Legge Regionale 20 gennaio 1999, n. 5
Modifica della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18(1)
(1) Vedi anche la l.r. 14/2001.
Art. 1
2. Il comma 2 dellart. 1
della l.r.
18/1997 è abrogato.
3. La Giunta regionale, con propria delibera, provvede a
riassegnare al Settore indicato al comma 1 del presente articolo il personale ex
ERSAP necessario per il completamento degli atti di liquidazione secondo il
piano approvato da Consiglio Regionale.
4. Il Settore riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex
ERSAP, in conformità con quanto previsto ai comma 4 e 5 dellart. 8
della l.r.
7/1997, rientra in una delle dodici Aree di coordinamento che ricomprendono
le materie di competenza regionale. (3)
(2) Comma così rettificato con segnalazione di errata corrige (BUR n. 35 del 01/04/99).
(3) Vedi anche la l.r. 14/2001, art. 45