Anno 2001
Numero 10
Data 12/02/2001
Abrogato
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 12 febbraio 2001, n. 26 suppl
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Legge Regionale 12 febbraio 2001, n. 10

Modifica alle leggi regionali 25 marzo 1999, n. 13 e 22 dicembre 2000, n.28.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 18/2002,art. 38


Art. 1

(2) 


[1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 è sostituito dal seguente:

1.  Fino all’elaborazione del piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all’articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l’elaborazione del piano triennale dei servizi (PTS) di cui all’articolo 8 della medesima legge regionale, si assumono come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che risultano ammessi alla contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta regionale non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 56 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, è sostituito dal seguente:

3.  I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi delle cessate gestioni in economia, i cui oneri restano a carico dei bilanci comunali.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 18/2002,art. 38


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.