Legge Regionale 14 giugno 1996, n. 8 Disciplina delle attivita' di agenzie di viaggio e turismo.
Art. 1(Finalita) 1. La presente legge
disciplina l esercizio delle attivita professionali delle Agenzie di viaggi e
turismo di cui all art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in attuazione al
decreto - legge 23 novembre 1991, n. 392.
Art. 2(Definizione) 1. Sono agenzie di viaggi e
turismo le imprese che svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti
attivita, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti,
secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.
1084:
a) produzione, organizzazione e
intermediazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale,
lacuale, marittima e aerea, per singole persone o per gruppi con o senza vendita
diretta al pubblico;
b) sola intermediazione, a
forfait o a provvigione, e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e
crociere organizzate da altre agenzie.
Art. 3(Attivita) 1. E di esclusiva competenza
delle agenzie di viaggi e turismo l effettuazione dei seguenti servizi e
prestazioni:
a) l organizzazione di
soggiorni ed escursioni individuali e collettive e giri di citta con ogni mezzo
di trasporto;
b) la prenotazione e la vendita
di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano
attivita di trasporto;
c) l assistenza ai clienti,
sia mediante l attivita di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e
per i porti, aeroporti e stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di
tipo geoturistico e tecnico;
d) la prenotazione di servizi
ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero la vendita di buoni di
credito per detti servizi, forniti anche da altri operatori, nazionali ed
esteri, e utilizzabili in Italia e all estero;
e) la diffusione e la
pubblicita di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di
viaggi;
f) la raccolta di adesioni a
viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di
viaggi;
g) l organizzazione di
convegni e congressi.
2. Le agenzie di viaggi e
turismo possono altresì svolgere le
seguenti attivita nel rispetto delle leggi che specificatamente le
regolano:
a) l assistenza per il
rilascio di passaporti e visti consolari;
b) l inoltro, il ritiro e il
deposito di bagaglio per conto e nell interesse dei propri
clienti;
c) la prenotazione di vetture
da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o
collettivo;
d) il rilascio e il pagamento
di assegni turistici o di altri titoli di credito per viaggiatori, lettere di
credito e cambio di valuta;
e) l emissione, in nome e per
conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai
viaggiatori e danni alle cose trasportate;
f) la distribuzione e la
vendita di manuali, guide, piantine, opuscoli illustrativi e informativi e di
ogni altra pubblicazione relativa al turismo;
g) la prenotazione e la vendita
di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni.
Art. 4(Richiesta di
autorizzazione) 1. L esercizio delle attivita
di cui agli artt. 2 e 3 e soggetto all autorizzazione
regionale.
2. Al fine di favorire una piu
razionale distribuzione sul territorio regionale dell attivita di
intermediazione e produzione dei servizi turistici, la Regione puo
autorizzare:
a) l apertura di agenzie di
viaggi, nel rapporto di una per ogni 10 mila abitanti residenti nel Comune,
comprendendo le agenzie gia autorizzate e operanti;
b) nei Comuni con popolazione
inferiore a 10 mila abitanti ove non e presente alcuna agenzie di viaggi, l
apertura di una sola agenzia a condizione che sia accertata nel territorio
comunale la presenza di adeguate strutture alberghiere e/ o turistiche che
dispongano di almeno 200 posti letto.
3. La domanda diretta a
ottenere l autorizzazione all apertura e all esercizio di un agenzia di
viaggi e turismo deve essere presentata all Assessorato regionale al turismo e
contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data
di nascita, residenza e cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di
societa, del suo legale rappresentante;
b) cognome, nome, luogo e data
di nascita, residenza e cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia
persona diversa dal richiedente;
c) denominazione dell
agenzia;
d) ubicazione e descrizione dei
locali in cui l agenzia avra sede;
e) l attivita che l agenzia
intende svolgere e il periodo di apertura, annuale o
stagionale;
f) l organizzazione e le
attrezzature dell impresa nonche il numero di addetti da impiegare nell
azienda (sedi proprie e di rappresentanza in Italia e all estero, mandanti
eventualmente conferiti all impresa da ferrovie, societa di navigazione
marittima e area o da altri vettori internazionali, mezzi di trasporto di cui
dispone, etc);
g) il possesso dei requisiti di
onorabilita e capacita finanziaria, di cui all art. 3 del decreto - legge 23
novembre 1991, n. 392;
h) il possesso dei requisiti di
capacita professionale, di cui all art. 8 della presente legge, da parte del
titolare, e del direttore tecnico nel caso in cui il titolare, pur avendone i
requisiti, non intenda prestare con carattere di continuita ed esclusivita la
propria opera nella agenzia.
