Anno 1999
Numero 26
Data 06/09/1999
Abrogato No
Materia Acque e acquedotti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 26

Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 «Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee». Modifiche all'articolo 15, comma 1 (Norme di carattere generale).



Art. 1

(Termini per la denuncia dei pozzi)


1.  Il termine disposto dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 18 gennaio 2000.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.