Anno 2002
Numero 13
Data 12/07/2002
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 19 luglio 2002, n. 92.
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Legge Regionale 12 luglio 2002, n. 13

Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio - assistenziali.



TITOLO 1

AMBITI E GESTIONE





Art. 1

(AMBITI TERRITORIALI)


1.      Al fine della realizzazione dei servizi e della gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, gli ambiti territoriali previsti dallarticolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari della Puglia come determinati in attuazione dellarticolo 3 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.



Art. 2

(GESTIONE ASSOCIATA)


 
1.      La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è esercitata dai comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario.
2.      I comuni di minore dimensione demografica, definiti ai sensi dellarticolo 3, appartenenti allo stesso ambito distrettuale determinano la forma di gestione attribuendo lesercizio delle funzioni socio-assistenziali a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 avente sede legale nel territorio circoscrizionale o, in mancanza, a unistituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dellarticolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.      I comuni non rientranti nella previsione dellarticolo 3 determinano autonomamente le forme di gestione tenendo conto prioritariamente delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al D.lgs 267/2000 aventi sede legale nel territorio di competenza.



Art. 3

(COMUNI DI MINORE DIMENSIONE DEMOGRAFICA)


1.      Il piano regionale, previsto dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 2000, determina i livelli ottimali di esercizio delle funzioni socio-assistenziali, definisce i comuni di minore dimensione demografica tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere individuata la forma di gestione.
2.      Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentita la Conferenza Regione-enti locali, la Giunta regionale individua, ai sensi del comma 2 dellarticolo 33 del d.lgs 267/2000, per gli ambiti distrettuali inadempienti la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico regolamento.
3.      Il regolamento di cui al comma 2 resta in vigore sino allapprovazione delle forma di gestione da parte dei comuni.



Art. 4

(INCENTIVAZIONE DELLE FORME ASSOCIATE)


1.      Il Piano socio-assistenziale determina le risorse aggiuntive da destinare, quali contributi per la gestione associata, ai comuni con minore dimensione demografica e individua le forme dincentivazione per la gestione associata da parte degli altri comuni nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 20, comma 5, lettera b), della legge n. 328 del 2000.



TITOLO 2

DISCIPLINA FUNZIONI AMMINISTRATIVE





Art. 5

(CONFERIMENTO PATRIMONIO E PERSONALE)


1.      Il patrimonio immobiliare e mobiliare della struttura assistenziale sita in Gallipoli, riveniente dallex Ente Gioventù italiana e attribuita alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, è conferito in via definitiva al Comune di Gallipoli per lesercizio delle attività assistenziali.
2.      Al personale regionale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la struttura assistenziale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22.



Art. 6

(NORMA DI RACCORDO)


1.      Sino allemanazione della legge regionale di riordino dei servizi sociali o di riforma delle norme settoriali, gli enti locali esercitano le competenze in base alla vigente normativa intendendosi sostituiti gli organi regionali dagli organi comunali e provinciali.
2.      La Giunta regionale regolamenta lattività di verifica per il controllo dellefficacia ed efficienza dei servizi sul territorio, disciplinando termini e modalità di sospensione o revoca dellautorizzazione allesercizio dei servizi nei casi dinosservanza degli indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali nonché di violazione delle leggi e dei regolamenti.
3.      Le strutture che esercitano le attività socio-assistenziali sono obbligate a indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi di iscrizione nei registri regionali cui sono tenute a essere iscritte e in particolare:
a)      albo delle strutture regionali per anziani di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49;
b)      albo delle strutture per minori previsto dal regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1;
c)      registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;
d)      registro regionale delle associazioni dio promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le strutture che non osservano la prescrizione del presente comma sono soggette alla sospensione e, in caso di reiterata inosservanza, alla revoca dellautorizzazione allesercizio dellattività assistenziale secondo la disciplina fissata dal regolamento di cui al comma 2.
4.      Competono alle province gli interventi in materia di assistenza scolastica e di istruzione ai sensi dellarticolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.



