Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 21 Istituzione di una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto.
Art. 1(Istituzione
e finalità) 1. E istituita una Commissione consiliare dindagine
sulla gestione amministrativa e contabile dellAzienda sanitaria TA/1 e
dellAzienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto, al fine di accertarne
eventuali responsabilità per inadempienze o violazioni di legge, su tutte le
attività da esse/a espletate sino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 2(Composizione
e insediamento) 1. La Commissione è
composta da cinque Consiglieri regionali, di cui tre in rappresentanza della
maggioranza e due in rappresentanza della minoranza del Consiglio
regionale.
2. LUfficio di
Presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione e allinsediamento
della Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3(Poteri) 1. La Commissione di
indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la
facoltà di chiedere lintervento del Presidente della Giunta regionale e degli
Assessori alla sanità e al bilancio e finanze nonché degli uffici degli stessi
Assessorati.
2. La Commissione può
altresì chiedere lintervento degli Amministratori dellAzienda sanitaria TA/1 e
dellAzienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto, nonché del loro personale
dirigente e dei revisori dei conti.
3.La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e
preparatori che ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di
ufficio.
4. La Commissione
delibera a maggioranza dei membri presenti allatto della
votazione.
Art. 4(Elezione del
Presidente - Validità delle riunioni) 1. La Commissione,
nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un Presidente, un Vice
Presidente e un Segretario. Per la prima votazione è richiesta la maggioranza
assoluta e per la successiva la maggioranza semplice.
2. Il Presidente
convoca e presiede la Commissione, assistito dal
Segretario.
3. In caso di assenza
o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice
Presidente.
4. La Commissione si
riunisce almeno una volta alla settimana.
5. Lavviso di
convocazione con lordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai
componenti della Commissione almeno due giorni prima della
riunione.
Art. 5(Consulenza) 1. Per lo svolgimento
del suo mandato la Commissione si avvale anche della consulenza di tre esperti,
di cui almeno uno esperto in materia di contabilità e bilanci, anche esterni
allAmministrazione regionale, nominati dalla Commissione nella sua prima
riunione, subito dopo lelezione dei suoi organi.
2. Per la scelta dei
componenti del collegio degli esperti la Commissione si avvale del procedimento
e delle norme di cui alla legge 12 agosto 1981, n. 45 e successive
modificazioni.
Art. 6(Termine) 1. La Commissione
termina i suoi lavori entro e non oltre quattro mesi dalla sua
costituzione.
2. Al termine
dellindagine la Commissione redige e approva una relazione finale da
trasmettere al Consiglio regionale.
3. I Commissari
dissenzienti possono redigere una o più relazioni di
minoranza.
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