Legge Regionale 12 febbraio 2001, n. 10
Modifica alle leggi regionali 25 marzo 1999, n. 13 e 22 dicembre 2000, n.28.
Art. 11. Il comma 1
dell’articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 è sostituito dal
seguente:
1. Fino
all’elaborazione del piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all’articolo 7
della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l’elaborazione del piano
triennale dei servizi (PTS) di cui all’articolo 8 della medesima legge
regionale, si assumono come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che risultano
ammessi alla contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della
presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta
regionale non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all’articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422.
2. Il comma 3
dell’articolo 15 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, come sostituito dal
comma 6 dell’articolo 56 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, è
sostituito dal seguente:
3. I servizi minimi
di TPRL non comprendono i servizi delle cessate gestioni in economia, i cui
oneri restano a carico dei bilanci comunali.