Legge Regionale 20 gennaio 1999, n. 5
Modifica della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18
Art. 1
- Il
settore per la gestione della riforma fondiaria, previsto dall’art. 5 della
legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 assume la denominazione di Settore riforma
fondiaria - Ufficio ex ERSAP ed è costituito con la presente legge in deroga
alle modalità di cui allart. 8 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
Esso esercita tutte le funzioni richiamate nel comma 1 dellart. 1 della l. r.
18/1997.
2.
Il comma 2 dellart. 1 della l.r. 18/1997 è abrogato.
3.
La Giunta regionale, con propria delibera, provvede a riassegnare
al Settore indicato al comma 1 del presente articolo il personale ex ERSAP
necessario per il completamento degli atti di liquidazione secondo il piano
approvato da Consiglio Regionale.
4.
Il Settore riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex ERSAP, in
conformità con quanto previsto ai comma 4 e 5 dellart. 8 della l.r. 7/1997,
rientra in una delle dodici Aree di coordinamento che ricomprendono le materie
di competenza regionale.