Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 1 Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (FG).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Vista la Deliberazione n. 1692
dell’ll/12/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Regolamento
per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di
Umbra (FG)”.
- Vista la decisione prot. 2072,
verb. n. 14, seduta del 18/12/2000 della Commissione di Controllo che ha
rilevato che “a termini dell’art. 17, comma 32, della Legge 15.05.1997, n. 127,
il controllo di legittimità sugli atti della Regione si esercita esclusivamente
sui regolamenti e inoltre che la Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
prevede che i regolamenti stessi debbano essere emanati dal Presidente della
Giunta e conseguentemente che l’atto soggetto a controllo preventivo può essere
solo il decreto emanato dal Presidente della Giunta”.
- Vista la successiva
Deliberazione di chiarimenti n. 123 del 20/2/2001 con la quale la Giunta
regionale ha approvato lo schema di regolamento per la raccolta di legna secca
nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra
(FG).
- Visto l’art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Regolamento per la raccolta di
legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di
“UMBRA”
Art. 1La fida per la raccolta della legna secca giacente sul suolo
nellambito della foresta demaniale regionale Umbra, viene rilasciata, a
domanda, dallUfficio Amministrazione Foreste demaniali del Gargano, previo
pagamento di un canone di concessione. La fida ha validità mensile e decorre dal primo allultimo
giorno di ciascun mese, a prescindere dalla data di concessione, e per la sola
ed esclusiva località indicata e precisata sulla medesima.
La fida non viene concessa nei mesi di luglio e agosto.
Art. 2È facoltà dellAmministrazione stabilire per ciascun anno e per
ciascuna località il numero massimo delle fide nonché i criteri per
lassegnazione delle medesime.
A coloro che abbiano superato il 65° anno di età o che comunque
siano titolari di un trattamento pensionistico, la fida potrà essere rilasciata
per un solo mese allanno con lesclusivo scopo di soddisfare il fabbisogno di
legna connesso alle esigenze familiari.
Art. 3La raccolta della legna può essere effettuata tutti i giorni
del mese con lesclusione del sabato e della domenica e degli altri
eventualmente specificati sulla fida, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
È consentito un solo carico giornaliero.
La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta
il ritiro immediato della fida e limpossibilità di rinnovarla per un periodo di
sei mesi.
Art. 4Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del
legname raccolto viene indicato dal beneficiario e specificamente autorizzato a
tale scopo dallUfficio Amministrazione.
Tale veicolo rimane il solo autorizzato a circolare
esclusivamente sulle strade aziendali indicate sulla fida e per il periodo di
validità della stessa.
Luso di altro veicolo non tempestivamente denunciato
allAmministrazione comporta il ritiro immediato della fida e limpossibilità di
rinnovarla per un periodo di tre mesi.
Art. 5Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della
strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo
attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato
per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia.
La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle
sanzioni previste dal Codice citato, comporta il ritiro immediato della fida e
limpossibilità di rinnovarla per un periodo di sei mesi.
Art. 6Il materiale che può essere oggetto di raccolta è costituito
dalla legna secca o seccaginosa naturalmente presente sul suolo per schianti o
rotture provocate dagli agenti atmosferici, di diametro non superiore a 20 cm e
di qualsiasi lunghezza.
Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito
il depezzamento del materiale lungo. A tale scopo è autorizzato luso di comuni
roncole e di accette leggere con lama tagliente della lunghezza massima pari a 8
cm, ovvero seghe manuali ad arco della lunghezza massima pari a 53 cm.
Art. 7La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo
adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il
trascinamento, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo.
È consentito luso di risine leggere che dovranno comunque
essere disinstallate a fine giornata.
Art. 8Il transito del veicolo autorizzato al trasporto della legna
raccolta, deve avvenire esclusivamente lungo le strade indicate sulla fida,
evitando ogni danno al fondo stradale e al soprassuolo.
È fatto obbligo al fidatario, solidalmente con gli altri
eventualmente fidati nella medesima zona e che percorrono la stessa strada,
qualora ritenuto necessario dallAmministrazione, ripristinare lo stato del
fondo stradale compromesso dal ripetuto transito.
La mancata osservanza di tale richiesta comporta la cessazione
in via definitiva del rapporto fidatario.
Art. 9È fatto tassativo divieto di recare al seguito e utilizzare
motoseghe di qualsiasi tipo, accette, asce e altri utensili da taglio diversi da
quelli consentiti di cui allart. 6.
È fatto divieto di introdurre nel complesso demaniale cani.
È fatto divieto di abbattere piante in piedi, ancorché secche o
seccaginose, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di
danneggiare in qualsiasi modo il suolo e il soprassuolo.
È fatto divieto di raccogliere piante o parti di piante,
schiantate e regolarmente martellate.
La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo,
oltre alle conseguenze di legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.
10, comporta il ritiro immediato della fida e limpossibilità di rinnovarla per
un periodo di tre anni.
È fatta sempre salva lapplicazione delle sanzioni previste
dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia di
Foggia.
Art. 10Qualora il fidatario, durante lesercizio della fida, assuma
comportamenti che integrino un reato, il rapporto fiduciario cessa in maniera
definitiva ed irrevocabile.
Parimenti non saranno rilasciate concessioni per la raccolta di
legna secca a coloro i quali si siano resi responsabili, nel quinquennio
precedente alla data della domanda, di illeciti amministrativi connessi alla
proprietà forestale o alla tutela dellambiente.
Art. 11LAmministrazione Forestale, a proprio insindacabile giudizio, per esigenze di
tutela della flora e della fauna, si riserva la facoltà di non rilasciare alcuna
concessione ovvero di revocare senza alcun preavviso quelle eventualmente già
rilasciate senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del
fidatario.
ALLEGATI D.P.C.M. 10 settembre 1999 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 L. 8 novembre 1991, n. 381 L. 11 agosto 1991, n. 266 L. 18 febbraio 1999, n. 45
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