4. La domanda deve essere
corredata dei seguenti documenti in bollo:
a) certificato di cittadinanza
italiana del richiedente, o del rappresentante legale in caso di societa;
qualora l istante sia persona fisica o giuridica straniera nulla - osta di cui
all art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
b) titolo di studio di scuola
media superiore;
c) certificato generale del
casellario giudiziale del richiedente, o del rappresentante legale in caso di
societa, e del direttore tecnico;
d) certificato di residenza del
direttore tecnico in un Comune della Regione Puglia;
e) la certificazione di cui
all art. 8 della presente legge atta a dimostrare il possesso della capacita
professionale del titolare e del direttore tecnico, qualora il titolare non
intenda prestare con carattere di continuita ed esclusivita la propria opera
nell agenzia;
f) titolo di proprieta dei
locali in cui avra sede l agenzia o altro titolo idoneo da cui risulti la
disponibilita dei locali medesimi;
g) certificato di vigenza della
societa da cui risulti il nominativo del legale
rappresentante;
h) dichiarazione, con
sottoscrizione autenticata, del direttore tecnico a prestare con carattere di
continuita, ed esclusivita e professionalita la propria opera nella
agenzia;
i) pianta planimetrica dei
locali, dalla quale risulti la piena indipendenza degli stessi da ogni altro
ambiente commerciale, una superficie minima di mq. 50 e la disponibilita di
adeguati servizi igienico - sanitari;
l) nota descrittiva dell
arredamento;
m) certificato antimafia del
titolare, o del rappresentante legale in caso di societa, nonche del direttore
tecnico.
Art. 5(Autorizzazione all
apertura) 1. L autorizzazione all
apertura e all esercizio dell agenzia di viaggi e turismo e concessa con
decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della
Giunta medesima.
2. L autorizzazione e
subordinata al nulla - osta della competente autorita di pubblica sicurezza per
quanto attiene all accertamento, in capo al richiedente, o al legale
rappresentante in caso di societa, nonche in capo al direttore tecnico, del
possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931 e successive modificazioni.
3. La Regione, in occasione del
rilascio dell autorizzazione, accertera l inesistenza di agenzie con
denominazione uguale o simile a quella proposta gia operanti sul territorio
nazionale.
4. Non potra, in ogni caso,
essere adottata dall agenzia la denominazione di Comuni o Regioni
italiane.
5. Per le persone fisiche o
giuridiche straniere l autorizzazione e subordinata al rilascio del nulla -
osta dello Stato, ai sensi dell art. 58 del dpr 616/
1977.
6. L autorizzazione all
esercizio delle attivita di cui all art. 2 e subordinata al pagamento della
tassa di concessione regionale in base alle leggi tributarie regionali
vigenti.
7. L autorizzazione e valida
per un anno e si intende automaticamente rinnovata mediante il pagamento, nei
termini prescritti, della tassa di cui al comma 6.
8. In caso di cessione dell
agenzia, per atto tra vivi o mortis causa, la prosecuzione della sua attivita
e subordinata al rilascio di autorizzazione regionale in favore del titolare
della ditta individuale o del legale rappresentante della societa, subentrati
nella proprieta dell agenzia ceduta, previo accertamento dei requisiti di
capacita professionale.
