Legge Regionale 12 luglio 2002, n. 13 Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio - assistenziali.
TITOLO 1Ambiti e gestione
Art. 1Ambiti territoriali. (1) [1. Al fine della realizzazione dei servizi e della gestione unitaria del
sistema locale dei servizi sociali a rete, gli ambiti territoriali previsti
dallarticolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328
corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari
della Puglia come determinati in attuazione dellarticolo 3-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni]
(1) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006, art.70
Art. 2Gestione associata. (2) [1. Al fine della realizzazione dei servizi e della gestione unitaria del
sistema locale dei servizi sociali a rete, gli ambiti territoriali previsti
dallarticolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328
corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari
della Puglia come determinati in attuazione dellarticolo 3-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni]
(2) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
Art. 3Comuni di minore dimensione demografica. (3) [1. Il piano regionale, previsto dalla legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali L. n. 328
del 2000, determina i livelli ottimali di esercizio delle funzioni
socio-assistenziali, definisce i comuni di minore dimensione demografica tenuti
alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere
individuata la forma di gestione.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentita la
Conferenza Regione - enti locali, la Giunta regionale individua, ai sensi del
comma 2 dellarticolo 33 del D.Lgs. n. 267/2000, per gli ambiti distrettuali
inadempienti la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico
regolamento.
3. Il regolamento di cui al comma 2 resta in vigore sino
allapprovazione delle forme di gestione da parte dei comuni]
(3) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
Art. 4Incentivazione delle forme associate. (4)
(4) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
TITOLO 2Disciplina funzioni amministrative.
Art. 5Conferimento patrimonio e personale. 1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare della struttura
assistenziale sita in Gallipoli, riveniente dallex Ente Gioventù italiana e
attribuita alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, è
conferito in via definitiva al Comune di Gallipoli per lesercizio delle
attività assistenziali.
2. Al personale regionale in servizio, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presso la struttura assistenziale di cui al comma 1
si applicano le disposizioni della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 22.
Art. 6Norma di raccordo. (5) [1. Sino allemanazione della legge regionale di riordino dei
servizi sociali o di riforma delle norme settoriali, gli enti locali esercitano
le competenze in base alla vigente normativa intendendosi sostituiti gli organi
regionali dagli organi comunali e provinciali.
2. La Giunta regionale regolamenta lattività di verifica per
il controllo dellefficacia ed efficienza dei servizi sul territorio,
disciplinando termini e modalità di sospensione o revoca dellautorizzazione
allesercizio dei servizi nei casi dinosservanza degli indici oggettivi di
qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali nonché di violazione delle
leggi e dei regolamenti.
3. Le strutture che esercitano le attività socio-assistenziali
sono obbligate a indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di
pubblicità gli estremi di iscrizione nei registri regionali cui sono tenute a
essere iscritte e in particolare:
a) albo delle strutture regionali per anziani di cui alla legge
regionale 31 agosto 1981, n. 49;
b) albo delle strutture per minori previsto dal regolamento
regionale 23 giugno 1993, n. 1;
c) registro regionale delle organizzazioni di volontariato di
cui alla legge
regionale 16 marzo 1994, n. 11;
d) registro regionale delle associazioni di promozione sociale
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le strutture che non osservano la
prescrizione del presente comma sono soggette alla sospensione e, in caso di
reiterata inosservanza, alla revoca dellautorizzazione allesercizio
dellattività assistenziale secondo la disciplina fissata dal regolamento di cui
al comma 2.
