Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 26
Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee". Modifiche all'articolo 15, comma 1 (Norme di carattere generale).(1)
(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l. r. 25/2001.
Art. 1(Termini per
la denuncia dei pozzi)(2)
[Il termine
disposto dall’articolo 15,
comma 1, della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 18,
per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonché per la denuncia
dei pozzi ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275, viene prorogato al 18 gennaio 2000.(3)
(2) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l. r. 25/2001.
(3) (1) Il termine è stato
ulteriormente prorogato al 20 agosto 2000 dall'art. 1, L.R.
20 marzo 2000, n. 8, al 30 giugno 2001 dall'art. 1, L.R.
15 gennaio 2001, n. 9, al 31 dicembre 2001 dall'art. 1,
L.R.
4 settembre 2001, n. 25 e al 30 giugno
2006 dall'art. 3,
L.R.
3 aprile 2006, n. 8 (in conseguenza della
proroga alla medesima data disposta dall'art. 23-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, aggiunto dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione).