Anno 1996
Numero 8
Data 14/06/1996
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Legge Regionale 14 giugno 1996, n. 8

Disciplina delle attivita' di agenzie di viaggio e turismo.



Art. 1

(Finalita)


1. La presente legge disciplina l esercizio delle attivita professionali delle Agenzie di viaggi e turismo di cui all art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in attuazione al decreto - legge 23 novembre 1991, n. 392.



Art. 2

(Definizione)


1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attivita, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti, secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084:
a) produzione, organizzazione e intermediazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima e aerea, per singole persone o per gruppi con o senza vendita diretta al pubblico;
b) sola intermediazione, a forfait o a provvigione, e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre agenzie.



Art. 3

(Attivita)


1. E di esclusiva competenza delle agenzie di viaggi e turismo l effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni:
a) l organizzazione di soggiorni ed escursioni individuali e collettive e giri di citta con ogni mezzo di trasporto;
b) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attivita di trasporto;
c) l assistenza ai clienti, sia mediante l attivita di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo geoturistico e tecnico;
d) la prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi, forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri, e utilizzabili in Italia e all estero;
e) la diffusione e la pubblicita di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggi;
f) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggi;
g) l organizzazione di convegni e congressi.
2. Le agenzie di viaggi e turismo possono altresì svolgere  le seguenti attivita nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano:
a) l assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
b) l inoltro, il ritiro e il deposito di bagaglio per conto e nell interesse dei propri clienti;
c) la prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;
d) il rilascio e il pagamento di assegni turistici o di altri titoli di credito per viaggiatori, lettere di credito e cambio di valuta;
e) l emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle cose trasportate;
f) la distribuzione e la vendita di manuali, guide, piantine, opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione relativa al turismo;
g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni.



Art. 4

(Richiesta di autorizzazione)


1. L esercizio delle attivita di cui agli artt. 2 e 3 e soggetto all autorizzazione regionale.
2. Al fine di favorire una piu razionale distribuzione sul territorio regionale dell attivita di intermediazione e produzione dei servizi turistici, la Regione puo autorizzare:
a) l apertura di agenzie di viaggi, nel rapporto di una per ogni 10 mila abitanti residenti nel Comune, comprendendo le agenzie gia autorizzate e operanti;
b) nei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti ove non e presente alcuna agenzie di viaggi, l apertura di una sola agenzia a condizione che sia accertata nel territorio comunale la presenza di adeguate strutture alberghiere e/ o turistiche che dispongano di almeno 200 posti letto.
3. La domanda diretta a ottenere l autorizzazione all apertura e all esercizio di un agenzia di viaggi e turismo deve essere presentata all Assessorato regionale al turismo e contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di societa, del suo legale rappresentante;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
c) denominazione dell agenzia;
d) ubicazione e descrizione dei locali in cui l agenzia avra sede;
e) l attivita che l agenzia intende svolgere e il periodo di apertura, annuale o stagionale;
f) l organizzazione e le attrezzature dell impresa nonche il numero di addetti da impiegare nell azienda (sedi proprie e di rappresentanza in Italia e all estero, mandanti eventualmente conferiti all impresa da ferrovie, societa di navigazione marittima e area o da altri vettori internazionali, mezzi di trasporto di cui dispone, etc);
g) il possesso dei requisiti di onorabilita e capacita finanziaria, di cui all art. 3 del decreto - legge 23 novembre 1991, n. 392;
h) il possesso dei requisiti di capacita professionale, di cui all art. 8 della presente legge, da parte del titolare, e del direttore tecnico nel caso in cui il titolare, pur avendone i requisiti, non intenda prestare con carattere di continuita ed esclusivita la propria opera nella agenzia.
4. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti in bollo:
a) certificato di cittadinanza italiana del richiedente, o del rappresentante legale in caso di societa; qualora l istante sia persona fisica o giuridica straniera nulla - osta di cui all art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) titolo di studio di scuola media superiore;
c) certificato generale del casellario giudiziale del richiedente, o del rappresentante legale in caso di societa, e del direttore tecnico;
d) certificato di residenza del direttore tecnico in un Comune della Regione Puglia;
e) la certificazione di cui all art. 8 della presente legge atta a dimostrare il possesso della capacita professionale del titolare e del direttore tecnico, qualora il titolare non intenda prestare con carattere di continuita ed esclusivita la propria opera nell agenzia;
f) titolo di proprieta dei locali in cui avra sede l agenzia o altro titolo idoneo da cui risulti la disponibilita dei locali medesimi;
g) certificato di vigenza della societa da cui risulti il nominativo del legale rappresentante;
h) dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, del direttore tecnico a prestare con carattere di continuita, ed esclusivita e professionalita la propria opera nella agenzia;
i) pianta planimetrica dei locali, dalla quale risulti la piena indipendenza degli stessi da ogni altro ambiente commerciale, una superficie minima di mq. 50 e la disponibilita di adeguati servizi igienico - sanitari;
l) nota descrittiva dell arredamento;
m) certificato antimafia del titolare, o del rappresentante legale in caso di societa, nonche del direttore tecnico.



