Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 25 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica.(1)
(1) Vedi anche le ll.rr. 54/80 e 17/2007
TITOLO 1URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
Art. 1(Finalità) 1. La
presente legge, in attuazione dellarticolo 117 della Costituzione,
dellarticolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Ordinamento delle autonomie
locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, provvede a
disciplinare larticolazione e lorganizzazione delle funzioni attribuite in
materia di urbanistica e pianificazione territoriale ed edilizia residenziale
pubblica alla Regione, ovvero da questa conferite alle Province, ai Comuni o
loro consorzi e alle Comunità montane.
Art. 2(Oggetto) 1. Il presente titolo individua le funzioni trasferite o delegate agli enti locali e alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione in materia di territorio, ambiente e infrastrutture e comprende tutte le funzioni e i compiti in tema di urbanistica, pianificazione territoriale ed edilizia residenziale pubblica, riguardanti la disciplina delluso del territorio nonché tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali afferenti alle operazioni di salvaguardia e di trasformazione dei suolo e alla protezione dellambiente.
Art. 3(Funzioni
della Regione) 1. La Regione mantiene le funzioni e i
compiti conferiti dall’articolo 56 del d. lgs. 112/1998 e non attribuiti agli
enti locali ai sensi dei successivi articoli 4, 6 e 7. In particolare la Regione
esercita le seguenti funzioni:
- concorso
alla elaborazione delle politiche nazionali di settore mediante l’intesa con lo
Stato e le altre Regioni;
- attuazione,
nelle materie di propria competenza, delle norme comunitarie direttamente
applicabili;
- definizione
delle linee generali di assetto del territorio regionale;
- formazione
dei piani territoriali regionali e relativi stralci e varianti e controllo di
conformità ai piani territoriali regionali dei piani regolatori
comunali;
- formazione
del piano territoriale paesistico regionale e relative varianti;
- verifica
della compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e loro
varianti con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui alla
lettera b), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione
regionali;
- apposizione
di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli esistenti secondo le procedure
del d.lgs 490/1999;
- coordinamento
dei sistemi informativi territoriali;
- nulla-osta
per il rilascio di concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici
generali comunali;
- repressione
di opere abusive;
- poteri
sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e
compiti loro devoluti dalla presente legge ovvero dalla legislazione vigente in
materia di pianificazione territoriale;
- individuazione
delle zone sismiche in armonia con le competenze statali;
- redazione,
attraverso i Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, dei piani
regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- approvazione
della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa
convenzionata;
- produzione
e gestione delle cartografie regionali nonché definizione di criteri, sulla base
degli indirizzi statali, per la produzione cartografica degli enti locali, anche
mediante utilizzazione dei supporti informatici di cui alla lettera
h);
- annullamento
delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non
conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o a norme del
regolamento edilizio, ovvero costituiscono violazione delle prescrizioni o delle
norme stesse;
- designazione
dei rappresentanti regionali, nominati dalla Giunta regionale, in seno alle
Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo
medio;
- definizione
degli importi massimi e minimi degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e del costo di costruzione dei nuovi edifici;
- elaborazione
degli indirizzi regionali per il recupero edilizio, urbanistico e ambientale
delle zone interessate dallabusivismo e predisposizione dei programmi di
intervento e opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico e urbanistico
delle zone maggiormente interessate dallabusivismo;
- determinazione
del fabbisogno contributivo per la rimozione delle barriere architettoniche,
sulla base delle determinazioni dei Comuni e ripartizione dei contributi fra i
Comuni interessati;
- individuazione
dei Comuni tenuti alla realizzazione del programma urbano dei
parcheggi;
- individuazione
delle bellezze naturali, di concerto con i Comuni interessati, nel rispetto
delle linee fondamentali di cui all’articolo 52 del d. lgs. 112/1998 e secondo
le procedure del d.lgs. 490/99;
- rilascio
degli atti di assenso relativi agli interventi sui beni soggetti a vincolo
paesaggistico, nonché alle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere
eseguite su aree sottoposte allo stesso vincolo. Restano in vigore le deleghe
già concesse.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori
competenti, approva regolamenti di disciplina dei procedimenti amministrativi
per le funzioni mantenute alla Regione, nonché atti di indirizzo nei confronti
degli enti locali sulle modalità di esercizio delle funzioni
delegate.
