Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 3 Disciplina dei regimi regionali di aiuto.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6
TITOLO 1Princìpi generali
Art. 1Oggetto e finalità.(2) [1. La presente legge
disciplina lapplicazione dei regimi regionali di aiuto nellambito
dellordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in materia, in
coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, ai sensi del
regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo
allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese; del regolamento (CE) n.68/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo allapplicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; e del regolamento
(CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo
allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza
minore (de minimis), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee (G.U.C.E.) del 13 gennaio 2001 . (3) 2. Gli interventi della Regione Puglia
destinati a concorrere, consolidare e accrescere il sistema produttivo regionale
devono favorire le seguenti azioni: a) sviluppo della competitività e
dellinnovazione; b) [impulso agli investimenti in ricerca e
sviluppo] ; (4) c) ampliamento della base produttiva;
d) sostegno allingegneria finanziaria;
e) promozione del fattore umano; f) sviluppo delle filiere produttive.
3. La presente legge disciplina, altresì, gli
interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo Stato alla
Regione e lamministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi
dellarticolo 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Le disposizioni della presente legge sono:
a) inapplicabili ai settori di attività
relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui allallegato Il del Trattato CE, alla pesca, allindustria
carbonifera, in quanto oggetti di apposita regolamentazione comunitaria;
b) applicabili compatibilmente con le
specifiche limitazioni fissate a livello comunitario per i settori sensibili,
quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche,
lindustria automobilistica;
c) direttamente applicabili a tutti i
rimanenti settori di attività quali artigianato, industria, turismo, commercio e
servizi]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6 (3) Comma così sostituito dall'art. 1,
comma 1, l.r.
10 agosto 2001, n. 23. Il testo originario era così formulato: «1. La
presente legge disciplina l'applicazione dei regimi regionali di aiuto
nell'ambito dell'ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in
materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali guida in
materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali.». (4) Lettera soppressa dall'art. 1,
comma 2, l.r.
10 agosto 2001, n. 23.
Art. 2Tipologie di aiuto.(5) [1. Le finalità di cui allarticolo 1 e gli
interventi relativi sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:
a) contributo in c/impianti;
b) contributo in c/esercizio;
c) contributi in c/interesse;
d) crediti di imposta;
e) bonus fiscale;
f) partecipazione al capitale di rischio;
g) compartecipazione a fondi di garanzia;
h) sostegni al fattore umano.
2. La concessione degli aiuti è effettuata
con le procedure disciplinate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese), nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale, nonché nel
rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE) n.70/2001 relativo
allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella G.U.C.E. del 13 gennaio
2001.(6)
3. Lintensità di aiuto calcolata in
Equivalente sovvenzione netta (E.S.N.) e Equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.)
prevista per ogni tipologia di intervento o in caso di integrazione tra più
tipologie non potrà eccedere complessivamente quelle previste o approvate dalla
Commissione dellUe, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la Puglia
dalla carta degli aiuti a finalità regionale. Lintensità di aiuto potrà essere
adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione
Ue].
(5) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6 (6) Comma così sostituito dall'art. 2,
l.r.
10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «2. La
concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la
realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", nelle
tipologie automatica, valutativa e negoziale.».
Art. 3Soggetti beneficiari.(7) [1. I destinatari dei regimi di aiuto
individuati dalla presente legge sono le imprese in possesso dei requisiti
indicati nella definizione comunitaria di Piccola e media impresa (P.M.I.),
comprese quelle a conduzione giovanile e/o femminile, e operanti nei settori
dellartigianato, dellindustria, del turismo, del commercio e dei servizi.
2. I destinatari degli aiuti possono essere
imprese singole o associate in forma consortile.
3. Per poter accedere alle agevolazioni di
cui alla presente legge le imprese devono essere in regola con i rispettivi
contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello
territoriale. Le agevolazioni di cui alla presente legge saranno revocate e si
provvederà al recupero delle somme anticipate, nel caso in cui le imprese,
terminato lintervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le
norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro]. (8)
(7) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6 (8) Comma così sostituito dall'art. 3,
l.r.
