Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 25 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica.
TITOLO 1URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge, in attuazione
dellarticolo 117 della Costituzione, dellarticolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 Ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997,
n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni
ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e
agli enti locali, provvede a disciplinare larticolazione e lorganizzazione
delle funzioni attribuite in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale ed edilizia residenziale pubblica alla Regione, ovvero da questa
conferite alle Province, ai Comuni o loro consorzi e alle Comunità
montane.
Art. 2(Oggetto) 1. Il presente titolo individua le
funzioni trasferite o delegate agli enti locali e alle autonomie funzionali e
quelle mantenute in capo alla Regione in materia di territorio, ambiente e
infrastrutture e comprende tutte le funzioni e i compiti in tema di urbanistica,
pianificazione territoriale ed edilizia residenziale pubblica, riguardanti la
disciplina delluso del territorio nonché tutti gli aspetti conoscitivi,
normativi e gestionali afferenti alle operazioni di salvaguardia e di
trasformazione del suolo e alla protezione dellambiente.
Art. 3(Funzioni della
Regione) 1. La Regione mantiene le funzioni e i
compiti conferiti dall’articolo 56 del d. lgs. 112/1998 e non attribuiti agli
enti locali ai sensi dei successivi articoli 4, 6 e 7. In particolare la Regione
esercita le seguenti funzioni:
- concorso alla elaborazione delle politiche
nazionali di settore mediante l’intesa con lo Stato e le altre
Regioni;
- attuazione, nelle materie di propria
competenza, delle norme comunitarie direttamente applicabili;
- definizione delle linee generali di assetto
del territorio regionale;
- formazione dei piani territoriali regionali e
relativi stralci e varianti e controllo di conformità ai piani territoriali
regionali dei piani regolatori comunali;
- formazione del piano territoriale paesistico
regionale e relative varianti;
- verifica della compatibilità dei piani
territoriali di coordinamento provinciali e loro varianti con le linee generali
di assetto del territorio regionale di cui alla lettera b), nonché con gli
strumenti di pianificazione e programmazione regionali;
- apposizione di nuovi vincoli paesistici e
revisione di quelli esistenti secondo le procedure del d.lgs
490/1999;
- coordinamento dei sistemi informativi
territoriali;
- nulla-osta per il rilascio di concessioni
edilizie in deroga agli strumenti urbanistici generali
comunali;
- repressione di opere
abusive;
- poteri sostitutivi in caso di inerzia degli
enti locali nell’esercizio delle funzioni e compiti loro devoluti dalla presente
legge ovvero dalla legislazione vigente in materia di pianificazione
territoriale;
- individuazione delle zone sismiche in armonia
con le competenze statali;
- redazione, attraverso i Consorzi per le aree e
i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei
di sviluppo industriale;
- approvazione della convenzione-tipo per gli
interventi di edilizia abitativa convenzionata;
- produzione e gestione delle cartografie
regionali nonché definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per
la produzione cartografica degli enti locali, anche mediante utilizzazione dei
supporti informatici di cui alla lettera h);
- annullamento delle deliberazioni e dei
provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli
strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero
costituiscono violazione delle prescrizioni o delle norme
stesse;
- designazione dei rappresentanti regionali,
nominati dalla Giunta regionale, in seno alle Commissioni provinciali per la
determinazione del valore agricolo medio;
- definizione degli importi massimi e minimi
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione
dei nuovi edifici;
- elaborazione degli indirizzi regionali per il
recupero edilizio, urbanistico e ambientale delle zone interessate
dallabusivismo e predisposizione dei programmi di intervento e opere
finalizzati al recupero ambientale, paesistico e urbanistico delle zone
maggiormente interessate dallabusivismo;
- determinazione del fabbisogno contributivo per
la rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei
Comuni e ripartizione dei contributi fra i Comuni interessati;
- individuazione dei Comuni tenuti alla
realizzazione del programma urbano dei parcheggi;
- individuazione delle bellezze naturali, di
concerto con i Comuni interessati, nel rispetto delle linee fondamentali di cui
all’articolo 52 del d. lgs. 112/1998 e secondo le procedure del d.lgs.
