Legge Regionale 12 luglio 2002, n. 13 Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio - assistenziali.
TITOLO 1AMBITI E GESTIONE
Art. 1(AMBITI TERRITORIALI) 1.
Al fine della realizzazione dei servizi e della gestione unitaria
del sistema locale dei servizi sociali a rete, gli ambiti territoriali previsti
dallarticolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328
corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari
della Puglia come determinati in attuazione dellarticolo 3 quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Art. 2(GESTIONE ASSOCIATA)
1.
La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è esercitata
dai comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario.
2.
I comuni di minore dimensione demografica, definiti ai sensi
dellarticolo 3, appartenenti allo stesso ambito distrettuale determinano la
forma di gestione attribuendo lesercizio delle funzioni socio-assistenziali a
una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207 avente sede legale nel territorio
circoscrizionale o, in mancanza, a unistituzione dotata di autonomia gestionale
ai sensi dellarticolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.
I comuni non rientranti nella previsione dellarticolo 3
determinano autonomamente le forme di gestione tenendo conto prioritariamente
delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al D.lgs 267/2000 aventi
sede legale nel territorio di competenza.
Art. 3(COMUNI DI MINORE DIMENSIONE DEMOGRAFICA) 1.
Il piano regionale, previsto dalla legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del
2000, determina i livelli ottimali di esercizio delle funzioni
socio-assistenziali, definisce i comuni di minore dimensione demografica tenuti
alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere
individuata la forma di gestione.
2.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentita la
Conferenza Regione-enti locali, la Giunta regionale individua, ai sensi del
comma 2 dellarticolo 33 del d.lgs 267/2000, per gli ambiti distrettuali
inadempienti la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico
regolamento.
3.
Il regolamento di cui al comma 2 resta in vigore sino
allapprovazione delle forma di gestione da parte dei comuni.
Art. 4(INCENTIVAZIONE DELLE FORME ASSOCIATE) 1.
Il Piano socio-assistenziale determina le risorse aggiuntive da
destinare, quali contributi per la gestione associata, ai comuni con minore
dimensione demografica e individua le forme dincentivazione per la gestione
associata da parte degli altri comuni nel rispetto delle disposizioni di cui
allarticolo 20, comma 5, lettera b), della legge n. 328 del 2000.
TITOLO 2DISCIPLINA FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 5(CONFERIMENTO PATRIMONIO E PERSONALE) 1.
Il patrimonio immobiliare e mobiliare della struttura
assistenziale sita in Gallipoli, riveniente dallex Ente Gioventù italiana e
attribuita alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, è
conferito in via definitiva al Comune di Gallipoli per lesercizio delle
attività assistenziali.
2.
Al personale regionale in servizio, alla data di entrata in vigore
della presente legge, presso la struttura assistenziale di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22.
Art. 6(NORMA DI RACCORDO) 1.
Sino allemanazione della legge regionale di riordino dei servizi
sociali o di riforma delle norme settoriali, gli enti locali esercitano le
competenze in base alla vigente normativa intendendosi sostituiti gli organi
regionali dagli organi comunali e provinciali.
2.
La Giunta regionale regolamenta lattività di verifica per il
controllo dellefficacia ed efficienza dei servizi sul territorio, disciplinando
termini e modalità di sospensione o revoca dellautorizzazione allesercizio dei
servizi nei casi dinosservanza degli indici oggettivi di qualità e dei
requisiti strutturali e assistenziali nonché di violazione delle leggi e dei
regolamenti.
3.
Le strutture che esercitano le attività socio-assistenziali sono
obbligate a indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di
pubblicità gli estremi di iscrizione nei registri regionali cui sono tenute a
essere iscritte e in particolare:
a)
albo delle strutture regionali per anziani di cui alla legge
regionale 31 agosto 1981, n. 49;
b)
albo delle strutture per minori previsto dal regolamento regionale
23 giugno 1993, n. 1;
c)
registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;
d)
registro regionale delle associazioni dio promozione sociale di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le strutture che non osservano la
prescrizione del presente comma sono soggette alla sospensione e, in caso di
reiterata inosservanza, alla revoca dellautorizzazione allesercizio
dellattività assistenziale secondo la disciplina fissata dal regolamento di cui
al comma 2.
4.
Competono alle province gli interventi in materia di assistenza
scolastica e di istruzione ai sensi dellarticolo 5 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
Art. 7(UTILIZZO RISORSE E CRITERI DI FINANZIAMENTO) 1.
