Legge Regionale 15 gennaio 1999, n. 3 Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n.317(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 2/2003, art. 11
Art. 1Finalità.(2)
[1. Con la presente legge la Regione Puglia
disciplina gli adempimenti e gli interventi regionali indicati dalla legge 5
ottobre 1991, n. 317 Interventi per linnovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese e successive modificazioni].
(2) Legge abrogata dalla l.r. 2/2003, art. 11
Art. 2Progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio
regionale.(3) [1. Il Consiglio regionale, in coerenza con
le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma
regionale di sviluppo, in attuazione degli adempimenti richiesti dallart. 21,
comma 3, della legge n. 317 del 1991 e sulla base delle norme di attuazione
determinate con decreto del Ministero dellindustria ai sensi dellart. 22,
comma 5, approva annualmente, su proposta della Giunta, un progetto-programma di
sviluppo delle iniziative da attuarsi dai consorzi, società consortili, anche
miste, e dai centri per linnovazione di cui agli artt. 17, 18, 23, 27 e 34
della medesima legge per la realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 19
e 27.
2. Il progetto-programma di cui al comma 1
è predisposto e attuato secondo le procedure indicate dagli artt. 21, 22 e 27
della legge n. 317 del 1991 e dalle norme di attuazione degli stessi determinate
dal Ministero dellindustria. Qualora si renda necessario per una efficace
predisposizione e attuazione del programma, la Giunta regionale può determinare
ulteriori disposizioni procedurali di carattere integrativo].
(3) Legge abrogata dalla l.r. 2/2003, art. 11
Art. 3Distretti industriali.(4)
[1. Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, individua i distretti industriali di cui allart. 36, comma 1,
della legge n. 317 del 1991 sulla base degli indirizzi e dei parametri di
riferimento indicati nel decreto del Ministero dellindustria di cui allart.
36, comma 2, della stessa legge e in coerenza con le priorità territoriali,
settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo.
2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto
disposto dallart. 36, commi 3, 4 e 5 della legge n. 317 del 1991, entro
sessanta giorni:
a) determina i criteri di priorità degli
interventi innovativi concernenti più imprese, da attuarsi nei distretti
industriali;
b) approva i contratti di programma con i
consorzi di sviluppo industriale;
c) concede i relativi finanziamenti nei
limiti e con le modalità stabiliti dalla stessa Giunta] .
(4) Legge abrogata dalla l.r. 2/2003, art. 11
|