Legge Regionale 15 gennaio 1999, n. 3 Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317
Art. 1(Finalità) 1. Con la
presente legge la Regione Puglia disciplina gli adempimenti e gli interventi
regionali indicati dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 “Interventi per
l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese” e successive modificazioni.
Art. 2(Progetto-programma di sviluppo di
iniziative consortili nel territorio regionale) 1. Il Consiglio
regionale, in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche
indicate nel programma regionale di sviluppo, in attuazione degli adempimenti
richiesti dall’art. 21, comma 3, della legge n. 317 del 1991 e sulla base delle
norme di attuazione determinate con decreto del Ministero dell’industria ai
sensi dell’art. 22, comma 5, approva annualmente, su proposta della Giunta, un
progetto-programma di sviluppo delle iniziative da attuarsi dai consorzi,
società consortili, anche miste, e dai centri per l’innovazione di cui agli
artt. 17, 18, 23, 27 e 34 della medesima legge per la realizzazione delle
iniziative di cui agli artt. 19 e 27.
2. Il
progetto-programma di cui al comma 1 è predisposto e attuato secondo le
procedure indicate dagli artt. 21, 22 e 27 della legge n. 317 del 1991 e dalle
norme di attuazione degli stessi determinate dal Ministero dell’industria.
Qualora si renda necessario per una efficace predisposizione e attuazione del
programma, la Giunta regionale può determinare ulteriori disposizioni
procedurali di carattere integrativo.
Art. 3(Distretti industriali)
[1. Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, individua i distretti industriali di cui allart. 36, comma 1,
della legge n. 317 del 1991 sulla base degli indirizzi e dei parametri di
riferimento indicati nel decreto del Ministero dellindustria di cui allart.
36, comma 2, della stessa legge e in coerenza con le priorità territoriali,
settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo.
2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto
disposto dallart. 36, commi 3, 4 e 5 della legge n. 317 del 1991, entro
sessanta giorni:
a) determina i criteri di priorità degli
interventi innovativi concernenti più imprese, da attuarsi nei distretti
industriali;
b) approva i contratti di programma con i
consorzi di sviluppo industriale;
c) concede i relativi finanziamenti nei
limiti e con le modalità stabiliti dalla stessa Giunta] .
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