Legge Regionale 19 febbraio 2003, n. 3 Modifica alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 'Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia' e successive modificazioni.
Art. 1(Soppressione
del fondo di previdenza) 1. Il fondo di previdenza dei Consiglieri regionali della
Puglia, istituito con legge
regionale 14 febbraio 1972, n. 13 e
successive modificazioni, è soppresso.
2. Tutte le funzioni in capo al fondo di previdenza sono
esercitate dal competente Ufficio del Consiglio regionale dal giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro il 31 marzo 2003, il competente Ufficio provvede
alla liquidazione del fondo, alla definizione del suo stato patrimoniale e al
trasferimento delle risultanze nel bilancio regionale.
4. Ogni eventuale disavanzo del fondo di previdenza è
ripianato con apposito stanziamento del bilancio regionale.
Art. 2(Determinazione e decorrenza delle trattenute
mensili) 1. I Consiglieri
regionali sono assoggettati dufficio al versamento dei contributi mensili per
lassegno vitalizio e lindennità di fine mandato, dal giorno di inizio della
corresponsione dellindennità consiliare.
2. Le trattenute di cui al comma 1 sono versate in conto
entrata sul bilancio regionale, cui spettano totalmente gli oneri per la
corresponsione dellassegno vitalizio e di reversibilità.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le trattenute mensili
per lassegno vitalizio e di reversibilità sono determinate nella misura del 22
per cento dellindennità mensile lorda di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
g), della legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 5.
4. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale è
autorizzato, con proprio atto deliberativo, a modificare la percentuale delle
trattenute, così come determinata al comma 3.
Art. 3(Norma
finanziaria) 1. Allonere finanziario derivante dallapplicazione della
presente legge, per lesercizio 2003, si fa fronte come
segue:
a) per
il ripiano del disavanzo del fondo di previdenza di cui al comma 4 dellarticolo
1, quantificato al 31 marzo 2003 in euro 1 milione 125 mila, si provvede
mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo
1020 dellunità previsionale di base 1.1 Consiglio regionale, da iscrivere al
capitolo di nuova istituzione Ripiano disavanzo al 31 marzo 2003 a seguito di
liquidazione e soppressione del fondo di previdenza di cui allarticolo 1 della
l.r. 13/1972 e successive modificazioni della u.p.b. 1.1;
b) per
le competenze dellassegno vitalizio e di reversibilità, quantificato in euro 5
milioni 120 mila, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova
istituzione Competenze dovute per assegni vitalizi e di reversibilità e IRAP
(legge
regionale n. 3 del 7 febbraio 2003),
finanziato per euro 1 milione 130 mila dal capitolo di entrata di nuova
istituzione Trattenute mensili ai Consiglieri regionali per lassegno vitalizio
e di reversibilità (legge
regionale n. 3 del 7 febbraio
2003) e per euro 3 milioni 990 mila
mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al
capitolo 1020 della u.p.b. 1.1 Consiglio regionale.
2. Per gli anni successivi si
provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di
previsione.
Art. 4(Abrogazioni)
1.
Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono
abrogate.
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