490/99;
- rilascio degli atti di assenso relativi agli
interventi sui beni soggetti a vincolo paesaggistico, nonché alle concessioni o
autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte allo stesso
vincolo. Restano in vigore le deleghe già concesse.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori
competenti, approva regolamenti di disciplina dei procedimenti amministrativi
per le funzioni mantenute alla Regione, nonché atti di indirizzo nei confronti
degli enti locali sulle modalità di esercizio delle funzioni
delegate.
3. La Giunta esercita la potestà
regolamentare, nonché quella di approvare i piani urbanistici, anche di settore,
e/o i programmi di competenza regionale, ivi inclusi quelli i cui procedimenti
non sono ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. All’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 24 marzo 1995, n. 8, sono soppresse le parole fino all’entrata in
vigore del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) per il paesaggio e
beni ambientali.
Art. 4(Funzioni delle
Province) 1. Sono trasferite alle Province le
seguenti funzioni amministrative:
- formazione e approvazione del piano
territoriale di coordinamento provinciale secondo le procedure individuate con
successiva legge regionale;
- nomina delle commissioni provinciali per la
determinazione del valore agricolo medio.
Art. 5(Piano territoriale di
coordinamento provinciale) 1. In attuazione degli articoli 14 e 15
della l. 142/1990, nonché ai sensi dellarticolo 57 del d. lgs. 112/1998, il
piano territoriale di coordinamento provvede, in base alle proposte dei Comuni e
degli altri enti locali, nonché in coerenza con le linee generali di assetto del
territorio regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera. b) e con gli
strumenti di pianificazione e programmazione regionali, a coordinare
lindividuazione degli obiettivi generali relativi allassetto e alla tutela
territoriale e ambientale, definendo, inoltre, le conseguenti politiche, misure
e interventi da attuare di competenza provinciale.
2. Il piano territoriale di coordinamento
ha il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione
della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e
della tutela delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle
relative disposizioni avvenga nelle forme di intesa fra la Provincia e le
amministrazioni regionali e statali competenti.
3. Il piano territoriale di coordinamento
provinciale è atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi
strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale, con riferimento al
quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale,
allassetto idrico, idrogeologico e idraulico-forestale, previa intesa con le
autorità competenti in tali materie, nei casi di cui allarticolo 57 del d. lgs.
112/1998 e in particolare individua:
- le diverse destinazioni del territorio in
considerazione della prevalente vocazione delle sue parti;
- la localizzazione di massima sul territorio
delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di
comunicazione;
- le linee di intervento per la sistemazione
idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento
del suolo e la regimazione delle acque;
- le aree destinate all’istituzione di parchi o
riserve naturali.
4. II piano territoriale di coordinamento
provinciale, per quanto attiene ai contenuti e allefficacia di piano
paesistico-ambientale, oltre a quanto previsto dalla legislazione regionale
(legge regionale 11 maggio 1990, n.30), provvede a:
- individuare le zone di particolare interesse
paesistico-ambientale sulla base delle proposte dei Comuni ovvero, in mancanza
di tali proposte, degli indirizzi regionali, i quali definiscono i criteri per
lindividuazione delle zone stesse, cui devono attenersi anche i Comuni nella
formulazione delle relative proposte;
- indicare gli ambiti territoriali in cui
risulti opportuna listituzione di parchi locali di interesse
sovracomunale.
5. Nella fase di predisposizione del piano
territoriale di coordinamento provinciale, la Provincia assicura la
partecipazione attiva dei Comuni, delle Comunità montane, degli altri enti
locali e delle autonomie funzionali e persegue la coerenza degli obiettivi di
piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti, acquisite in via
preventiva.
6. II piano territoriale di coordinamento
provinciale è adottato dalla Provincia secondo la procedura prevista con
successiva legge regionale urbanistica, da emanarsi ai sensi dell’articolo 15,
comma 4, della l. 142/1990 e può essere adottato solo dopo l’approvazione dei
piani territoriali regionali.
Art. 6(Funzioni dei Comuni in materia
di pianificazione territoriale) 1. Sono conferite ai Comuni le funzioni
relative agli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e relative
varianti; tali funzioni vengono esercitate sotto il controllo della Regione e
secondo le procedure individuate con successiva legge regionale di
settore.