10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «3.
Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese
devono essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di
sicurezza degli ambienti di lavoro e applicare i rispettivi contratti collettivi
di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.».
Art. 4Operatività dei regimi di aiuto.(9) [1. La Giunta regionale procede a rendere
operativi i regimi di aiuto attraverso la emanazione e pubblicazione di
regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente
stabilite le condizioni e le modalità di accesso allaiuto, la dotazione
finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie alla effettiva
applicabilità del regime, nonché nel rispetto delle condizioni tutte previste
nel regolamento (CE) n.70/2001 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese,
pubblicato nella G.U.C.E. del 13 gennaio 2001 . (10)
2. I bandi e/o regolamenti di attuazione
devono almeno contenere:
a) la quantificazione delle ragioni che
giustificano listituzione del regime di aiuto;
b) la dimostrazione delle coerenze e delle
compatibilità con il Trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di
aiuti e finalità regionali;
c) gli obiettivi generali e specifici che il
regime intende perseguire;
d) lindicazione della linea di sviluppo
relativa al regime di aiuto individuato.
3. Inoltre, i bandi applicativi e/o i
regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono:
a) indicare dettagliatamente le singole
tipologie di intervento ammissibili;
b) escludere lammissibilità di progetti e
spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di
agevolazione;
c) prevedere lobbligo di mantenimento
dellinvestimento incentivato:
1) per cinque anni, relativamente a
macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati;
2) per dieci anni, relativamente a strutture,
stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati;
d) esplicitare le modalità e le procedure per
la valutazione e selezione dei progetti;
e) esplicitare le modalità e le procedure per
lerogazione degli aiuti, nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei
progetti, la revoca degli aiuti e le sanzioni].
(10) Comma così sostituito dall'art. 4,
l.r.
10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «1. La
Giunta regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso
l'emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei
quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso
all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie
all'effettiva applicabilità del regime.». (9) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6
Art. 5Procedimenti.(11) [1. I procedimenti attuativi dei singoli
regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento delle
procedure valutative.
2. Per lattuazione degli articoli 8 e 11, le
istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché lerogazione degli aiuti
e la gestione dei fondi regionali destinati alle attività produttive saranno
effettuate da banche o società di servizi controllate dalle stesse che verranno
selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, sulla base delle condizioni offerte e della
disponibilità di una idonea struttura tecnico-organizzativa e professionale con
consolidata esperienza in attività di istruttoria e monitoraggio di programmi di
investimento svolte sul territorio regionale.
3. Per quanto riguarda le procedure
automatiche per la concessione del credito dimposta e del bonus fiscale, la
Regione Puglia stipulerà apposito convenzionamento con il Ministero delle
finanze e, attraverso una procedura di evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs.
n. 157/1995, selezionerà tra gli istituti di credito il soggetto gestore.
4. Per lattuazione degli articoli 6, 7, 9 e
10 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare, mediante
convenzione anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni listruttoria delle
domande di finanziamento e lerogazione degli aiuti di cui alla presente legge,
anche a sostegno dellattività di garanzia di consorzi fidi. I soggetti esterni,
da selezionare secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 157/1995, devono
essere in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà]
.
(11) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6
TITOLO 2Modalità di attuazione delle finalità di sviluppo
Art. 6Sviluppo delle competitività e
dellinnovazione.(12) [1. Le iniziative ammissibili a finanziamento
possono essere:
a) acquisizione di servizi reali alle imprese
finalizzati a favorire linternazionalizzazione e la competitività;
b) acquisizione di servizi reali alle imprese
nel settore qualità e ambiente per il conseguimento di brevetti e licenze, per
la diffusione di tecnologie con elevato impatto nel settore dellinformazione e
delle telecomunicazioni.