3. La Giunta esercita la potestà
regolamentare, nonché quella di approvare i piani urbanistici, anche di settore,
e/o i programmi di competenza regionale, ivi inclusi quelli i cui procedimenti
non sono ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. All’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 24 marzo 1995, n. 8, sono soppresse le parole fino all’entrata in
vigore del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) per il paesaggio e
beni ambientali.(2)
(2) Comma da ritenersi implicitamente abrogato, in quanto l'art. 1 della l.r. 8/95 è stato successivamente sostituito dall'art. 23 della l. r. 20/2001.
Art. 4(Funzioni
delle Province) 1. Sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative: a) formazione e approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale secondo le procedure individuate con successiva legge regionale; b) nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.
Art. 5(Piano
territoriale di coordinamento provinciale) 1. In attuazione degli articoli 14 e 15
della l. 142/1990, nonché ai sensi dellarticolo 57 del d. lgs. 112/1998, il
piano territoriale di coordinamento provvede, in base alle proposte dei Comuni e
degli altri enti locali, nonché in coerenza con le linee generali di assetto del
territorio regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera. b) e con gli
strumenti di pianificazione e programmazione regionali, a coordinare
lindividuazione degli obiettivi generali relativi allassetto e alla tutela
territoriale e ambientale, definendo, inoltre, le conseguenti politiche, misure
e interventi da attuare di competenza provinciale. 2. Il piano territoriale di coordinamento
ha il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione
della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e
della tutela delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle
relative disposizioni avvenga nelle forme di intesa fra la Provincia e le
amministrazioni regionali e statali competenti. 3. Il piano territoriale di coordinamento
provinciale è atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi
strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale, con riferimento al
quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale,
allassetto idrico, idrogeologico e idraulico-forestale, previa intesa con le
autorità competenti in tali materie, nei casi di cui allarticolo 57 del d. lgs.
112/1998 e in particolare individua:
- le
diverse destinazioni del territorio in considerazione della prevalente vocazione
delle sue parti;
- la
localizzazione di massima sul territorio delle maggiori infrastrutture e delle
principali linee di comunicazione;
- le
linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e
idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione
delle acque;
- le
aree destinate all’istituzione di parchi o riserve naturali.
4. II piano territoriale di coordinamento
provinciale, per quanto attiene ai contenuti e allefficacia di piano
paesistico-ambientale, oltre a quanto previsto dalla legislazione regionale (legge
regionale 11 maggio 1990, n.30), provvede a:
- individuare
le zone di particolare interesse paesistico-ambientale sulla base delle proposte
dei Comuni ovvero, in mancanza di tali proposte, degli indirizzi regionali, i
quali definiscono i criteri per lindividuazione delle zone stesse, cui devono
attenersi anche i Comuni nella formulazione delle relative proposte;
- indicare
gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna listituzione di parchi locali
di interesse sovracomunale.
5. Nella fase di predisposizione del piano
territoriale di coordinamento provinciale, la Provincia assicura la
partecipazione attiva dei Comuni, delle Comunità montane, degli altri enti
locali e delle autonomie funzionali e persegue la coerenza degli obiettivi di
piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti, acquisite in via
preventiva.
6. II piano territoriale di coordinamento
provinciale è adottato dalla Provincia secondo la procedura prevista con
successiva legge regionale urbanistica, da emanarsi ai sensi dell’articolo 15,
comma 4, della l. 142/1990 e può essere adottato solo dopo l’approvazione dei
piani territoriali regionali.