Art. 7

(UTILIZZO RISORSE E CRITERI DI FINANZIAMENTO)


1.      Per la gestione delle strutture conferite ai sensi dellarticolo 28, comma 1, della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, la Regione assegna ai comuni le necessarie risorse finanziarie, garantendo gli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa del bilancio autonomo regionale 2002, area dintervento dei servizi alla persona - unità previsionale di base 9.2 - Servizi sociali.
2.      Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, istituito annualmente nel bilancio regionale, è ripartito tra i comuni secondo le disposizioni di cui allarticolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17.
3.      Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, attribuite alla regione, fatte salve le specifiche finalizzazioni, confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati dal piano regionale socio-assistenziale.
4.      Per sostenere gli oneri derivanti dallattuazione della riforma prevista dalla legge n. 328 del 2000, ivi comprese le attività di informazione, è posta a disposizione del settore servizi sociali della Regione una quota non superiore al due per cento delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per le politiche sociali per essere utilizzate secondo le direttive della giunta regionale.
5.      Il Settore servizi sociali, per gli adempimenti connessi allattuazione della riforma e per la predisposizione del piano regionale socio-assistenziale, può avvalersi di enti di ricerca pubblici e privati particolarmente qualificati in materia di politiche sociali in conformità delle direttive alluopo emanate dalla Giunta regionale.
6.      I comuni, singoli o associati, possono destinare agli oneri di cui al comma 4 una percentuale non superiore alluno per cento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 2 e 3.
7.      Per le competenze già esercitate dalle province le medesime provvedono, con le modalità definite nellambito della Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui allarticolo 6 della legge regionale n. 22 del 2000, a trasferire ai comuni le risorse finanziarie impegnate nei rispettivi bilanci con riferimento allultimo esercizio finanziario precedente al trasferimento delle competenze.



Art. 8


 
1.      I contributi di spesa corrente concessi ai comuni per la realizzazione dei progetti di assistenza domiciliare anche integrata, di telesoccorso e telecontrollo e di intervento di prevenzione della devianza minorile, sino allesercizio finanziario di competenza 1998 restano attribuiti ai medesimi comuni a condizione che i progetti risultino attivati non oltre la data del 30 novembre 2002.
2.      I comuni, entro e non oltre la predetta data, sono tenuti a trasmettere al Settore servizi sociali della Regione Puglia copia conforme della deliberazione della Giunta municipale di avvenuta attivazione dei progetti contenenti specifico riferimento al provvedimento regionale di finanziamento.
3.      In caso di inadempimento di quanto prescritto dal comma 2, i comuni devono restituire le quote di contributi non utilizzati nei termini del provvedimento di concessione.
4.      Restano salvi gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.
5.      Il termine di cui al comma 4 dellarticolo 36 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 è differito al 31 dicembre 2002.
6.      Restano salve le restituzioni dei contributi di cui al comma 1 già incamerate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 9

(NORMA FINANZIARIA)


1.      Per lanno 2002, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui allarea di intervento dei servizi alla persona - unità previsionale di base 9.2 - servizi sociali ai capitoli 781030 Contributi regionali per interventi in favore dei minori (l.r. 11 febbraio 1999, n. 10), 781035 Spese e/o trasferimenti ai comuni per il funzionamento delle case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni, Centro educativo ex G.I. di Gallipoli (l. 649/78, legge 18 novembre 1975, n. 764 e l.r. 30 dicembre 1994, n. 37), 781075 Trasferimenti alle aziende USL per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto (l.r. 25 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni), 782010 Spese di gestione della casa di riposo dei profughi di Bari (l.r. 4 maggio 1979, n. 28), 783035 Trasferimento alle USL per assistenza economica ai pazienti psichiatrici (l.r. 7 settembre 1987, n. 26), 784010 Fondo globale per i servizi socio-assistenziali (art. 11 l.r. 17 aprile 1990, n. 11), 784018 Contributi alle IPAB (l.r. 28 novembre 1983, n. 20), 784020 Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi (l.r. 11 gennaio 1994, n. 2), previo adeguamento delle declaratorie alle disposizioni della presente legge e con le quote del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, attribuite alla Regione e con le risorse di cui allarticolo 9 della l.r. 22/2000.
2.      Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio annuale.