Anno 2003
Numero 3
Data 19/02/2003
Abrogato
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 11 febbraio 2003, n. 16
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Legge Regionale 19 febbraio 2003, n. 3

Modifica alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 'Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia' e successive modificazioni.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17


Art. 1

Soppressione del fondo di previdenza.(2) 


[1. Il fondo di previdenza dei Consiglieri regionali della Puglia, istituito con legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 (3)   e successive modificazioni, è soppresso.
2. Tutte le funzioni in capo al fondo di previdenza sono esercitate dal competente Ufficio del Consiglio regionale dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro il 31 marzo 2003, il competente Ufficio provvede alla liquidazione del fondo, alla definizione del suo stato patrimoniale e al trasferimento delle risultanze nel bilancio regionale.

4. Ogni eventuale disavanzo del fondo di previdenza è ripianato con apposito stanziamento del bilancio regionale] .  


(2) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17
(3) Nel B.U. il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 14 febbraio 1972. 


Art. 2

Determinazione e decorrenza delle trattenute mensili.(4) 


[1. I Consiglieri regionali sono assoggettati dufficio al versamento dei contributi mensili per lassegno vitalizio e lindennità di fine mandato, dal giorno di inizio della corresponsione dellindennità consiliare.
2. Le trattenute di cui al comma 1 sono versate in conto entrata sul bilancio regionale, cui spettano totalmente gli oneri per la corresponsione dellassegno vitalizio e di reversibilità.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le trattenute mensili per lassegno vitalizio e di reversibilità sono determinate nella misura del 22 per cento dellindennità mensile lorda di cui allarticolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5.
4. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato, con proprio atto deliberativo, a modificare la percentuale delle trattenute, così come determinata al comma 3]. 


(4) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17


Art. 3

Norma finanziaria.(5) 


[1. Allonere finanziario derivante dallapplicazione della presente legge, per lesercizio 2003, si fa fronte come segue:
a) per il ripiano del disavanzo del fondo di previdenza di cui al comma 4 dellarticolo 1, quantificato al 31 marzo 2003 in euro 1 milione 125 mila, si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1020 dellunità previsionale di base 1.1 Consiglio regionale, da iscrivere al capitolo di nuova istituzione Ripiano disavanzo al 31 marzo 2003 a seguito di liquidazione e soppressione del fondo di previdenza di cui allarticolo 1 della L.R. n. 13/1972 e successive modificazioni della u.p.b. 1.1;
b) per le competenze dellassegno vitalizio e di reversibilità, quantificato in euro 5 milioni 120 mila, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione Competenze dovute per assegni vitalizi e di reversibilità e IRAP (legge regionale 7 febbraio 2003, n. 3), finanziato per euro 1 milione 130 mila dal capitolo di entrata di nuova istituzione Trattenute mensili ai Consiglieri regionali per lassegno vitalizio e di reversibilità (legge regionale 7 febbraio 2003, n. 3) e per euro 3 milioni 990 mila mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1020 della u.p.b. 1.1 Consiglio regionale.
2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione] 


(5) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17


Art. 4

Abrogazioni.(6) 


 
[1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate] . 


(6) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17