Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 26
Aggiornamento catasto fabbricati - Modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia.
Art. 11. Fino al 30 giugno 2001 (1) nelle zone agricole degli strumenti urbanistici generali con esclusione dei fabbricati classificati catastalmente come A1 e A8 e per le unità immobiliari che siano state oggetto di istanza di sanatoria edilizia al sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, è ammesso il mutamento di destinazione duso dei fabbricati già rurali o comunque con originaria funzione agricola o abitativa, se non connesso a trasformazioni fisiche comportanti opere che, per loro natura, necessitino di concessione edilizia, e non più necessari alla conduzione del fondo o che non presentano più i requisiti di ruralità di cui al commi 3, 4 e 5 dellart. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, purchè provveda alla variazione nella iscrizione catastale a norma delle predette disposizioni legislative e successive proroghe ed integrazioni.
2. Le presenti norme prevalgono su quelle in contrasto disposte da precedenti leggi
regionali.
(1) Termine già prorogato al 31 dicembre 1999 dalla l.r. 34/1999, è stato così ulteriormente prorogato,, dalla l.r. 5/2001, art.1 , comma 1. Lo stesso art. 1, comma 2 dispone che la proroga è limitata ai fabbricati rurali preesistenti alla data dell’11 marzo 1998(DPR 536/99, art. 1, lett. c)