Art. 5

(Autorizzazione all apertura)


1. L autorizzazione all apertura e all esercizio dell agenzia di viaggi e turismo e concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
2. L autorizzazione e subordinata al nulla - osta della competente autorita di pubblica sicurezza per quanto attiene all accertamento, in capo al richiedente, o al legale rappresentante in caso di societa, nonche in capo al direttore tecnico, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 e successive modificazioni.
3. La Regione, in occasione del rilascio dell autorizzazione, accertera l inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile a quella proposta gia operanti sul territorio nazionale.
4. Non potra, in ogni caso, essere adottata dall agenzia la denominazione di Comuni o Regioni italiane.
5. Per le persone fisiche o giuridiche straniere l autorizzazione e subordinata al rilascio del nulla - osta dello Stato, ai sensi dell art. 58 del dpr 616/ 1977.
6. L autorizzazione all esercizio delle attivita di cui all art. 2 e subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale in base alle leggi tributarie regionali vigenti.
7. L autorizzazione e valida per un anno e si intende automaticamente rinnovata mediante il pagamento, nei termini prescritti, della tassa di cui al comma 6.
8. In caso di cessione dell agenzia, per atto tra vivi o mortis causa, la prosecuzione della sua attivita e subordinata al rilascio di autorizzazione regionale in favore del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della societa, subentrati nella proprieta dell agenzia ceduta, previo accertamento dei requisiti di capacita professionale.



Art. 6

(Deposito cauzionale)


1. Prima dell emissione del decreto del Presidente della Giunta regionale di autorizzazione all esercizio, entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento dell apposita comunicazione, l imprenditore deve versare all Amministrazione regionale, a pena di decadenza, una cauzione di lire 75 milioni, se intende svolgere l attivita di cui alla lett a) dell art. 2 della presente legge, ovvero di lire 50 milioni se intende svolgere l attivita di cui alla lett b) del medesimo articolo.
2. La cauzione e versata alla Regione in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, ovvero in titoli al portatore o anche mediante sottoscrizione di apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.
3. L ammontare della cauzione di cui al comma 1 puo con deliberazione della Giunta regionale, essere adeguato all aumento del costo della vita rilevato in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo.
4. La cauzione e vincolata per tutto il periodo di esercizio dell agenzia.
5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell interessato, e concesso dalla Regione non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell attivita dell agenzia.
6. La cauzione puo essere destinata, con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilita dell imprenditore per il mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento nei confronti degli stessi, qualora sia insufficiente la copertura della polizza assicurativa di cui all art. 7.
7. Il mancato pagamento delle sanzioni di cui all art. 17, disposto con atto definitivo, determina il prelievo dal deposito cauzionale della somma parti all ammontare della sanzione irrogata.
8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7 del presente articolo l imprenditore dovra, entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento regionale, reintegrare la cauzione, pena la decadenza dell autorizzazione.



Art. 7

(Garanzia assicurativa)


1. Nel medesimo termine di cui al comma 1 dell art. 6, l agenzia di viaggi e turismo deve stipulare polizza assicurativa a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, fatte salve le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.



Art. 8

(Capacita professionale - Requisiti)


1. In conformita di quanto disposto dall art. 4 del decreto - legge 23 novembre 1991, n. 392, la prova del possesso delle conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali, richieste per l autorizzazione all apertura e all esercizio di agenzia di viaggio e turismo, in qualita di titolare e di direttore tecnico, viene fornita da certificazione comprovante che l attivita relativa e stata prestata:
a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell agenzia di viaggi e turismo:
b) ovvero:
1) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o dirigente con funzioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l attivita in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
2) per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l attivita in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con funzioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l attivita in oggetto presso l agenzia di viaggi per almeno cinque anni;
d) ovvero:
1) per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un agenzia di viaggi, qualora il dipendente dimostri di aver ricevuto, per l attivita in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
2) per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un agenzia di viaggi, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l attivita in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
3) per un anno a titolo dipendente o salariato presso un agenzia di viaggi, qualora il richiedente dimostri di aver conseguito diploma specifico di Scuola superiore di turismo riconosciuto dallo Stato.
2. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 1, l attivita non puo essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda.
3. I certificati attestanti la natura e la durata delle attivita previste dal presente articolo, svolte in forma indipendente in Italia, sono rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. I certificati attestanti la natura e la durata delle attivita previste dal presente articolo, svolte in forma dipendente in Italia, sono rilasciati dall Ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l ultima prestazione di lavoro.



