Legge Regionale 31 luglio 1996, n. 14
Protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello: sanzioni amministrative.
Art. 1(Sanzioni
amministrative)
1. La Regione Puglia, in
esecuzione dell art. 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, approva le sanzioni
amministrative di seguito indicate:
a) da lire 150 mila a lire 900
mila a chiunque procuri agli animali sofferenze e dolori inutili in violazione
dell art. 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti
o a chiunque contravvenga alle norme dell art. 3, comma 2, dell art. 4, comma
2, dell art. 7, commi 2, 3 e 8, della convenzione sulla protezione degli
animali da macello;
b) da lire 400 mila a lire 2
milioni 400 mila a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni
ambientali di allevamento previste all art. 5 della convenzione sulla
protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme
previste dallart. 3, comma 1, dall art. 4, comma 1, dall art. 6, dall art.
7, commi 1, 4, 5, 6 e 7, dall art. 8 e dall art. 9 della convenzione sulla
produzione degli animali da macello;
c) da lire 700 mila a lire 4
milioni 200 mila a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la liberta
di movimenti e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed
etologici considerati dall art. 4, comma 3 e dagli artt. 5, 12, 13, 14, 15 e 16
della convenzione sulla protezione degli animali da
macello.
2. Le sanzioni amministrative
previste dal precedente comma saranno riscosse dalla Regione con le modalita di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.