Art. 6(Deposito
cauzionale) 1. Prima dell emissione del
decreto del Presidente della Giunta regionale di autorizzazione all esercizio,
entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento dell apposita
comunicazione, l imprenditore deve versare all Amministrazione regionale, a
pena di decadenza, una cauzione di lire 75 milioni, se intende svolgere l
attivita di cui alla lett a) dell art. 2 della presente legge, ovvero di lire
50 milioni se intende svolgere l attivita di cui alla lett b) del medesimo
articolo.
2. La cauzione e versata alla
Regione in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, ovvero in
titoli al portatore o anche mediante sottoscrizione di apposita fidejussione
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.
3. L ammontare della cauzione
di cui al comma 1 puo con deliberazione della Giunta regionale, essere adeguato
all aumento del costo della vita rilevato in base all indice ISTAT dei prezzi
al consumo.
4. La cauzione e vincolata per
tutto il periodo di esercizio dell agenzia.
5. Lo svincolo della cauzione,
su domanda dell interessato, e concesso dalla Regione non prima di centottanta
giorni dalla data di cessazione dell attivita dell
agenzia.
6. La cauzione puo essere
destinata, con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi a seguito di
atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilita dell
imprenditore per il mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i
clienti, al risarcimento nei confronti degli stessi, qualora sia insufficiente
la copertura della polizza assicurativa di cui all art.
7.
7. Il mancato pagamento delle
sanzioni di cui all art. 17, disposto con atto definitivo, determina il
prelievo dal deposito cauzionale della somma parti all ammontare della sanzione
irrogata.
8. Nei casi previsti dai commi
6 e 7 del presente articolo l imprenditore dovra, entro sessanta giorni dalla
data di adozione del provvedimento regionale, reintegrare la cauzione, pena la
decadenza dell autorizzazione.
Art. 7(Garanzia
assicurativa) 1. Nel medesimo termine
di cui al comma 1 dell art. 6, l agenzia di viaggi e turismo deve stipulare
polizza assicurativa a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi assunti
verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo
dei servizi offerti, fatte salve le disposizioni previste in materia dalla
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.
Art. 8(Capacita professionale -
Requisiti) 1. In conformita di quanto
disposto dall art. 4 del decreto - legge 23 novembre 1991, n. 392, la prova del
possesso delle conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali,
richieste per l autorizzazione all apertura e all esercizio di agenzia di
viaggio e turismo, in qualita di titolare e di direttore tecnico, viene fornita
da certificazione comprovante che l attivita relativa e stata
prestata:
a) per sei anni consecutivi a
titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore
tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un
reparto dell agenzia di viaggi e turismo:
b)
ovvero:
1) per tre anni consecutivi a
titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore
tecnico o dirigente con funzioni commerciali responsabile di almeno un reparto
dell agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver
ricevuto, per l attivita in oggetto, una precedente formazione professionale
di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o
giudicata pienamente valida da un organismo professionale
competente;
2) per quattro anni consecutivi
a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di
direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno
un reparto dell agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di
aver ricevuto, per l attivita in oggetto, una precedente formazione
professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto
dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale
competente;
c) per tre anni consecutivi a
titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore
tecnico o di dirigente con funzioni commerciali responsabile di almeno un
reparto dell agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di
aver svolto a titolo dipendente l attivita in oggetto presso l agenzia di
viaggi per almeno cinque anni;
d)
ovvero:
1) per cinque anni consecutivi
a titolo dipendente o salariato presso un agenzia di viaggi, qualora il
dipendente dimostri di aver ricevuto, per l attivita in oggetto, una
precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un
certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un
organismo professionale competente;
2) per sei anni consecutivi a
titolo dipendente o salariato presso un agenzia di viaggi, qualora il
richiedente dimostri di aver ricevuto, per l attivita in oggetto, una
precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un
certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un
organismo professionale competente;
3) per un anno a titolo
dipendente o salariato presso un agenzia di viaggi, qualora il richiedente
dimostri di aver conseguito diploma specifico di Scuola superiore di turismo
riconosciuto dallo Stato.
2. Nei casi previsti alle
lettere a) e c) del comma 1, l attivita non puo essere stata interrotta da
oltre dieci anni alla data della presentazione della
domanda.