2. II Comune, nellesercizio delle
funzioni trasferite, deve assicurare unadeguata informazione ai cittadini in
merito alla definizione delle scelte urbanistiche e la trasparenza dellazione
amministrativa, disponendo in particolare la tempestiva comunicazione, anche
mediante l’utilizzo di reti telematiche, dell’avvio del procedimento di
formazione dello strumento urbanistico generale e delle varianti nonché
dell’adozione e dell’efficacia, stabilendo il termine entro il quale chiunque ne
abbia interesse può presentare istanze ai fini della determinazione delle scelte
urbanistiche.
3. Il Comune promuove la consultazione con
la Regione, la Provincia e le altre amministrazioni interessate, al fine di
assicurare la contestuale ponderazione dei vari interessi pubblici nonché la
partecipazione dei cittadini e il concorso delle organizzazioni sociali ed
economiche alla formazione del piano regolatore generale e delle sue varianti
mediante idonee forme di consultazione pubblica.
4. La Giunta regionale, mediante la nomina
di un commissario ad acta, interviene in via sostitutiva, nei termini e con le
modalità fissate con successiva legge regionale di settore, nel caso in cui sia
stata denunciata la violazione delle disposizioni di cui allarticolo 10, comma
2, lettere a), b), c) e d), della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
riguardanti:
- la compatibilità del piano regolatore generale
o delle sue varianti con gli strumenti pianificatori e programmatori di livello
sovracomunale, a tal fine valutando, eventualmente, il parere espresso dalla
Provincia;
- il rispetto dei vincoli e delle norme di
carattere paesistico-ambientale e idrogeologico;
- il rispetto delle norme di tutela del
patrimonio storico-artistico, acquisendo, in presenza di vincoli previsti dalla
legge 1 giugno 1939, n. 1089 Tutela delle cose di interesse artistico e
storico, il parere della competente Soprintendenza.
Art. 7(Funzioni dei Comuni in materia
urbanistica) 1. Restano conferite ai Comuni le funzioni
in materia urbanistica ed edilizia e in particolare:
- ladozione del regolamento
edilizio;
- la formazione dei comparti edificatori;
- le autorizzazioni alle
lottizzazioni;
- lespropriazione delle aree entro le zone di
espansione dellaggregato urbano per lattuazione dello strumento urbanistico
generale nonché delle aree incluse nei programmi pluriennali di
attuazione;
- la vigilanza sullattività
urbanistico-edilizia nonché ladozione dei provvedimenti
repressivi;
- il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni edilizie;
- la determinazione dellincidenza delle opere
di urbanizzazione nonché laggiornamento degli oneri di
urbanizzazione;
- la determinazione del fabbisogno contributivo
complessivo per leliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere
alla Regione;
- la conservazione, lutilizzazione,
laggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la
revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto
dallarticolo 65, comma 1, lettera h), del d. lgs.112/1998;
- la delimitazione di zone agrarie interessate
da eventi calamitosi;
- la rilevazione dei Consorzi di bonifica e
degli oneri consortili gravanti sugli immobili;
- il rilascio dellautorizzazione per la
realizzazione di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili;
- lindividuazione delle aree destinate alla
circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico
generale o di sue varianti.
TITOLO 2EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
Art. 8(Oggetto) 1. Le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla materia edilizia residenziale pubblica attengono alla
programmazione, alla localizzazione e alla vigilanza sull’attuazione degli
interventi di edilizia residenziale e abitativa e ai relativi
finanziamenti.
