Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 8
Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - Modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26.
Art. 1(Proroga dei
termini)
1. Il termine disposto dalla legge
regionale 6 settembre 1999, n. 26 per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi a falda artesiana e freatica ai sensi dellarticolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 30 giugno 2006. (1)
(1) Termine già prorogato dalle ll.rr. 9/2001 e 25/2001 è stato così ulteriormente prorogato dalla l.r. 8/2006, art. 3. Vedi la l.r. 18/99.