Anno 2001
Numero 11
Data 21/12/2001
Abrogato No
Materia Commercio;
Note
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Regolamento Regionale 21 dicembre 2001, n. 11

Regolamento n. 4/2001: proposta di sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



 

-          Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei Regolamenti regionali;

 

-          Vista la L.R. 4/08/1999, n. 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per lesercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n. 114/98;

 

-          Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

 

-          Visto lart. 5 del suddetto Regolamento Regionale, che fissa gli obiettivi di presenza e di Sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;

 

-          Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1861 dell 11/12/2001, con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita;

 

 

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 




Art. 1


Sono sospesi gli effetti del Reg. 20 marzo 2001, n. 4 limitatamente allart. 5 e delle norme ad esso collegate fino allapprovazione dellaggiornamento della programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.(1) 

(1)  Ai sensi dell'art. 28, comma 10, L.R. 1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi, anche, le altre disposizioni ivi previste.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.