Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 1 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1997.
Art. 11. Sino alla data di
entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione per l anno 1997, e comunque non oltre il 30 aprile 1997, e
autorizzato l esercizio provvisorio del bilancio regionale per l anno
finanziario 1997 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle
spese per l anno 1996, come approvati con la legge regionale 3 giugno 1996, n.
3 e successive modificazioni.
Art. 21. L autorizzazione di cui all
art. 1 e limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e
inderogabile, di cui all elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di
esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore
spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge
ovvero derivante da rate di mutui o obbligazioni verso terzi gia prenotate (o
inserite) nel bilancio pluriennale 1996/ 98 di cui alla legge regionale 3 giugno
1996, n. 6, e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionato in
dodicesimi.
2. In applicazione dell art.
50, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive
modificazioni e integrazioni, e sospesa dal 1 gennaio 1997, e per la durata
dell esercizio provvisorio, l esecuzione delle spese non obbligatorie
inderogabili.
Art. 31. Le spese finanziarie
con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l anno 1997,
possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati
dalla Ragioneria della Regione a termini dell art. 53 della legge regionale 30
maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 41. All art. 71, comma 2,
della legge regionale 30 maggio 1977, n. 71 e successive modificazioni e
integrazioni, dopo la frase e quelle a destinazione legislativamente
vincolate, e aggiunta la seguente: ivi comprese le eventuali quote correlate
di cofinanziamento regionale.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
|