Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 3 Disciplina dei regimi regionali di aiuto.
TITOLO 1PRINCIPI GENERALI
Art. 1(Oggetto e finalità) 1.
La presente legge disciplina l’applicazione dei regimi regionali di aiuto
nell’ambito dell’ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in
materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali.
2.
Gli interventi della Regione Puglia destinati a concorrere, consolidare e
accrescere il sistema produttivo regionale devono favorire le seguenti
azioni:
- sviluppo
della competitività e dell’innovazione;
- impulso
agli investimenti in ricerca e sviluppo;
- ampliamento
della base produttiva;
- sostegno
all’ingegneria finanziaria;
- promozione
del fattore umano;
- sviluppo
delle filiere produttive.
3.
La presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle
attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l’amministrazione del
relativo Fondo unico regionale, ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 21 aprile 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4.
Le disposizioni della presente legge sono:
- inapplicabili
ai settori di attività relativi alla produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato II del Trattato
CE, alla pesca, all’industria carbonifera, in quanto oggetti di apposita
regolamentazione comunitaria;
- applicabili
compatibilmente con le specifiche limitazioni fissate a livello comunitario per
i settori sensibili, quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali,
le fibre sintetiche, l’industria automobilistica;
- direttamente
applicabili a tutti i rimanenti settori di attività quali artigianato,
industria, turismo, commercio e servizi.
Art. 2(Tipologie di aiuto) 1.
Le finalità di cui all’articolo 1 e gli interventi relativi sono attuati
attraverso le seguenti tipologie di aiuto:
- contributo
in c/impianti;
- contributo
in c/esercizio;
- contributi
in c/interesse;
- crediti
di imposta;
- bonus
fiscale;
- partecipazione
al capitale di rischio;
- compartecipazione
a fondi di garanzia;
- sostegni
al fattore umano.
2.
La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 Disposizioni per la realizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nelle tipologie automatica,
valutativa e negoziale.
3.
L’intensità di aiuto calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e
Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia di intervento o
in caso di integrazione tra più tipologie non potrà eccedere complessivamente
quelle previste o approvate dalla Commissione dell’Ue, nel rispetto del
massimale di aiuto stabilito per la Puglia dalla carta degli aiuti a finalità
regionale. L’ intensità di aiuto potrà essere adeguata automaticamente in base a
successive disposizioni della Commissione Ue.
Art. 3(Soggetti beneficiari) 1. I destinatari dei regimi di aiuto individuati dalla presente legge sono
le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di
piccola e media impresa (PMI), comprese quelle a conduzione giovanile e/o
femminile, e operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del turismo,
del commercio e dei servizi.
2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in
forma consortile.
3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le
imprese devono essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e applicare i rispettivi contratti
collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello
territoriale
Art. 4(Operatività dei regimi di
aiuto) 1. La Giunta regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto
attraverso l’emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi
pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le
modalità di accesso all’aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre
specificazioni necessarie all’effettiva applicabilità del regime.
2. I bandi e/o regolamenti di attuazione devono almeno contenere:
- la
quantificazione delle ragioni che giustificano l’istituzione del regime di
aiuto;
- la
dimostrazione delle coerenze e delle compatibilità con il Trattato CE e con
tutte le altre disposizioni in materia di aiuti e finalità regionali;
- gli
obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire;
- l’indicazione
della linea di sviluppo relativa al regime di aiuto individuato.
3. Inoltre, i bandi applicativi e/o i regolamenti di attuazione dei regimi
di aiuto devono:
- indicare
dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;
- escludere
l’ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della
presentazione della richiesta di agevolazione;
- prevedere
l’obbligo di mantenimento dell’investimento incentivato:
1. per cinque
anni, relativamente a macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili
comunque denominati;
2. per dieci
anni, relativamente a strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili
comunque denominati;
- esplicitare
le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;
- esplicitare
le modalità e le procedure per l’erogazione degli aiuti, nonché le ispezioni, i
controlli e il monitoraggio dei progetti, la revoca degli aiuti e le sanzioni.
Art. 5(Procedimenti) 1.
I procedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la
semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative.
2.
