Anno 1998
Numero 26
Data 13/08/1998
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 26

Aggiornamento catasto fabbricati - Modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia.



Art. 1


  1. Fino al 31 dicembre 1998 nelle zone agricole degli strumenti urbanistici generali con esclusione dei fabbricati classificati catastalmente come Al e A8 e per le unità immobiliariche siano state oggetto di istanza di sanatoria edilizia al sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, è ammesso il mutamento di destinazione duso dei fabbricati già rurali o comunque con originaria funzione agricola o abitativa, se non connesso a trasformazioni fisiche comportanti opere che, per loro natura, necessitino di concessione edilizia, e non più necessari alla conduzione del fondo o che non presentano più í requisiti di ruralità di cui ai commi 3, 4 e 5 dellart. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, purchè provveda alla variazione nella iscrizione catastale a norma delle predette disposizioni legislative e successive proroghe ed integrazioni.
  1. Le presenti norme prevalgono su quelle in contrasto disposte da precedenti leggi regionali.