Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 1 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1997.
Art. 11. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del
bilancio di previsione per l anno 1997, e comunque non oltre il 30 aprile 1997,
e autorizzato l esercizio provvisorio del bilancio regionale per l anno
finanziario 1997 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle
spese per l anno 1996, come approvati con la legge regionale 3 giugno 1996, n.
3 e successive modificazioni.
Art. 21. L autorizzazione di cui all art. 1 e limitata a un
dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all
elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del
bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si
tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge ovvero derivante da rate di
mutui o obbligazioni verso terzi gia prenotate (o inserite) nel bilancio
pluriennale 1996/ 98 di cui alla legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6, e non suscettibile di impegno o di pagamento
frazionato in dodicesimi.
2. In applicazione dell art. 50,
comma 3, della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni,
e sospesa dal 1 gennaio 1997, e per la durata dell esercizio provvisorio, l
esecuzione delle spese non obbligatorie inderogabili.
Art. 31. Le spese finanziarie con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla
Regione per l anno 1997, possono essere impegnate a condizione che i relativi
fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termini dell art.
53
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4(1) [1. All art. 71, comma 2,
della legge regionale 30 maggio 1977, n. 71 e successive modificazioni e
integrazioni, dopo la frase e quelle a destinazione legislativamente
vincolate, e aggiunta la seguente: ivi comprese le eventuali quote correlate
di cofinanziamento regionale.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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