Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 26
Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 «Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee». Modifiche all'articolo 15, comma 1 (Norme di carattere generale).
Art. 1(Termini per la denuncia dei
pozzi)
1. Il termine disposto dall’articolo 15,
comma 1, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, per la richiesta di
concessione dei pozzi non autorizzati nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato
al 18 gennaio 2000.