Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 21 Istituzione di una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera SS: Annunziata di Taranto.
Art. 1(Istituzione e finalità) 1. E istituita una Commissione consiliare dindagine sulla gestione
amministrativa e contabile dellAzienda sanitaria TA/1 e dellAzienda
ospedaliera SS. Annunziata di Taranto, al fine di accertarne eventuali
responsabilità per inadempienze o violazioni di legge, su tutte le attività da
esse/a espletate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2(Composizione e insediamento) 1. La Commissione è composta da cinque Consiglieri regionali,
di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della
minoranza del Consiglio regionale.
2. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede
alla costituzione e allinsediamento della Commissione entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 3(Poteri) 1. La Commissione di indagine, per lo svolgimento del mandato
di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere lintervento del
Presidente della Giunta regionale e degli Assessori alla sanità e al bilancio e
finanze nonché degli uffici degli stessi Assessorati.
2. La Commissione può altresì chiedere lintervento degli
Amministratori dellAzienda sanitaria TA/1 e dellAzienda ospedaliera SS.
Annunziata di Taranto, nonché del loro personale dirigente e dei revisori dei
conti.
3.La Commissione piò acquisire tutti gli atti deliberativi e
preparatori che ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di
ufficio.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti
allatto della votazione.
Art. 4(Elezione del Presidente - Validità delle riunioni) 1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio
segreto un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Per la prima
votazione è richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza
semplice.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito
dal Segretario.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta alla
settimana.
5. Lavviso di convocazione con lordine del giorno degli
argomenti da trattare è comunicato ai componenti della Commissione almeno due
giorni prima della riunione.
Art. 5(Consulenza) 1. Per lo svolgimento del suo mandato la Commissione si avvale
anche della consulenza di tre esperti, di cui almeno uno esperto in materia di
contabilità e bilanci, anche esterni allAmministrazione regionale, nominati
dalla Commissione nella sua prima riunione, subito dopo lelezione dei suoi
organi.
2. Per la scelta dei componenti del collegio degli esperti la
Commissione si avvale del procedimento e delle norme di cui alla legge 12 agosto
1981, n. 45 e successive modificazioni.
Art. 6(Termine) 1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre il 31 gennaio 2005. (1) 2. Al termine dellindagine la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio regionale. 3. I Commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.
(1) Termine già prorogato dalle ll.rr. 9/2002 e 21/2002 è stato poi così fissato dalla l.r. 1/2005
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