Per l’attuazione degli articoli 8 e 11, le istruttorie tecniche,
economiche e finanziarie, nonché l’erogazione degli aiuti e la gestione dei
fondi regionali destinati alle attività produttive saranno effettuate da banche
o società di servizi controllate dalle stesse che verranno selezionate tramite
le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una idonea
struttura tecnico-organizzativa e professionale con consolidata esperienza in
attività di istruttoria e monitoraggio di programmi di investimento svolte sul
territorio regionale.
3.
Per quanto riguarda le procedure automatiche per la concessione del
credito d’imposta e del bonus fiscale, la Regione Puglia stipulerà apposito
convenzionamento con il Ministero delle finanze e, attraverso una procedura di
evidenza pubblica, ai sensi del d. lgs. 157/1995, selezionerà tra gli istituti
di credito il soggetto gestore.
4.
Per l’attuazione degli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge, la
Giunta regionale è autorizzata ad affidare, mediante convenzione anche
pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l’istruttoria delle domande di
finanziamento e l’erogazione degli aiuti di cui alla presente legge, anche a
sostegno dell’attività di garanzia di consorzi fidi. I soggetti esterni, da
selezionare secondo le procedure di cui al d. lgs.157/1995, devono essere in
possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà.
TITOLO 2MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA’ DI SVILUPPO
Art. 6(Sviluppo delle competitività e
dell’innovazione) 1.
Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:
- acquisizione
di servizi reali alle imprese finalizzati a favorire l’internazionalizzazione e
la competitività;
- acquisizione
di servizi reali alle imprese nel settore qualità e ambiente per il
conseguimento di brevetti e licenze, per la diffusione di tecnologie con elevato
impatto nel settore dell’informazione e delle telecomunicazioni.
2.
I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti
dall’articolo 3, commi 1 e 2.
3.
Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
- analisi
di mercato;
- sistemi
di certificazione aziendale;
- sistemi
di verifica e controllo (ECOAUDIT e AUDIT ENERGETICO);
- creazione
di marchi collettivi;
- azioni
di marketing;
- azioni
di promozione per l’internazionalizzazione dei prodotti.
4.
Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di
aiuto del contributo in c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di
acquisto dei servizi. In ogni caso, tale livello di contribuzione può essere
applicato a programmi triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al
comma 3, di importo non superiore a 300 mila euro.
5.
Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura
automatica.
Art. 7(Impulso agli investimenti in ricerca
& sviluppo) 1.
Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:
- ricerca
industriale finalizzata ad acquisire nuove conoscenze che possono permettere di
mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, o comportare un
notevole miglioramento degli stessi;
- attività
di sviluppo precompetitivo per dare concretizzazione ai risultati della ricerca
industriale al fine di elaborare un piano, un progetto o un disegno per prodotti
nuovi, modificati o migliorati, ivi compresa la creazione di prototipi non
idonei a fini commerciali.
2.
I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti
dall’articolo 3, commi 1 e 2.
3.
Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
- spese
di personale adibito esclusivamente all’attività di ricerca;
- costo
di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati esclusivamente e in
forma permanente per l’attività di ricerca, esclusi i normali investimenti;
- costo
dei servizi di consulenza esterni e di servizi simili;
- spese
generali supplementari direttamente imputabili all’attività di ricerca;
- altri
costi d’esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca.
4.
Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di
aiuto del contributo in c/esercizio.
5.
L’intensità di aiuto è così definita:
- per
gli interventi di ricerca & sviluppo industriale è pari al 70 per cento del
costo totale di investimento, che può essere maggiorato di un ulteriore 5 per
cento nel caso di progetti legati a un programma quadro comunitario in materia
di ricerca & sviluppo e/o un progetto implicante la cooperazione
transfrontaliera;
- per
gli interventi di ricerca & sviluppo precompetitiva è pari al 45 per cento
del costo totale di investimento, che può essere maggiorato di un ulteriore 5
per cento nel caso di progetti legati a un programma quadro comunitario in
materia di ricerca & sviluppo e/o un progetto implicante la cooperazione
transfrontaliera.
6.
Limitatamente agli investimenti materiali di cui al punto b) del comma 5,
è applicabile la tipologia di aiuto del contributo in c/impianti pari al 35 per
cento espresso in ESN.
7.
Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura
valutativa.
Art. 8(Ampliamento della base
produttiva) 1.
Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:
- nuove
imprese o nuovi programmi di investimento;
- ammodernamento
e ampliamento di impianti tecnico-produttivi già esistenti, con l’esclusione di
interventi finalizzati alla mera sostituzione di impianti e macchinari che hanno
beneficiato di contributi pubblici e non interamente ammortizzati fiscalmente.
2.
I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti
dall’articolo 3, commi 1 e 2.
3.
Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
- suolo
aziendale;
- progettazioni
e studi;
- opere
murarie e assimilate;
- macchinari
impianti e attrezzature, ivi compresi sistemi informatici, brevetti e licenze
connessi agli investimenti materiali.
4.
Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano le seguenti
tipologie di aiuto:
- contributi
in c/impianti;
- contributi
in c/interesse;
- crediti
di imposta;
- bonus
fiscale.
5.
L’intensità massima di aiuto applicabile non può superare il 35 per cento
in ESN.
6.
L’intensità di aiuto può essere maggiorata con una premialità fino a un
massimo del 15 per cento in ESL allorché il programma di investimento soddisfa
una o più delle seguenti condizioni:
- ricada
in un’area identificata quale distretto industriale o sistema produttivo locale,
realizzando una integrazione orizzontale e verticale nell’ambito di una filiera
produttiva, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL;
- il
soggetto beneficiario sia caratterizzato dalla partecipazione di imprese interne
ed esterne alla Puglia, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL;
- realizzi
nuova occupazione, che utilizzi personale appartenente alle categorie
svantaggiate o promuova le pari opportunità, maggiorazione del tasso standard
del 3 per cento in ESL;
- dimostri
l’utilizzo dell’applicazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di
tutela ambientale e sviluppo sostenibile, maggiorazione del tasso standard del 2
per cento in ESL.
7.
Le premialità del comma 6 possono essere modificate ogni anno dalla legge
regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
e del bilancio pluriennale.
8.
Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura
valutativa per gli investimenti a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui
al comma 4, lettere a) e b), con procedura automatica per gli interventi a cui
si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere c) e d).
Art. 9(Sostegno all’ingegneria
finanziaria) 1.
Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:
- acquisizione
di servizi reali nel campo della finanza innovativa;
- operazioni
assistite di partecipazione al capitale di rischio;
- operazioni
a sostegno dell’associazionismo creditizio di mutua garanzia tra PMI;
- operazioni
a sostegno dell’assestamento finanziario delle imprese finalizzate a programmi
di sviluppo aziendale.
2.
I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti
dall’articolo 3, comma 1 e 2.
3.
Limitatamente al punto a) del comma 1, le spese ammissibili sono quelle
relative all’assistenza e consulenza per la quotazione in borsa delle PMI.
4.
L’aiuto applicabile per le iniziative di cui al comma 1 è così
previsto:
- per
le iniziative a sostegno dello sviluppo dei prestiti partecipativi e delle
cambiali finanziarie, la Regione Puglia può incrementare, in misura non
superiore al 50 per cento, un fondo specifico, promosso dal sistema bancario e/o
da investitori istituzionali. Le operazioni di cui alla presente lettera possono
avere una durata massima di cinque anni;
- per
le iniziative di partecipazione al capitale di rischio delle imprese la Regione
Puglia può incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, fondi chiusi
promossi dal sistema bancario e/o da investitori istituzionali, i quali possono
partecipare al capitale di impresa fino ad un tetto massimo del 30 per cento per
un arco temporale massimo di cinque anni;
- per
le operazioni a sostegno dell’associazionismo creditizio di mutua garanzia, la
Regione Puglia interviene a sostegno di Consorzi di garanzia collettiva fidi
costituiti tra PMI con sede legale, fiscale e produttiva nel territorio
regionale. La partecipazione della Regione interviene attraverso una garanzia
prestata non superiore al 50 per cento;
- per
le operazioni di assestamento finanziario delle PMI, la Regione interviene
attraverso istituti bancari selezionati con procedure di evidenza pubblica, in
operazioni di consolidamento delle passività a breve attraverso la concessione
di un contributo in c/interessi, nella misura massima del 30 per cento del tasso
di riferimento. Le operazioni di consolidamento possono essere assistite da
garanzie di Consorzi-fidi di associazionismo di mutua garanzia tra PMI;
- per
l’assistenza e consulenza a operazioni di quotazione in borsa delle PMI viene
riconosciuto il 50 per cento del costo del servizio, svolto da Advisor
finanziari qualificati.