2. I soggetti beneficiari sono i destinatari
dei regimi di aiuto previsti dallarticolo 3, commi 1 e 2.
3. Le spese ammissibili devono rientrare
nelle seguenti categorie:
a) analisi di mercato;
b) sistemi di certificazione aziendale;
c) sistemi di verifica e controllo (ECOAUDIT
e AVUDIT ENERGETICO);
d) creazione di marchi collettivi;
e) azioni di marketing;
f) azioni di promozione per
linternazionalizzazione dei prodotti.
4. Per gli interventi di cui al presente
articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio nella
misura del 50 per cento del costo di acquisto dei servizi, a condizione che tali
servizi non presentino carattere di continuità e/o periodicità o siano connessi
alle normali spese di funzionamento delle imprese. In ogni caso, tale livello di
contribuzione potrà essere applicato a programmi triennali, anche integrati, di
spesa per servizi di cui al comma 3, di importo non superiore a 100 mila Euro . (13)
5. Le iniziative di cui al presente articolo
sono attuate con procedura automatica].
(12) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6 (13) Comma così sostituito dall'art. 5,
l.r.
10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «4.
Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto
del contributo in c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di
acquisto dei servizi. In ogni caso, tale livello di contribuzione può essere
applicato a programmi triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al
comma 3, di importo non superiore a 300 mila euro.».
Art. 7Impulso agli investimenti in ricerca &
sviluppo.(14) [1. Le iniziative ammissibili a finanziamento
possono essere:
a) ricerca industriale finalizzata ad
acquisire nuove conoscenze che possono permettere di mettere a punto nuovi
prodotti, processi produttivi o servizi, o comportare un notevole miglioramento
degli stessi;
b) attività di sviluppo precompetitivo per
dare concretizzazione ai risultati della ricerca industriale al fine di
elaborare un piano, un progetto o un disegno per prodotti nuovi, modificati o
migliorati, ivi compresa la creazione di prototipi non idonei a fini
commerciali.
2. I soggetti beneficiari sono i destinatari
dei regimi di aiuto previsti dallarticolo 3, commi 1 e 2.
3. Le spese ammissibili devono rientrare
nelle seguenti categorie:
a) spese di personale adibito esclusivamente
allattività di ricerca;
b) costo di strumenti, attrezzature, terreni
ed edifici utilizzati esclusivamente e in forma permanente per lattività di
ricerca, esclusi i normali investimenti;
c) costo dei servizi di consulenza esterni e
di servizi simili;
d) spese generali supplementari direttamente
imputabili allattività di ricerca;
e) altri costi desercizio direttamente
imputabili allattività di ricerca.
4. Per gli interventi di cui al presente
articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio.
5. Lintensità di aiuto è così definita:
a) per gli interventi di ricerca &
sviluppo industriale è pari al 70 per cento del costo totale di investimento,
che può essere maggiorato di un ulteriore 5 per cento nel caso di progetti
legati a un programma quadro comunitario in materia di ricerca & sviluppo
e/o un progetto implicante la cooperazione transfrontaliera;
b) per gli interventi di ricerca &
sviluppo precompetitiva è pari al 45 per cento del costo totale di investimento,
che può essere maggiorato di un ulteriore 5 per cento nel caso di progetti
legati a un programma quadro comunitario in materia di ricerca & sviluppo
e/o un progetto implicante la cooperazione transfrontaliera.
6. Limitatamente agli investimenti materiali
di cui al punto b) del comma 5, è applicabile la tipologia di aiuto del
contributo in c/impianti pari al 35 per cento espresso in ESN.
7. Le iniziative di cui al presente articolo
sono attuate con procedura valutativa] .
(14) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6
Art. 8Ampliamento della base produttiva.(15) [1. Le iniziative ammissibili a finanziamento
possono essere:
a) nuove imprese o nuovi programmi di
investimento;
b) ammodernamento e ampliamento di impianti
tecnico-produttivi già esistenti, con lesclusione di interventi finalizzati
alla mera sostituzione di impianti e macchinari che hanno beneficiato di
contributi pubblici e non interamente ammortizzati fiscalmente.
