Anno 2000
Numero 8
Data 20/03/2000
Abrogato No
Materia Acque e acquedotti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 marzo 2000, n. 39.
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Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 8

Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - Modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26.



Art. 1

(Proroga dei termini)


1.         Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26 per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi a falda artesiana e freatica ai sensi dell’articolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 20 agosto 2000.      



Art. 2

(Semplificazione degli adempimenti per le utenze minori)


1.         La denuncia e la richiesta di concessione per i pozzi ad uso domestico o agricolo possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.
2.         La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all’articolo 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.