Art. 9

(Esame di idoneita)


1. Per l accesso all attivita di agenzia di viaggi e turismo la Regione dovra accertare comunque che l imprenditore dimostri, mediante il superamento di apposito esame di idoneita, di possedere adeguati requisiti professionali e in particolare:
1) conoscenza dell amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggi;
2) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
3) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui almeno una deve essere l inglese o il francese.
2. Qualora la persona fisica titolare dell autorizzazione non presti con carattere di continuita ed esclusivita la propria opera nell agenzia, i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
3. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola impresa, con carattere di continuita ed esclusivita e deve risiedere nel Comune dove ha sede l impresa di viaggi o in altro Comune della regione Puglia.
4. L esame di idoneita e sostenuto davanti a un apposita Commissione regionale così composta:
a) l Assessore regionale al turismo, che la presiede;
b) il Presidente della Commissione consiliare permanente competente o un suo delegato componente la Commissione;
c) il coordinatore del settore turistico della Regione;
d) un rappresentante dell Associazione nazionale delle agenzie di viaggi e turismo;
e) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali piu rappresentative in sede nazionale dei lavoratori del turismo e del commercio;
f) un esperto in geografia.
5. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dellAssessorato regionale al turismo.
6. La commissione viene nominata con decreto del presidente della giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della giunta medesima e dura in carica tre anni.
7. Gli esami si svolgono, di norma, con frequenza annuale.
8. I titolari e i direttori tecnici che siano in possesso dei requisiti richiesti, di cui agli artt. 8 e 9 della presente legge, sono iscritti su domanda nell Albo regionale tenuto e aggiornato presso l Assessorato al turismo.
9. I titolari e i direttori tecnici che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia in possesso di nomina rilasciata ai sensi delle precedenti normative vengono iscritti d ufficio all Albo regionale.



Art. 10

(Chiusura temporanea)


1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell agenzia per un periodo non superiore a sette giorni ne deve informare, indicandone la durata, l Assessore regionale al turismo.
2. L Assessore regionale al turismo puo autorizzare, su domanda del titolare che adduca gravi e comprovati motivi, la chiusura di un agenzia per un periodo superiore a sette giorni e inferiore a trenta; e ammessa una sola proroga non superiore a trenta giorni.
3. Qualora la chiusura venga effettuata senza l avviso di cui al comma 1, o l autorizzazione di cui al comma 2, ovvero l agenzia non sia riaperta decorso il termine della chiusura e della eventuale proroga, la Giunta regionale delibera la revoca dell autorizzazione.



Art. 11

(Mutamenti dell agenzia)


1. Qualsiasi mutamento nella situazione originaria, in base alla quale e stata rilasciata l autorizzazione di cui all art. 5 della presente legge, deve essere autorizzato con deliberazione della Giunta regionale.
2. A tal fine ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all Assessore regionale al turismo.
3. L inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 puo comportare la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca dell autorizzazione.



Art. 12

(Redazione e diffusione dei programmi)


1. I programmi, gli annunci, i manifesti e altro materiale illustrativo concernente l organizzazione di viaggi diffuso dalle agenzie di viaggi e turismo operanti nel territorio regionale devono essere redatti in modo da fornire al pubblico un informazione corretta e completa.
2. Ogni programma avente validita annuale, concernente viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno ed escursioni, organizzato da agenzie di viaggi e turismo deve contenere, perche ne sia autorizzata la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a) data di svolgimento del viaggio o della crociera;
b) itinerario;
c) durata;
d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all atto dell iscrizione;
e) quantita e qualita dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei posti, visite guidate e a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;
f) termini per le iscrizioni;
g) termini e condizioni per le rinunce e l ammontare delle eventuali penalita;
h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dellagenzia di viaggi e turismo;
u) periodo di validita e data di prima diffusione del programma;
l) estremi della polizza di garanzia assicurativa di cui all art. 7;
m) esatta denominazione dell agenzia organizzatrice.
3. Quando la durata del soggiorno e espressa in giorno, dal programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo.
4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell esatto adempimento.
5. Le agenzie di viaggi e turismo trasmettono all Assessorato competente, trenta giorni prima della diffusione, copia delle pubblicazioni dei programmi aventi validita annuale.



