dei servizi turistici per usufruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.(46) 3. Quando la durata del soggiorno è espressa in giorno, dal programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo. 4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce lelemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dellesatto adempimento. 4 bis. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111. Detto decreto legislativo definisce “pacchetto turistico tutto compreso” il risultato della prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti o offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, di cui alle lettere i) ed m) dell’art. 7 del succitato decreto legislativo, che costituiscono parte significativa del “pacchetto turistico”. (47) 5. Le agenzie di viaggi e turismo trasmettono all Assessorato competente, trenta
giorni prima della diffusione, copia delle pubblicazioni dei programmi aventi
validita annuale.](48)
(40) Rubrica così integrata dalla l.r. 10/98, art. 12, comma 1(41) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27(42) Comma così modificato e integrato dalla l.r. 10/98, art. 12, commi 2 e 3.(43) Comma così modificato dalla l.r. 10/98, art. 12, comma 4.(44) Lettera così modificata dalla l.r. 10/98, art. 12, comma 4.(45) Lettera così integrata dalla l.r. 10/98, art. 12, comma 5.(46) Lettera così aggiunta dalla l.r. 10/98, art. 12, comma 6.(47) Comma così inserito dalla l.r. 10/98, art. 12, comma 7.(48) Comma soppresso dalla l.r. 10/98, art. 12, comma 8.
Art. 13(Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)(49) [1. Le associazioni senza scopo di lucro costituite da almeno
tre mesi che operano a livello nazionale per finalita ricreative, culturali,
religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare, ai sensi dell art. 10 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, le attivita disciplinate dalla presente legge,
esclusivamente a favore dei propri associati, senza munirsi dell autorizzazione
di cui all art. 5.
2. A tal fine dette associazioni devono dimostrare di possedere
i seguenti requisiti:
a) presenza operativa dell associazione su tutto il territorio
nazionale con organizzazione e succursali in piu Regioni;
b) assenza di qualsiasi forma di lucro nell esercizio delle
attivita desumibili dai bilanci sociali, nonche di qualsiasi dipendente da
soggetti e organismi esercenti attivita imprenditoriali;
c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di
democraticita;
d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
e) finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e
culturale della personalita degli associati.
3. Le associazioni, per esercitare le attivita previste dal
presente articolo, devono trasmettere all Assessorato al turismo della Regione
una documentata relazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2
nonche copie conformi dell atto costitutivo, dello Statuto e del bilancio
dell ultimo esercizio.
4. Alle attivita delle associazioni di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilita e sugli obblighi
previsti dalla convenzione internazionale relativa i contratti di viaggi (CCV)
ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
5. Le associazioni devono stipulare polizze assicurative a
copertura delle responsabilita assunte nei confronti dei propri soci con l
organizzazione dei viaggi, per l esatto adempimento dei programma.] (50)
Art. 14(Gite occasionali)(51) [1. Gli enti, gli istituti scolastici, le associazioni e i comitati, aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, dopo lavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi degli artt. 11 e 12 del C.C., non rientranti nelle previsioni dellart. 13, che promuovono, senza scopo di lucro e unicamente per i propri associati o appartenenti, leffettuazione di viaggi, devono avvalersi per lorganizzazione e la vendita dei viaggi stessi di agenzie di viaggi e turismo autorizzate; tali organismi possono tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto assoluto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione. 2. Gli organismi di cui al comma 1 possono peraltro organizzare direttamente, senza scopo di lucro ed esclusivamente per i propri associati o appartenenti, gite occasionali, manifestazioni, pellegrinaggi a santuari, luoghi di culto, monumenti patriottici, militari, ecc., in coincidenza di iniziative o ricorrenze inerenti ai loro fini istituzionali. (52) 3. Non soggetta alle norme della presente legge lorganizzazione di viaggi da parte di enti pubblici nellambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.]
Art. 15(Biglietterie)(53) [1. Non sono tenuti a munirsi dellautorizzazione di cui allart. 4 gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.]
Art. 16(Uso della denominazione)(54) [1. E fatto divieto alle imprese che non hanno ottenuto lautorizzazione regionale di cui allart. 4 di utilizzare nella propria denominazione o ragione sociale le parole “Viaggio”, “Turismo” e simili, nonchè le loro corrispondenti in lingue straniere.]
Art. 17(Sanzioni)(55) [1. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale, chiunque intraprenda e svolga, in forma continuativa occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui allart. 2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione soggetto alla sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 30 milioni. 2. Quando siano violate le condizioni autorizzative o si svolga lattività fuori dei locali assentiti, si procede alla sospensione dellautorizzazione per un periodo di tempo compreso tra i 15 e 60 giorni a seconda della gravità delle violazioni e, in caso di recidiva, alla revoca della stessa. (56) 3. La persona fisica titolare di autorizzazione che, mediante scritti, stampati o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche pubblicitaria, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata, anche in aggiunta alla denominazione stessa, incorre nella sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 4 milioni. 4. La mancata esposizione al pubblico dellautorizzazione regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni. 5. Lapplicazione di tariffe superiori a quelle autorizzate comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 5 milioni. 6. La divulgazione di programmi di viaggio non conforme a quanto stabilito dallart.12 è punita con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 6 milioni. 7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui alla presente legge comporta la rivalsa sul deposito cauzionale; il mancato reintegro del deposito stesso entro il termine di venti giorni dalla data di comunicazione delleffettuata rivalsa dà luogo alla sospensione dellautorizzazione e, in caso di recidiva, alla revoca della stessa. 7 bis. mancata comunicazione da parte del direttore tecnico della risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 6 dell’art.9 comporta a suo carico una sanzione amministrativa di lire un milione. (57) 8. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato, anche dai dipendenti della Regione, in servizio presso lAssessorato al turismo, designati dallAssessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonchè dai dipendenti regionali di cui allart. 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65. 9. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dallAssessorato regionale al turismo, che può avvalersi della collaborazione degli enti turistici sub-regionali.]
Art. 18(Reclami)(58) [1. I clienti delle agenzie di viaggi e turismo, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite possono presentare, entro trenta giorni dalla fine del viaggio, documentato reclamo allAssessore al turismo della Regione, inviandone contestualmente copia allagenzia interessata. 2. La persona fisica titolare di autorizzazione dellagenzia, a mezzo del direttore tecnico, può comunicare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo al fine di intervenire nel procedimento amministrativo per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell’art.17. ](59)
(58) Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27(59) Comma così modificato e integrato dalla l.r. 10/98, art. 16.
Art. 19(Norma transitoria)(60) [1. Le agenzie di viaggi e turismo già autorizzate ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dellautorizzazione in possesso. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di apertura di agenzie di viaggi e turismo presentate ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 sono prive di alcun effetto. 3. Sono fatti salvi i diritti dell ordine cronologico di presentazione delle
precedenti domande ove sussistano tutti i requisiti richiesti dalla presente
legge. Tali domande dovranno essere comunque ripresentate ai sensi dell art. 4
della stessa legge.] (61)
Art. 20(Abrogazione)(62) [1. La legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 è abrogata. ]
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