Legge Regionale 19 febbraio 2003, n. 3 Modifica alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 'Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia' e successive modificazioni.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17
Art. 1Soppressione del fondo di previdenza.(2) 2. Tutte le funzioni in capo al fondo di
previdenza sono esercitate dal competente Ufficio del Consiglio regionale dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro il 31 marzo 2003, il competente
Ufficio provvede alla liquidazione del fondo, alla definizione del suo stato
patrimoniale e al trasferimento delle risultanze nel bilancio regionale.
4. Ogni eventuale disavanzo del fondo di
previdenza è ripianato con apposito stanziamento del bilancio regionale] .
(2) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17 (3) Nel B.U. il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 14 febbraio
1972.
Art. 2Determinazione e decorrenza delle trattenute mensili.(4) [1. I Consiglieri regionali sono
assoggettati dufficio al versamento dei contributi mensili per lassegno
vitalizio e lindennità di fine mandato, dal giorno di inizio della
corresponsione dellindennità consiliare.
2. Le trattenute di cui al comma 1 sono
versate in conto entrata sul bilancio regionale, cui spettano totalmente gli
oneri per la corresponsione dellassegno vitalizio e di reversibilità.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le
trattenute mensili per lassegno vitalizio e di reversibilità sono determinate
nella misura del 22 per cento dellindennità mensile lorda di cui allarticolo
2, comma 1, lettera g), della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5.
4. LUfficio di Presidenza del Consiglio
regionale è autorizzato, con proprio atto deliberativo, a modificare la
percentuale delle trattenute, così come determinata al comma 3].
(4) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17
Art. 3Norma finanziaria.(5) [1. Allonere finanziario derivante
dallapplicazione della presente legge, per lesercizio 2003, si fa fronte come
segue:
a) per il ripiano del disavanzo del fondo
di previdenza di cui al comma 4 dellarticolo 1, quantificato al 31 marzo 2003
in euro 1 milione 125 mila, si provvede mediante contestuale riduzione di pari
importo dello stanziamento del capitolo 1020 dellunità previsionale di base 1.1
Consiglio regionale, da iscrivere al capitolo di nuova istituzione Ripiano
disavanzo al 31 marzo 2003 a seguito di liquidazione e soppressione del fondo di
previdenza di cui allarticolo 1 della L.R. n. 13/1972 e successive
modificazioni della u.p.b. 1.1;
b) per le competenze dellassegno vitalizio
e di reversibilità, quantificato in euro 5 milioni 120 mila, si fa fronte con lo
stanziamento del capitolo di nuova istituzione Competenze dovute per assegni
vitalizi e di reversibilità e IRAP (legge regionale 7 febbraio 2003, n. 3),
finanziato per euro 1 milione 130 mila dal capitolo di entrata di nuova
istituzione Trattenute mensili ai Consiglieri regionali per lassegno vitalizio
e di reversibilità (legge regionale 7 febbraio 2003, n. 3) e per euro 3 milioni 990 mila mediante
contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo
1020 della u.p.b. 1.1 Consiglio regionale.
2. Per gli anni successivi si provvederà in
sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione]
(5) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17
Art. 4Abrogazioni.(6)
[1. Tutte le norme in contrasto con la
presente legge sono abrogate] .
(6) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17
|