2. I soggetti beneficiari sono i destinatari
dei regimi di aiuto previsti dallarticolo 3, commi 1 e 2.
3. Le spese ammissibili devono rientrare
nelle seguenti categorie:
a) suolo aziendale;
b) progettazioni e studi;
c) opere murarie e assimilate;
d) macchinari impianti e attrezzature, ivi
compresi sistemi informatici, brevetti e licenze connessi agli investimenti
materiali.
4. Per gli interventi di cui al presente
articolo si applicano le seguenti tipologie di aiuto:
a) contributi in c/impianti;
b) contributi in c/interesse;
c) crediti di imposta;
d) bonus fiscale.
5. Lintensità massima di aiuto applicabile
non può superare il 35 per cento in ESN.
6. Lintensità di aiuto può essere maggiorata
con una premialità fino a un massimo del 15 per cento in ESL allorché il
programma di investimento soddisfa una o più delle seguenti condizioni:
a) ricada in unarea identificata quale
distretto industriale o sistema produttivo locale, realizzando una integrazione
orizzontale e verticale nellambito di una filiera produttiva, maggiorazione del
tasso standard del 5 per cento in ESL;
b) il soggetto beneficiario sia
caratterizzato dalla partecipazione di imprese interne ed esterne alla Puglia,
maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL;
c) realizzi nuova occupazione, che utilizzi
personale appartenente alle categorie svantaggiate o promuova le pari
opportunità, maggiorazione del tasso standard del 3 per cento in ESL;
d) dimostri lutilizzo dellapplicazione
delle migliori tecnologie disponibili in materia di tutela ambientale e sviluppo
sostenibile, maggiorazione del tasso standard del 2 per cento in ESL.
7. Le premialità di cui al comma 6 sono
concesse a condizione che lintensità totale netta non superi il 75 per cento.
Tali maggiorazioni si applicano a condizione che linvestimento sia conservato
nella Regione beneficiaria per un periodo di almeno cinque anni e che il
beneficiario contribuisca con almeno il 25 per cento del finanziamento stesso.
Inoltre le premialità potranno essere modificate ogni anno dalla legge regionale
di approvazione del bilancio di previsione per lesercizio finanziario del
bilancio pluriennale.(16)
8. Le iniziative di cui al presente articolo
sono attuate con procedura valutativa per gli investimenti a cui si applicano le
tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere a) e b), con procedura automatica
per gli interventi a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4,
lettere c) e d)]
(15) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6 (16) Comma così sostituito dall'art. 7,
l.r.
10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «7. Le
premialità del comma 6 possono essere modificate ogni anno dalla legge regionale
di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e del
bilancio pluriennale.».
Art. 9Sostegno allingegneria finanziaria.(17) [1. Le iniziative ammissibili a finanziamento
sono:
a) acquisizione di servizi reali nel campo
della finanza innovativa;
b) operazioni assistite di partecipazione al
capitale di rischio;
c) operazioni a sostegno dellassociazionismo
creditizio di mutua garanzia tra PMI;
d) operazioni a sostegno dellassestamento
finanziario delle imprese finalizzate a programmi di sviluppo aziendale.
2. I soggetti beneficiari sono i destinatari
dei regimi di aiuto previsti dallarticolo 3, comma 1 e 2.
3. Limitatamente al punto a) del comma 1, le
spese ammissibili sono quelle relative allassistenza e consulenza per la
quotazione in borsa delle PMI.
