Anno 1996
Numero 14
Data 31/07/1996
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 agosto 1996, n. 86.
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Nessun allegato

Legge Regionale 31 luglio 1996, n. 14

Protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello: sanzioni amministrative.



Art. 1

(Sanzioni amministrative)


1. La Regione Puglia, in esecuzione dell art. 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, approva le sanzioni amministrative di seguito indicate:

a) da lire 150 mila a lire 900 mila a chiunque procuri agli animali sofferenze e dolori inutili in violazione dell art. 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell art. 3, comma 2, dell art. 4, comma 2, dell art. 7, commi 2, 3 e 8, della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

b) da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all art. 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dallart. 3, comma 1, dall art. 4, comma 1, dall art. 6, dall art. 7, commi 1, 4, 5, 6 e 7, dall art. 8 e dall art. 9 della convenzione sulla produzione degli animali da macello;

c) da lire 700 mila a lire 4 milioni 200 mila a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la liberta di movimenti e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati dall art. 4, comma 3 e dagli artt. 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello.

2. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma saranno riscosse dalla Regione con le modalita di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.