5.
Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere erogati a
imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
6.
Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura
valutativa.
Art. 10(Promozione del fattore
umano) 1.
Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:
- assunzioni
a tempo indeterminato e/o per trasformare i contratti di formazione e lavoro a
tempo pieno indeterminato, esclusivamente per occupare posti di lavoro
supplementari e definitivi;
- interventi
di formazione specifica teorico-pratica da impartire direttamente e
principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente
all’interno dell’impresa.
2.
I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti
dall’articolo 3, commi 1 e 2.
3.
Le spese ammissibili con riferimento alla lettera a) del comma 1 sono
rappresentate dal costo settimanale di 100 euro per nuovo assunto per un periodo
massimo di cinquantadue settimane; con riferimento alla lettera b) del comma 1
le spese ammissibili sono:
- costi
del personale docente;
- spese
di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- altre
spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
- ammortamento
degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso
esclusivo per il progetto di formazione;
- costi
dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione;
- costi
di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per cento
del totale dei costi ammissibili.
4.
L’intensità massima di aiuto per quanto attiene gli interventi di
formazione specifica è pari al 45 per cento delle spese ammissibili, con una
ulteriore percentuale del 10 per cento nel caso di beneficiari rappresentati da
categorie più deboli di lavoratori.
5.
Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura
automatica.
Art. 11(Sviluppo di filiere
produttive) 1.
Le iniziative ammissibili a finanziamento sono programmi di investimento
denominati Pacchetti integrati di agevolazione (PIA), che attengono a forme
diverse di incentivazione, finalizzate a confluire in un unico impegno di spesa
attraverso procedure negoziate.
2.
Le spese ammissibili nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1 sono
quelle previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.
3.
Sono, inoltre, ammissibili le spese per la realizzazione di
infrastrutture pubbliche a sostegno delle imprese e del territorio che potranno
essere incentivate agli enti o organismi pubblici – soggetti beneficiari
dell’intervento – fino ad un massimo del 75 per cento dell’intera spesa
ammissibile, previa dimostrazione, da parte del medesimo ente, della capacità di
cofinanziare le opere per almeno il 25 per cento.
4.
Per le iniziative di cui al presente articolo si applicano le tipologie
di aiuto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), nella
misura massima stabilita dagli articoli 6, 7, 8, 9 e10.
5.
I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti
dall’articolo 3, comma 2.
6.
Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura
negoziale.
TITOLO 3NORME FINALI
Art. 12(Cumulo) 1.
Alle imprese beneficiarie è consentito il cumulo tra più regimi di aiuto,
rispetto allo stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della
soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto
conto di quanto previsto all’articolo 2, comma 3.
2.
E’ fatto obbligo alle imprese di comunicare preventivamente alla Regione
Puglia ogni ulteriore richiesta di attivazione di regimi di aiuto, sia a livello
regionale che nazionale che comunitario.
Art. 13(Aiuti de minimis) 1. Gli aiuti previsti dalla
presente legge conformi alla regola comunitaria de minimis possono essere
concessi a prescindere dalla dimensione delle imprese beneficiarie. Sono
tuttavia escluse da detti aiuti le imprese operanti nei settori siderurgico e
carbonifero, delle costruzioni navali, della produzione di prodotti agricoli,
della pesca, nonché dei trasporti nel caso di acquisto di mezzi di trasporto. Il
cumulo di più aiuti de minimis è consentito purchè l’ammontare dei medesimi
aiuti non superi il massimale previsto dalla regola comunitaria de minimis.
Art. 14(Norma transitoria) 1. Per gli interventi rivenienti dalla
attuazione dell’articolo 1, comma 3, la Regione Puglia provvede a effettuare la
selezione dei soggetti convenzionati tramite procedura di bando di gara ai sensi
del d. lgs. 157/1995, nel rispetto delle proroghe delle convenzioni ministeriali
in atto.
Art. 151. Agli aiuti previsti dalla
presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia della decisione favorevole della
Commissione Ue.
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