4. Laiuto applicabile per le iniziative di
cui al comma 1 è così previsto:
a) per le iniziative a sostegno dello
sviluppo dei prestiti partecipativi e delle cambiali finanziarie, la Regione
Puglia può incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, un fondo
specifico, promosso dal sistema bancario e/o da investitori istituzionali. Le
operazioni di cui alla presente lettera possono avere una durata massima di
cinque anni;
b) per le iniziative di partecipazione al
capitale di rischio delle imprese la Regione Puglia può incrementare, in misura
non superiore al 50 per cento, fondi chiusi promossi dal sistema bancario e/o da
investitori istituzionali, i quali possono partecipare al capitale di impresa
fino ad un tetto massimo del 30 per cento per un arco temporale massimo di
cinque anni;
c) per le operazioni a sostegno
dellassociazionismo creditizio di mutua garanzia, la Regione Puglia interviene
a sostegno di Consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti tra PMI con sede
legale, fiscale e produttiva nel territorio regionale. La partecipazione della
Regione interviene attraverso una garanzia prestata non superiore al 50 per
cento;
d) per le operazioni di assestamento
finanziario delle PMI, la Regione interviene attraverso istituti bancari
selezionati con procedure di evidenza pubblica, in operazioni di consolidamento
delle passività a breve attraverso la concessione di un contributo in
c/interessi, nella misura massima del 30 per cento del tasso di riferimento. Le
operazioni di consolidamento possono essere assistite da garanzie di Consorzi -
fidi di associazionismo di mutua garanzia tra PMI;
e) per lassistenza e consulenza a operazioni
di quotazione in borsa delle PMI viene riconosciuto il 50 per cento del costo
del servizio, svolto da Advisor finanziari qualificati.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo non
possono essere erogati a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà.
6. Le iniziative di cui al presente articolo
sono attuate con procedura valutativa] .
(17) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6
Art. 10Promozione del fattore umano.(18) [1. Le iniziative ammissibili a finanziamento
sono:
a) assunzioni a tempo indeterminato e/o per
trasformare i contratti di formazione e lavoro a tempo pieno indeterminato,
esclusivamente per occupare posti di lavoro supplementari e definitivi;
b) interventi di formazione specifica
teorico-pratica da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro
attuale o successivo del dipendente allinterno dellimpresa.
2. I soggetti beneficiari sono i destinatari
dei regimi di aiuto previsti dallarticolo 3, commi 1 e 2.
3. Le spese ammissibili con riferimento alla
lettera a) del comma 1 sono rappresentate dal costo settimanale di 100 euro per
nuovo assunto per un periodo massimo di cinquantadue settimane; con riferimento
alla lettera b) del comma 1 le spese ammissibili sono:
a) costi del personale docente;
b) spese di trasferta del personale docente e
dei destinatari della formazione;
c) altre spese correnti (materiali,
forniture, ecc.);
d) ammortamento degli strumenti e delle
attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di
formazione;
e) costi dei servizi di consulenza
sulliniziativa di formazione;
f) costi di personale per i partecipanti al
progetto di formazione fino al 50 per cento del totale degli altri costi
ammissibili . (19)
4. Lintensità massima di aiuto per quanto
attiene gli interventi di formazione specifica è pari al 40 per cento delle
spese ammissibili con una ulteriore percentuale del 10 per cento nel caso di
beneficiari rappresentati da categorie più deboli di lavoratori .
(20)
5. Gli aiuti previsti al comma 1, lettera b),
sono conformi a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 68/2001 relativo
allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati
alla formazione, pubblicato nella G.U.C.E. del 13 gennaio 2001 ]. (21)
(18) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6 (19) Lettera così sostituita dall'art.8,
comma 1, l.r.
10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «f)
costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per
cento del totale dei costi ammissibili.». (20) Comma così sostituito dall'art. 8,
comma 2, l.r.
10 agosto 2001, n. 23. . Il testo
originario era così formulato: «4. L'intensità massima di aiuto per quanto
attiene gli interventi di formazione specifica è pari al 45 per cento delle
spese ammissibili, con una ulteriore percentuale del 10 per cento nel caso di
beneficiari rappresentati da categorie più deboli di lavoratori.». (21) Comma così sostituito dall'art.8,
comma 3, l.r.
10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «5. Le
iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura automatica.».