Art. 9(Funzioni riservate alla
competenza della Regione) 1. La Regione mantiene le funzioni e i
compiti conferiti dall’articolo 60 del d. lgs. 112/1998 e non attribuiti agli
enti locali ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della presente legge. In
particolare la Regione esercita le seguenti funzioni:
- la determinazione delle linee di intervento e
degli obiettivi nel settore delledilizia residenziale pubblica, di seguito
denominata ERP, ladozione dei piani annuali e pluriennali di intervento
edilizio e il concorso, con la competente Amministrazione dello Stato nonché con
gli enti locali interessati, nellelaborazione di programmi di edilizia
residenziale pubblica di interesse nazionale o regionale;
- la ripartizione degli interventi per ambiti
territoriali e la determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli
interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio edilizio esistente
nonché la determinazione delle tipologie di intervento, compresi i programmi
integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana di iniziativa
comunale e la definizione delle modalità di incentivazione, oltre alla
destinazione dei fondi ai soggetti attuatori;
- la determinazione delle procedure di
rilevazione del fabbisogno abitativo;
- la definizione dei costi massimi ammissibili
per la realizzazione degli interventi;
- lindividuazione dei soggetti incaricati della
realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;
- la vigilanza sullesecuzione dei piani
regionali;
- lemanazione dei bandi di concorso in
relazione allerogazione dei fondi per realizzazione degli
interventi;
- la concessione e lerogazione dei contributi
pubblici anche attraverso il fondo regionale per il sostegno allaccesso alle
abitazioni in locazione, nonché la regolamentazione dei flussi
finanziari;
- la determinazione dei criteri generali per
lassegnazione e la gestione degli alloggi di ERP, nonché la fissazione dei
relativi canoni e del sistema di valutazione della situazione reddituale dei
nuclei familiari;
- la vigilanza sugli Istituti autonomi case
popolari (IACP) e, in particolare, lindirizzo e il coordinamento dellattività,
nonché la nomina degli organi di propria competenza;
- la promozione della costituzione di consorzi
regionali tra gli IACP aventi sede nella Regione;
- la gestione, attraverso gli IACP, degli
alloggi di ERP di propria competenza, ivi compresa la proposta dei relativi
piani di cessione, nonché l’istituzione delle Commissioni per l’assegnazione
degli alloggi;
- ladozione dei piani relativi alla cessione
alloggi di ERP sovvenzionata;
- la fissazione della percentuale spettante agli
IACP e agli altri enti esecutori, quale rimborso delle spese sostenute per le
funzioni da essi esercitate;
- la promozione e il coordinamento della
gestione delle anagrafi degli assegnatari di alloggi di ERP e degli inventari
del patrimonio di ERP tenuti dagli enti gestori;
- la fissazione dei limiti di reddito per
laccesso ai benefici di ERP;
- la promozione di iniziative di studio e di
ricerca nel settore;
- la formazione e gestione dell’anagrafe dei
soggetti fruitori di contributi pubblici;
- lindividuazione delle modalità di gestione
del sostegno finanziario al reddito per favorire laccesso al mercato della
locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
- la determinazione dei tassi di interesse per i
finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto
capitale;
- la determinazione dei requisiti soggettivi dei
beneficiari finali;
- la determinazione dei requisiti oggettivi
degli interventi;
- l’esercizio della vigilanza sulle cooperative
edilizie comunque fruenti di contributi pubblici, nonché l’autorizzazione alla
cessione in proprietà del patrimonio edilizio delle cooperative a proprietà
indivisa.
Art. 10(Costituzione della Commissione
mista per vigilanza sulle cooperative edilizie) 1. Con decreto del Presidente della Giunta
regionale è istituita la Commissione mista per la vigilanza sulle cooperative
edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.
2. La Commissione è composta da cinque
componenti, di cui tre designati dalla Giunta regionale, uno dall’UPI e uno
dall’ANCI.
Art. 11(Funzioni trasferite ai
Comuni) 1. Sono trasferite ai Comuni le seguenti
funzioni:
- il rilevamento del fabbisogno abitativo nel
territorio comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi
dellarticolo 9, comma 1, lettera c);
- lassegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ivi comprese le relative procedure concorsuali, gli atti
di annullamento e decadenza dellassegnazione, sulla base dei criteri
determinati dalla Regione ai sensi dellarticolo 9, comma 1, lettera
i);
- la formazione e approvazione delle graduatorie
per lassegnazione degli alloggi;
- la promozione della mobilità degli
assegnatari;
- le determinazioni inerenti la decadenza e la
revoca nonché la comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione
e detenzione senza titolo;
- la gestione degli alloggi di ERP di competenza
comunale ivi compresi la proposta alla Regione dei relativi piani di cessione e
il parere agli IACP sulle proposte di piano di loro
competenza;
- la proposizione alla Regione delle
autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano o metro quadro
utile abitabile;
- la formulazione alla Regione di proposte per
lindividuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
edilizi ammessi a finanziamento.
Art. 12(Funzioni delegate ai
Comuni) 1. Nel rispetto dei criteri e delle
modalità stabilite dalla Regione, ai Comuni sono delegate le funzioni
riguardanti laccertamento dei requisiti soggettivi per laccesso ai benefici di
ERP agevolata nonché l’autorizzazione alla cessione anticipata o locazione degli
alloggi di edilizia agevolata.
Disposizioni finali La presente legge e’
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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