Per la gestione delle strutture conferite ai sensi dellarticolo
28, comma 1, della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, la Regione assegna ai
comuni le necessarie risorse finanziarie, garantendo gli stanziamenti dei
singoli capitoli di spesa del bilancio autonomo regionale 2002, area
dintervento dei servizi alla persona - unità previsionale di base 9.2 - Servizi
sociali.
2.
Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, istituito
annualmente nel bilancio regionale, è ripartito tra i comuni secondo le
disposizioni di cui allarticolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n.
17.
3.
Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla
legge n. 328 del 2000, attribuite alla regione, fatte salve le specifiche
finalizzazioni, confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa
vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati dal
piano regionale socio-assistenziale.
4.
Per sostenere gli oneri derivanti dallattuazione della riforma
prevista dalla legge n. 328 del 2000, ivi comprese le attività di informazione,
è posta a disposizione del settore servizi sociali della Regione una quota non
superiore al due per cento delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per le
politiche sociali per essere utilizzate secondo le direttive della giunta
regionale.
5.
Il Settore servizi sociali, per gli adempimenti connessi
allattuazione della riforma e per la predisposizione del piano regionale
socio-assistenziale, può avvalersi di enti di ricerca pubblici e privati
particolarmente qualificati in materia di politiche sociali in conformità delle
direttive alluopo emanate dalla Giunta regionale.
6.
I comuni, singoli o associati, possono destinare agli oneri di cui
al comma 4 una percentuale non superiore alluno per cento delle risorse
finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 2 e 3.
7.
Per le competenze già esercitate dalle province le medesime
provvedono, con le modalità definite nellambito della Conferenza permanente
Regione-autonomie locali di cui allarticolo 6 della legge regionale n. 22 del
2000, a trasferire ai comuni le risorse finanziarie impegnate nei rispettivi
bilanci con riferimento allultimo esercizio finanziario precedente al
trasferimento delle competenze.
Art. 8
1.
I contributi di spesa corrente concessi ai comuni per la
realizzazione dei progetti di assistenza domiciliare anche integrata, di
telesoccorso e telecontrollo e di intervento di prevenzione della devianza
minorile, sino allesercizio finanziario di competenza 1998 restano attribuiti
ai medesimi comuni a condizione che i progetti risultino attivati non oltre la
data del 30 novembre 2002.
2.
I comuni, entro e non oltre la predetta data, sono tenuti a
trasmettere al Settore servizi sociali della Regione Puglia copia conforme della
deliberazione della Giunta municipale di avvenuta attivazione dei progetti
contenenti specifico riferimento al provvedimento regionale di
finanziamento.
3.
In caso di inadempimento di quanto prescritto dal comma 2, i
comuni devono restituire le quote di contributi non utilizzati nei termini del
provvedimento di concessione.
4.
Restano salvi gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28.
5.
Il termine di cui al comma 4 dellarticolo 36 della legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16 è differito al 31 dicembre 2002.
6.
Restano salve le restituzioni dei contributi di cui al comma 1 già
incamerate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9(NORMA FINANZIARIA) 1.
Per lanno 2002, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa
fronte con gli stanziamenti di cui allarea di intervento dei servizi alla
persona - unità previsionale di base 9.2 - servizi sociali ai capitoli 781030
Contributi regionali per interventi in favore dei minori (l.r. 11 febbraio
1999, n. 10), 781035 Spese e/o trasferimenti ai comuni per il funzionamento
delle case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni, Centro educativo
ex G.I. di Gallipoli (l. 649/78, legge 18 novembre 1975, n. 764 e l.r. 30
dicembre 1994, n. 37), 781075 Trasferimenti alle aziende USL per il rimborso
delle spese sostenute per interventi di trapianto (l.r. 25 settembre 1996 e
successive modificazioni e integrazioni), 782010 Spese di gestione della casa
di riposo dei profughi di Bari (l.r. 4 maggio 1979, n. 28), 783035
Trasferimento alle USL per assistenza economica ai pazienti psichiatrici (l.r.
7 settembre 1987, n. 26), 784010 Fondo globale per i servizi
socio-assistenziali (art. 11 l.r. 17 aprile 1990, n. 11), 784018 Contributi
alle IPAB (l.r. 28 novembre 1983, n. 20), 784020 Contributi alle associazioni
di tutela e rappresentanza degli invalidi (l.r. 11 gennaio 1994, n. 2), previo
adeguamento delle declaratorie alle disposizioni della presente legge e con le
quote del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge n. 328 del
2000, attribuite alla Regione e con le risorse di cui allarticolo 9 della l.r.
22/2000.
2.
Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio annuale.
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