4. Competono alle province gli interventi in materia di
assistenza scolastica e di istruzione ai sensi dellarticolo 5 del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993,
n. 67]
(5) Articolo già modificato dall'art. 31 comma 1, della l. r. 20/02 è stato successivamente abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
Art. 7Utilizzo risorse e criteri di finanziamento. 1. [Per la gestione delle strutture conferite ai sensi
dellarticolo 28, comma 1, della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, la Regione assegna ai comuni le necessarie
risorse finanziarie, garantendo gli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa
del bilancio autonomo regionale 2002, area dintervento dei servizi alla persona
- unità previsionale di base 9.2 - Servizi sociali] . (6)
2. [Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali,
istituito annualmente nel bilancio regionale, è ripartito tra i comuni secondo
le disposizioni di cui allarticolo 15
della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17] . (7)
3. [Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali, di
cui alla legge n. 328 del 2000, attribuite alla Regione, fatte salve le
specifiche finalizzazioni, confluiscono in apposito capitolo di entrata e di
spesa vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati
dal piano regionale socio-assistenziale] . (8)
4. [Per sostenere gli oneri derivanti dallattuazione della
riforma prevista dalla legge n. 328 del 2000, ivi comprese le attività di
informazione, é posta a disposizione del settore servizi sociali della Regione
una quota non superiore al due per cento delle risorse segnato dal Fondo
nazionale per le politiche sociali per essere utilizzate secondo le direttive
della Giunta regionale] . (9)
5. [Il Settore servizi sociali, per gli adempimenti connessi
allattuazione della riforma e per la predisposizione del piano regionale
socio-assistenziale, può avvalersi di enti di ricerca pubblici e privati
particolarmente qualificati in materia di politiche sociali in conformità delle
direttive alluopo emanate dalla Giunta regionale] . (10)
6. [I comuni, singoli o associati, possono destinare agli oneri
di cui al comma 4 una percentuale non superiore alluno per cento delle risorse
finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 2 e 3] . (11)
7. Per le competenze già eserciate dalle province le medesime
provvedono, con le modalità definite nellàmbito della Conferenza permanente
Regione - autonomie locali di cui allarticolo 6 della legge
regionale n. 22 del 2000, a trasferire ai comuni le risorse finanziarie
impegnate nei rispettivi bilanci con riferimento allultimo esercizio
finanziario precedente al trasferimento delle competenze . (12)
(10) Comma abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70 (11) Comma abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70 (12) Vedi, anche, l'art. 31,
comma 2, l.r.
9 dicembre 2002, n. 20. (6) Comma abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70 (7) Comma abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70 (8) Comma abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70 (9) Comma abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
Art. 81. I contributi di spesa corrente concessi ai comuni per la
realizzazione dei progetti di assistenza domiciliare anche integrata, di
telesoccorso e telecontrollo e di intervento di prevenzione della devianza
minorile, sino allesercizio finanziario di competenza 1998 restano attribuiti
ai medesimi comuni a condizione che i progetti risultino attivati non oltre la
data del 30 novembre 2002.
2. I comuni, entro e non oltre la predetta data, sono tenuti a
trasmettere al Settore servizi sociali della Regione Puglia copia conforme della
deliberazione della Giunta municipale di avvenuta attivazione dei progetti
contenenti specifico riferimento al provvedimento regionale di finanziamento.
3. In caso di inadempimento di quanto prescritto dal comma 2, i
comuni devono restituire le quote di contributi non utilizzati nei termini del
provvedimento di concessione.
4. Restano salvi gli obblighi di rendicontazione previsti dalla
legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28.
5. Il termine di cui al comma 4 dellarticolo 36
della legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16 é differito al 31 dicembre 2002.
6. Restano salve le restituzioni dei contributi di cui al comma
1 già incamerate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 9Norma finanziaria. 1. Per lanno 2002, agli oneri derivanti dalla presente legge
si fa fronte con gli stanziamenti di cui allarea di intervento dei sevizi alla
persona - unità previsionale di base 9.2 - servizi sociali ai capitoli 781030
Contributi regionali per interventi in favore dei minori (L.R.
11 febbraio 1999, n. 10), 781035 Spese e/o trasferimenti ai comuni per il
funzionamento delle case di riposo ex O.N.P.I. di Bari e San Vito dei Normanni,
Centro educativo ex G.I. di Gallipoli (L. n. 649/1978, legge 18 novembre 1975,
n. 764 e L.R.
30 dicembre 1994, n. 37), 781075 Trasferimenti alle aziende USL per il
rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto (L.R. 25 settembre
1996 e successive modificazioni e integrazioni), 782010 Spese di gestione
della casa di riposo dei profughi di Bari (L.R.
4 maggio 1979, n. 28) 783035 Trasferimento alle USL per assistenza
economica ai pazienti psichiatrici (L.R.
7 settembre 1987, n. 26), 784010 Fondo globale per i servizi
socio-assistenziali (art. 11 L.R.
17 aprile 1990, n. 11), 784018 Contributi alle I.P.A.B. (L.R.
28 novembre 1983, n. 20), 784020 Contributi alle associazioni di tutela e
rappresentanza degli invalidi (L.R.
11 gennaio 1994, n. 2) previo adeguamento delle declaratorie alle
disposizioni della presente legge e con le quote del fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, attribuite alla Regione e
con le risorse di cui allarticolo 9 della
L.R. n. 22/2000.
2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio annuale.
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