Regolamento Regionale 21 dicembre 2001, n. 11
Regolamento n. 4/2001: proposta di sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.
Art. 1Sono sospesi gli effetti del Regolamento Regionale n° 4 del 20/03/2001 limitatamente allart. 5 e delle norme ad esso collegate fino allapprovazione dellaggiornamento della programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.
Il presente Regolamento Regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.