Art. 11Sviluppo di filiere produttive.(22) [1. Le iniziative ammissibili a finanziamento
sono programmi di investimento denominati Pacchetti integrati di agevolazione
(P.I.A.), che attengono a forme diverse di incentivazione, finalizzate a
confluire in un unico impegno di spesa attraverso procedure negoziate.
2. Le spese ammissibili nellambito delle
iniziative di cui al comma 1 sono quelle previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10
della presente legge.
3. Sono, inoltre, ammissibili le spese per la
realizzazione di infrastrutture pubbliche a sostegno delle imprese e del
territorio che potranno essere incentivate agli enti o organismi pubblici -
soggetti beneficiari dellintervento - fino ad un massimo del 75 per cento
dellintera spesa ammissibile, previa dimostrazione, da parte del medesimo ente,
della capacità di cofinanziare le opere per almeno il 25 per cento.
4. Per le iniziative di cui al presente
articolo si applicano le tipologie di aiuto di cui allarticolo 2, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), h), nella misura massima stabilita dagli articoli 6,
7, 8, 9 e 10.
5. I soggetti beneficiari sono i destinatari
dei regimi di aiuto previsti dallarticolo 3, comma 2.
6. Le iniziative di cui al presente articolo
sono attuate con procedura negoziale] .
(22) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6
TITOLO 3Norme finali
Art. 12Cumulo.(23) [1. Alle imprese beneficiarie è consentito il
cumulo tra più regimi di aiuto, rispetto allo stesso programma di investimento,
fino alla concorrenza della soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato del
15 per cento ESL, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dellarticolo 2 e
dalle disposizioni di legge nazionali in materia di cumulabilità delle diverse
tipologie di aiuto.(24)
2. È fatto obbligo alle imprese di comunicare
preventivamente alla Regione Puglia ogni ulteriore richiesta di attivazione di
regimi di aiuto, sia a livello regionale che nazionale che comunitario]
(23) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6 (24) Comma così sostituito dall'art. 9, l.r.
10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «1.
Alle imprese beneficiarie è consentito il cumulo tra più regimi di aiuto,
rispetto allo stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della
soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto
conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 3.».
Art. 13Aiuti de minimis.(25) [1. Gli aiuti previsti dalla presente legge conformi alla
regola comunitaria de minimis saranno concessi nel rispetto delle condizioni
tutte previste nel regolamento CE n. 69/2001, pubblicato nella G.U.C.E.
del 13 gennaio 2001](26)
(25) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6 (26) Comma così sostituito dall'art. 10,
l.r.
10 agosto 2001, n. 23. Il testo originario era così formulato: «1. Gli
aiuti previsti dalla presente legge conformi alla regola comunitaria "de
minimis" possono essere concessi a prescindere dalla dimensione delle imprese
beneficiarie. Sono tuttavia escluse da detti aiuti le imprese operanti nei
settori siderurgico e carbonifero, delle costruzioni navali, della produzione di
prodotti agricoli, della pesca, nonché dei trasporti nel caso di acquisto di
mezzi di trasporto. Il cumulo di più aiuti "de minimis".».
Art. 14Norma transitoria.(27) [1. Per gli interventi rivenienti dalla attuazione
dellarticolo 1, comma 3, la Regione Puglia provvede a effettuare la selezione
dei soggetti convenzionati tramite procedura di bando di gara ai sensi del
D.Lgs. n. 157/1995, nel rispetto delle proroghe delle convenzioni
ministeriali in atto] .
(27) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6
Art. 15(28) [1. Ai sensi dellarticolo 3 dei regolamenti (CE) nn. 68/2001,
69/2001 e 70/2001, agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione
dopo la pubblicazione sulla G.U.C.E., a partire dalla data di entrata in vigore
della legge stessa].(29)
(28) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6 (29) Articolo così sostituito dall'art. 11,
l.r.
10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «Art.
15. 1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire
dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della
decisione favorevole della Commissione Ue.».
|