3. I certificati attestanti la
natura e la durata delle attivita previste dal presente articolo, svolte in
forma indipendente in Italia, sono rilasciati dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
4. I certificati attestanti la
natura e la durata delle attivita previste dal presente articolo, svolte in
forma dipendente in Italia, sono rilasciati dall Ufficio provinciale del lavoro
nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l ultima prestazione
di lavoro.
Art. 9(Esame di
idoneita) 1. Per l accesso all
attivita di agenzia di viaggi e turismo la Regione dovra accertare comunque
che l imprenditore dimostri, mediante il superamento di apposito esame di
idoneita, di possedere adeguati requisiti professionali e in
particolare:
1) conoscenza dell
amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggi;
2) conoscenza di tecnica,
legislazione e geografia turistica;
3) conoscenza di almeno due
lingue straniere, di cui almeno una deve essere l inglese o il
francese.
2. Qualora la persona fisica
titolare dell autorizzazione non presti con carattere di continuita ed
esclusivita la propria opera nell agenzia, i requisiti di cui al comma 1
dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
3. Il direttore tecnico deve
prestare la propria opera in una sola impresa, con carattere di continuita ed
esclusivita e deve risiedere nel Comune dove ha sede l impresa di viaggi o in
altro Comune della regione Puglia.
4. L esame di idoneita e
sostenuto davanti a un apposita Commissione regionale così
composta:
a) l Assessore regionale al
turismo, che la presiede;
b) il Presidente della
Commissione consiliare permanente competente o un suo delegato componente la
Commissione;
c) il coordinatore del settore
turistico della Regione;
d) un rappresentante dell
Associazione nazionale delle agenzie di viaggi e turismo;
e) un rappresentante designato
unitariamente dalle organizzazioni sindacali piu rappresentative in sede
nazionale dei lavoratori del turismo e del commercio;
f) un esperto in
geografia.
5. Svolge le funzioni di
segretario un funzionario dellAssessorato regionale al
turismo.
6. La commissione viene
nominata con decreto del presidente della giunta regionale, emesso su conforme
deliberazione della giunta medesima e dura in carica tre
anni.
7. Gli esami si svolgono, di
norma, con frequenza annuale.
8. I titolari e i direttori
tecnici che siano in possesso dei requisiti richiesti, di cui agli artt. 8 e 9
della presente legge, sono iscritti su domanda nell Albo regionale tenuto e
aggiornato presso l Assessorato al turismo.
9. I titolari e i direttori
tecnici che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia in
possesso di nomina rilasciata ai sensi delle precedenti normative vengono
iscritti d ufficio all Albo regionale.
Art. 10(Chiusura
temporanea) 1. Il titolare che intende
procedere alla chiusura temporanea dell agenzia per un periodo non superiore a
sette giorni ne deve informare, indicandone la durata, l Assessore regionale al
turismo.
2. L Assessore regionale al
turismo puo autorizzare, su domanda del titolare che adduca gravi e comprovati
motivi, la chiusura di un agenzia per un periodo superiore a sette giorni e
inferiore a trenta; e ammessa una sola proroga non superiore a trenta
giorni.
3. Qualora la chiusura venga
effettuata senza l avviso di cui al comma 1, o l autorizzazione di cui al
comma 2, ovvero l agenzia non sia riaperta decorso il termine della chiusura e
della eventuale proroga, la Giunta regionale delibera la revoca dell
autorizzazione.
Art. 11(Mutamenti dell
agenzia) 1. Qualsiasi mutamento nella
situazione originaria, in base alla quale e stata rilasciata l autorizzazione
di cui all art. 5 della presente legge, deve essere autorizzato con
deliberazione della Giunta regionale.
2. A tal fine ogni variazione
deve essere preventivamente comunicata all Assessore regionale al
turismo.
3. L inosservanza delle
prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 puo comportare la sospensione e, in caso di
recidiva, la revoca dell autorizzazione.
