Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 1 Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (FG).
Art. 1La fida per la raccolta della legna secca giacente sul suolo nellambito della foresta demaniale regionale Umbra, viene rilasciata, a domanda, dallUfficio Amministrazione Foreste demaniali del Gargano, previo pagamento di un canone di concessione.
La fida ha validità mensile e decorre dal primo allultimo giorno di ciascun mese, a prescindere dalla data di concessione, e per la sola ed esclusiva località indicata e precisata sulla medesima.
La fida non viene concessa nei mesi di luglio e agosto.
Art. 2E facoltà dellAmministrazione stabilire per ciascun anno e per ciascuna località il numero massimo delle fide nonché i criteri per lassegnazione delle medesime.
A coloro che abbiano superato il 65° anno di età o che comunque siano titolari di un trattamento pensionistico, la fida potrà essere rilasciata per un solo mese allanno con lesclusivo scopo di soddisfare il fabbisogno di legna connesso alle esigenze familiari.
Art. 3La raccolta della legna può essere effettuata tutti i giorni del mese con lesclusione del sabato e della domenica e degli altri eventualmente specificati sulla fida, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
E consentito un solo carico giornaliero.
La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta il ritiro immediato della fida e limpossibilità di rinnovarla per un periodo di sei mesi.
Art. 4Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto viene indicato dal beneficiario e specificamente autorizzato a tale scopo dallUfficio Amministrazione.
Tale veicolo rimane il solo autorizzato a circolare esclusivamente sulle strade aziendali indicate sulla fida e per il periodo di validità della stessa.
Luso di altro veicolo non tempestivamente denunciato allAmministrazione comporta il ritiro immediato della fida e limpossibilità di rinnovarla per un periodo di tre mesi.
Art. 5Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia.
La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle sanzioni previste dal Codice citato, comporta il ritiro immediato della fida e limpossibilità di rinnovarla per un periodo di sei mesi.
Art. 6Il materiale che può essere oggetto di accolta è costituito dalla legna secca o seccaginosa naturalmente presente sul suolo per schianti o rotture provocate dagli agenti atmosferici, di diametro non superiore a 20 cm e di qualsiasi lunghezza.
Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito il depezzamento del materiale lungo. A tale scopo è autorizzato luso di comuni roncole e di accette leggere con lama tagliente della lunghezza massima pari a 8 cm, ovvero seghe manuali ad arco della lunghezza massima pari a 53 cm.
Art. 7La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinamento, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo.
E consentito luso di risine leggere che dovranno comunque essere disinstallate a fine giornata.
Art. 8Il transito del veicolo autorizzato al trasporto della legna raccolta, deve avvenire esclusivamente lungo le strade indicate sulla fida, evitando ogni danno al fondo stradale e al soprassuolo.
E fatto obbligo al fidatario, solidalmente con gli altri eventualmente fidati nella medesima zona e che percorrono la stessa strada, qualora ritenuto necessario dallAmministrazione, ripristinare lo stato de1 fondo stradale compromesso dal ripetuto transito.
La mancata osservanza di tale richiesta comporta la cessazione in via definitiva del rapporto fidatario.
Art. 9E fatto tassativo divieto di recare al seguito e utilizzare motoseghe di qualsiasi tipo, accette, asce e altri utensili da taglio diversi da quelli consentiti di cui all’art. 6.
E’ fatto divieto di introdurre nel complesso demaniale cani.
E fatto divieto di abbattere piante in piedi ancorchè secche o seccaginose, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo il suolo e il soprassuolo.
E fatto divieto di raccogliere piante o parti di piante, schiantate e regolarmente martellate.
La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle conseguenze di legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comporta il ritiro immediato della fida e l’impossibilità di rinnovarla per un periodo di tre anni.
E fatta sempre salva lapplicazione delle sanzioni previste dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia di Foggia.
Art. 10Qualora il fidatario, durante lesercizio della fida, assuma comportamenti che integrino un reato, il rapporto fiduciario cessa in maniera definitiva ed irrevocabile.
Parimenti non saranno rilasciate concessioni per la raccolta di legna secca a coloro i quali si siano resi responsabili, nel quinquennio precedente alla data della domanda, di illeciti amministrativi connessi alla proprietà forestale o alla tutela dellambiente
Art. 11L’Amministrazione Forestale, a proprio insindacabile giudizio, per esigenze di tutela della flora e della fauna, si riserva la facoltà di non rilasciare alcuna concessione ovvero di revocare senza alcun preavviso quelle eventualmente già rilasciate senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del fidatario.
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