Art. 6(Funzioni dei
Comuni in materia di pianificazione territoriale) 1. Sono conferite ai Comuni le funzioni
relative agli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e relative
varianti; tali funzioni vengono esercitate sotto il controllo della Regione e
secondo le procedure individuate con successiva legge regionale di
settore. 2. II Comune, nellesercizio delle
funzioni trasferite, deve assicurare unadeguata informazione ai cittadini in
merito alla definizione delle scelte urbanistiche e la trasparenza dellazione
amministrativa, disponendo in particolare la tempestiva comunicazione, anche
mediante l’utilizzo di reti telematiche, dell’avvio del procedimento di
formazione dello strumento urbanistico generale e delle varianti nonché
dell’adozione e dell’efficacia, stabilendo il termine entro il quale chiunque ne
abbia interesse può presentare istanze ai fini della determinazione delle scelte
urbanistiche. 3. Il Comune promuove la consultazione con
la Regione, la Provincia e le altre amministrazioni interessate, al fine di
assicurare la contestuale ponderazione dei vari interessi pubblici nonché la
partecipazione dei cittadini e il concorso delle organizzazioni sociali ed
economiche alla formazione del piano regolatore generale e delle sue varianti
mediante idonee forme di consultazione pubblica. 4. La Giunta regionale, mediante la nomina
di un commissario ad acta, interviene in via sostitutiva, nei termini e con le
modalità fissate con successiva legge regionale di settore, nel caso in cui sia
stata denunciata la violazione delle disposizioni di cui allarticolo 10, comma
2, lettere a), b), c) e d), della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
riguardanti:
- la
compatibilità del piano regolatore generale o delle sue varianti con gli
strumenti pianificatori e programmatori di livello sovracomunale, a tal fine
valutando, eventualmente, il parere espresso dalla Provincia;
- il
rispetto dei vincoli e delle norme di carattere paesistico-ambientale e
idrogeologico;
- il
rispetto delle norme di tutela del patrimonio storico-artistico, acquisendo, in
presenza di vincoli previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 Tutela delle
cose di interesse artistico e storico, il parere della competente
Soprintendenza.
Art. 7(Funzioni dei
Comuni in materia urbanistica) 1. Restano conferite ai Comuni le funzioni in materia urbanistica ed edilizia e in particolare: a) ladozione del regolamento edilizio; b) la formazione dei comparti edificatori; c) le autorizzazioni alle lottizzazioni; d) lespropriazione delle aree entro le zone di espansione dellaggregato urbano per lattuazione dello strumento urbanistico generale nonché delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione; e) la vigilanza sullattività urbanistico-edilizia nonché ladozione dei provvedimenti repressivi; f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie; g) la determinazione dellincidenza delle opere di urbanizzazione nonché laggiornamento degli oneri di urbanizzazione; h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per leliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione; i) la conservazione, lutilizzazione, laggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 65, comma 1, lettera h), del d. lgs. 112/1998; d) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi; k) la rilevazione catastale, statistica e ricognitiva degli immobili facenti capo ai Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti su detti immobili. (3) l) il rilascio dellautorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili; m) lindividuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti.
(3) Lettera così sostituita dalla l. r. 14/2001, art. 28
TITOLO 2EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
Art. 8(Oggetto) 1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia edilizia residenziale pubblica attengono alla programmazione, alla localizzazione e alla vigilanza sullattuazione degli interventi di edilizia residenziale e abitativa e ai relativi finanziamenti.