Art. 12(Redazione e diffusione dei
programmi) 1. I programmi, gli annunci, i
manifesti e altro materiale illustrativo concernente l organizzazione di viaggi
diffuso dalle agenzie di viaggi e turismo operanti nel territorio regionale
devono essere redatti in modo da fornire al pubblico un informazione corretta e
completa.
2. Ogni programma avente
validita annuale, concernente viaggi, crociere, con o senza prestazioni
relative al soggiorno ed escursioni, organizzato da agenzie di viaggi e turismo
deve contenere, perche ne sia autorizzata la pubblicazione e diffusione in
qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a) data di svolgimento del
viaggio o della crociera;
b)
itinerario;
c)
durata;
d) prezzo globale
corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all
atto dell iscrizione;
e) quantita e qualita dei
servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria
degli alberghi, numero dei posti, visite guidate e a tutte le altre prestazioni
comprese nel prezzo;
f) termini per le
iscrizioni;
g) termini e condizioni per le
rinunce e l ammontare delle eventuali penalita;
h) condizioni di annullamento
del viaggio da parte dellagenzia di viaggi e turismo;
u) periodo di validita e data
di prima diffusione del programma;
l) estremi della polizza di
garanzia assicurativa di cui all art. 7;
m) esatta denominazione dell
agenzia organizzatrice.
3. Quando la durata del
soggiorno e espressa in giorno, dal programma deve risultare esplicitamente
anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo.
4. Qualora il documento di
viaggio non sia previsto, il programma costituisce l elemento di riferimento
della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell esatto
adempimento.
5. Le agenzie di viaggi e
turismo trasmettono all Assessorato competente, trenta giorni prima della
diffusione, copia delle pubblicazioni dei programmi aventi validita
annuale.
Art. 131. Le associazioni senza scopo
di lucro costituite da almeno tre mesi che operano a livello nazionale per
finalita ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad
esercitare, ai sensi dell art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le
attivita disciplinate dalla presente legge, esclusivamente a favore dei propri
associati, senza munirsi dell autorizzazione di cui all art.
5.
2. A tal fine dette
associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti
requisiti:
a) presenza operativa dell
associazione su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in
piu Regioni;
b) assenza di qualsiasi forma
di lucro nell esercizio delle attivita desumibili dai bilanci sociali, nonche
di qualsiasi dipendente da soggetti e organismi esercenti attivita
imprenditoriali;
c) organizzazione e
funzionamento secondo criteri di democraticita;
d) fruizione dei servizi
sociali solo da parte degli associati;
e) finalizzazione esclusiva
allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalita degli
associati.
3. Le associazioni, per
esercitare le attivita previste dal presente articolo, devono trasmettere all
Assessorato al turismo della Regione una documentata relazione attestante il
possesso dei requisiti di cui al comma 2 nonche copie conformi dell atto
costitutivo, dello Statuto e del bilancio dell ultimo
esercizio.
4. Alle attivita delle
associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle
responsabilita e sugli obblighi previsti dalla convenzione internazionale
relativa i contratti di viaggi (CCV) ratificata e resa esecutiva con legge 27
dicembre 1977, n. 1084.
5. Le associazioni devono,
pertanto, nominare all uopo un direttore tecnico abilitato nonche stipulare
polizze assicurative a copertura delle responsabilita assunte nei confronti dei
propri soci con l organizzazione dei viaggi, per l esatto adempimento dei
programma.
Art. 14(Gite
occasionali) 1. Gli enti, gli istituti
scolastici, le associazioni e i comitati, aventi finalita politiche, culturali,
religiose, sportive, dopolavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi degli
artt 11 e 12 del CC non rientranti nelle previsioni dell art. 13, che
promuovono, senza scopo di lucro e unicamente per i propri associati o
appartenenti, l effettuazione di viaggi, devono avvalersi per lorganizzazione e la vendita dei viaggi
stessi di agenzie di viaggi e turismo autorizzate; tali organismi possono
tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto assoluto di
qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le
adesioni e le quote di partecipazione.