Art. 13


1. Le associazioni senza scopo di lucro costituite da almeno tre mesi che operano a livello nazionale per finalita ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare, ai sensi dell art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le attivita disciplinate dalla presente legge, esclusivamente a favore dei propri associati, senza munirsi dell autorizzazione di cui all art. 5.
2. A tal fine dette associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) presenza operativa dell associazione su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in piu Regioni;
b) assenza di qualsiasi forma di lucro nell esercizio delle attivita desumibili dai bilanci sociali, nonche di qualsiasi dipendente da soggetti e organismi esercenti attivita imprenditoriali;
c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticita;
d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
e) finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalita degli associati.
3. Le associazioni, per esercitare le attivita previste dal presente articolo, devono trasmettere all Assessorato al turismo della Regione una documentata relazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2 nonche copie conformi dell atto costitutivo, dello Statuto e del bilancio dell ultimo esercizio.
4. Alle attivita delle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilita e sugli obblighi previsti dalla convenzione internazionale relativa i contratti di viaggi (CCV) ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
5. Le associazioni devono, pertanto, nominare all uopo un direttore tecnico abilitato nonche stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilita assunte nei confronti dei propri soci con l organizzazione dei viaggi, per l esatto adempimento dei programma.



Art. 14

(Gite occasionali)


1. Gli enti, gli istituti scolastici, le associazioni e i comitati, aventi finalita politiche, culturali, religiose, sportive, dopolavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi degli artt 11 e 12 del CC non rientranti nelle previsioni dell art. 13, che promuovono, senza scopo di lucro e unicamente per i propri associati o appartenenti, l effettuazione di viaggi, devono avvalersi per  lorganizzazione e la vendita dei viaggi stessi di agenzie di viaggi e turismo autorizzate; tali organismi possono tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto assoluto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
2. Gli organismi di cui al comma 1 possono peraltro organizzare direttamente senza scopo di lucro ed esclusivamente per i propri associati o appartenenti, gite occasionali, pellegrinaggi e santuari, luoghi di culto, monumenti patriottici, militari, ecc. di durata non superiore a tre giorni, viaggio compreso, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze inerenti ai loro fini istituzionali.
3. Non e soggetta alle norme della presente legge lorganizzazione di viaggi da parte di enti pubblici nell ambito dello svolgimento delle proprie attivita istituzionali.



Art. 15

(Biglietterie)


1. Non sono tenuti a munirsi dell autorizzazione di cui all art. 4 gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.



Art. 16

(Uso della denominazione)


1. E fatto divieto alle imprese che non hanno ottenuto l autorizzazione regionale di cui all art. 4 di utilizzare nella propria denominazione o ragione sociale le parole << Viaggio >>, << Turismo >> e simili, nonche le loro  corrispondenti in lingue straniere.



Art. 17

(Sanzioni)


1. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale, chiunque intraprenda e svolga, in forma continuativa o occasionale, le attivita di organizzazione e di intermediazione di cui all art. 2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione e soggetto alla sanzione amministrativa lire 10 milioni a lire 30 milioni.
2. Quando siano violate le condizioni autorizzative o quando di trasferisca la sede dell agenzia senza preventiva autorizzazione regionale o si svolga l attivita fuori dei locali assentiti, si procede alla sospensione dell autorizzazione e, in caso di recidiva, alla revoca della stessa.
3. Il titolare che, mediante scritti, stampati o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche pubblicitaria, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata, anche in aggiunta alla denominazione stessa, incorre nella sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 4 milioni.
4. La mancata esposizione al pubblico dell autorizzazione regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni.
5. L applicazione di tariffe superiori a quelle autorizzate comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 5 milioni.
6. La divulgazione di programmi di viaggio non conforme a quanto stabilito dall art. 12 e punita con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 6 milioni.
7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui alla presente legge comporta la rivalsa sul deposito cauzionale; il mancato reintegro del deposito stesso entro il termine di venti giorni dalla data di comunicazione dell effettuata rivalsa da luogo alla sospensione dellautorizzazione e, in caso di recidiva, alla revoca della stessa.
8. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato, anche dai dipendenti della Regione, in servizio presso l Assessorato al Turismo, designati dall Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche dai dipendenti regionali di cui all art. 7 della legge regionale 9 giugno 1990, n. 65.
9. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dall Assessorato regionale al turismo, che puo avvalersi della collaborazione degli enti turistici sub - regionali.



Art. 18

(Reclami)


1. I clienti delle agenzie di viaggi e turismo, che riscontrino irregolarita nelle prestazioni pattuite possono presentare, entro trenta giorni dalla fine del viaggio, documentato reclamo all Assessore al turismo della Regione, inviandone contestualmente copia all agenzia interessata.
2. Il titolare dell agenzia anche a mezzo del direttore tecnico, puo comunicare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo.



Art. 19

(Norma transitoria)


1. Le agenzie di viaggi e turismo gia autorizzate ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti artt 6 e 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell autorizzazione in possesso.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di apertura di agenzie di viaggi e turismo presentate ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 sono prive di alcun effetto.
3. Sono fatti salvi i diritti dell ordine cronologico di presentazione delle precedenti domande ove sussistano tutti i requisiti richiesti dalla presente legge. Tali domande dovranno essere comunque ripresentate ai sensi dell art. 4 della stessa legge.



Art. 20

(Abrogazione)


1. La legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 e abrogata.