Art. 9(Funzioni
riservate alla competenza della Regione) 1. La Regione mantiene le funzioni e i
compiti conferiti dall’articolo 60 del d. lgs. 112/1998 e non attribuiti agli
enti locali ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della presente legge. In
particolare la Regione esercita le seguenti funzioni:
- la
determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore
delledilizia residenziale pubblica, di seguito denominata ERP, ladozione dei
piani annuali e pluriennali di intervento edilizio e il concorso, con la
competente Amministrazione dello Stato nonché con gli enti locali interessati,
nellelaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse
nazionale o regionale;
- la
ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione della
quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova edilizia e di recupero
del patrimonio edilizio esistente nonché la determinazione delle tipologie di
intervento, compresi i programmi integrati, di recupero urbano e di
riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la definizione delle modalità
di incentivazione, oltre alla destinazione dei fondi ai soggetti
attuatori;
- la
determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno
abitativo;
- la
definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli
interventi;
- lindividuazione
dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a
finanziamento;
- la
vigilanza sullesecuzione dei piani regionali;
- lemanazione
dei bandi di concorso in relazione allerogazione dei fondi per realizzazione
degli interventi;
- la
concessione e lerogazione dei contributi pubblici anche attraverso il fondo
regionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione, nonché la
regolamentazione dei flussi finanziari;
- la
determinazione dei criteri generali per lassegnazione e la gestione degli
alloggi di ERP, nonché la fissazione dei relativi canoni e del sistema di
valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari;
- la
vigilanza sugli Istituti autonomi case popolari (IACP) e, in particolare,
lindirizzo e il coordinamento dellattività, nonché la nomina degli organi di
propria competenza;
- la
promozione della costituzione di consorzi regionali tra gli IACP aventi sede
nella Regione;
- la
gestione, attraverso gli IACP, degli alloggi di ERP di propria competenza, ivi
compresa la proposta dei relativi piani di cessione, nonché l’istituzione delle
Commissioni per l’assegnazione degli alloggi;
- ladozione
dei piani relativi alla cessione alloggi di ERP sovvenzionata;
- la
fissazione della percentuale spettante agli IACP e agli altri enti esecutori,
quale rimborso delle spese sostenute per le funzioni da essi
esercitate;
- la
promozione e il coordinamento della gestione delle anagrafi degli assegnatari di
alloggi di ERP e degli inventari del patrimonio di ERP tenuti dagli enti
gestori;
- la
fissazione dei limiti di reddito per laccesso ai benefici di ERP;
- la
promozione di iniziative di studio e di ricerca nel settore;
- la
formazione e gestione dell’anagrafe dei soggetti fruitori di contributi
pubblici;
- lindividuazione
delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire
laccesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno
abbienti;
- la
determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e
delle quote di contributo in conto capitale;
- la
determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
- la
determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;
- l’esercizio
della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi
pubblici, nonché l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio
edilizio delle cooperative a proprietà indivisa.
Art. 10(Costituzione
della Commissione mista per vigilanza sulle cooperative
edilizie) 1. Con decreto del Presidente della Giunta
regionale è istituita la Commissione mista per la vigilanza sulle cooperative
edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.
2. La Commissione è composta da cinque
componenti, di cui tre designati dalla Giunta regionale, uno dall’UPI e uno
dall’ANCI.
Art. 11(Funzioni
trasferite ai Comuni) 1. Sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni: a) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi dellarticolo 9, comma 1, lettera c); b) lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative procedure concorsuali, gli atti di annullamento e decadenza dellassegnazione, sulla base dei criteri determinati dalla Regione ai sensi dellarticolo 9, comma 1, lettera i) (4) ; c) la formazione e approvazione delle graduatorie per lassegnazione degli alloggi; d) la promozione della mobilità degli assegnatari; e) le determinazioni inerenti la decadenza e la revoca nonché la comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo; f) la gestione degli alloggi di ERP di competenza comunale ivi compresi la proposta alla Regione dei relativi piani di cessione e il parere agli IACP sulle proposte di piano di loro competenza; g) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano o metro quadro utile abitabile; h) (5) la formulazione alla Regione di proposte per lindividuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento.
(4) Il comma 4 dell’art. 60 della l.r. 1/2005 così dispone:
“4. In deroga a quanto
stabilito dall'articolo 12 della l.r. 54/1984 e dall'articolo 11, comma 1 bis,
della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale
e di edilizia residenziale pubblica), ogni regolarizzazione del rapporto
locativo è di esclusiva competenza degli Istituti autonomi delle case popolari
(IACP) e avviene mediante pagamento di una
somma pari al 30 per cento della morosità complessiva gravante sull'alloggio,
risultante dal conto locativo dell'ente gestore.” (5) . L’ultima funzione è stata identificata con la lett. h) dal redattore (ndr)
Art. 12(Funzioni
delegate ai Comuni) 1. Nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Regione, ai Comuni sono delegate le funzioni riguardanti laccertamento dei requisiti soggettivi per laccesso ai benefici di ERP agevolata nonché lautorizzazione alla cessione anticipata o locazione degli alloggi di edilizia agevolata.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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