2. Gli organismi di cui al
comma 1 possono peraltro organizzare direttamente senza scopo di lucro ed
esclusivamente per i propri associati o appartenenti, gite occasionali,
pellegrinaggi e santuari, luoghi di culto, monumenti patriottici, militari, ecc.
di durata non superiore a tre giorni, viaggio compreso, in coincidenza di
manifestazioni o ricorrenze inerenti ai loro fini
istituzionali.
3. Non e soggetta alle norme
della presente legge lorganizzazione di viaggi da parte di enti pubblici nell
ambito dello svolgimento delle proprie attivita
istituzionali.
Art. 15(Biglietterie) 1. Non sono tenuti a
munirsi dell autorizzazione di cui all art. 4 gli uffici che si occupano
esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello
Stato.
Art. 16(Uso della
denominazione) 1. E fatto divieto alle
imprese che non hanno ottenuto l autorizzazione regionale di cui all art. 4 di
utilizzare nella propria denominazione o ragione sociale le parole <<
Viaggio >>, << Turismo >> e simili, nonche le loro corrispondenti in lingue
straniere.
Art. 17(Sanzioni) 1. Ferme restando le sanzioni
previste dal Codice penale, chiunque intraprenda e svolga, in forma continuativa
o occasionale, le attivita di organizzazione e di intermediazione di cui all
art. 2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione e
soggetto alla sanzione amministrativa lire 10 milioni a lire 30
milioni.
2. Quando siano violate le
condizioni autorizzative o quando di trasferisca la sede dell agenzia senza
preventiva autorizzazione regionale o si svolga l attivita fuori dei locali
assentiti, si procede alla sospensione dell autorizzazione e, in caso di
recidiva, alla revoca della stessa.
3. Il titolare che, mediante
scritti, stampati o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche pubblicitaria,
attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella
autorizzata, anche in aggiunta alla denominazione stessa, incorre nella sanzione
amministrativa da lire 1 milione a lire 4 milioni.
4. La mancata esposizione al
pubblico dell autorizzazione regionale comporta la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni.
5. L applicazione di tariffe
superiori a quelle autorizzate comporta la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 3 milioni a lire 5 milioni.
6. La divulgazione di programmi
di viaggio non conforme a quanto stabilito dall art. 12 e punita con la
sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 6
milioni.
7. Il mancato pagamento delle
sanzioni pecuniarie di cui alla presente legge comporta la rivalsa sul deposito
cauzionale; il mancato reintegro del deposito stesso entro il termine di venti
giorni dalla data di comunicazione dell effettuata rivalsa da luogo alla
sospensione dellautorizzazione e, in caso di recidiva, alla revoca della
stessa.
8. Le violazioni delle norme
della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato,
anche dai dipendenti della Regione, in servizio presso l Assessorato al
Turismo, designati dall Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di
riconoscimento, nonche dai dipendenti regionali di cui all art. 7 della legge
regionale 9 giugno 1990, n. 65.
9. Le funzioni di vigilanza e
di controllo sono esercitate dall Assessorato regionale al turismo, che puo
avvalersi della collaborazione degli enti turistici sub -
regionali.
Art. 18(Reclami) 1. I clienti delle agenzie di
viaggi e turismo, che riscontrino irregolarita nelle prestazioni pattuite
possono presentare, entro trenta giorni dalla fine del viaggio, documentato
reclamo all Assessore al turismo della Regione, inviandone contestualmente
copia all agenzia interessata.
2. Il titolare dell agenzia
anche a mezzo del direttore tecnico, puo comunicare le proprie osservazioni
entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Art. 19(Norma
transitoria) 1. Le agenzie di viaggi e turismo gia autorizzate ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti artt 6 e 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell autorizzazione in possesso. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di apertura di agenzie di viaggi e turismo presentate ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 sono prive di alcun effetto. 3. Sono fatti salvi i diritti dell ordine cronologico di presentazione delle precedenti domande ove sussistano tutti i requisiti richiesti dalla presente legge. Tali domande dovranno essere comunque ripresentate ai sensi dell art. 4 della stessa legge.
Art. 20(Abrogazione) 1. La legge regionale 11
dicembre 1984, n. 52 e abrogata.
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