Anno 1985
Numero 41
Data 25/05/1985
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 6 giugno 1985, n. 74.
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Legge Regionale 25 maggio 1985, n. 41

Norme in materia di delega delle funzioni amministrative e di verifica sullo stato delle autonomie locali



TITOLO 1





Art. 1

Generalità.


1. La Regione Puglia, in attuazione dellart. 118 della Costituzione e degli articoli 19 e 64 del proprio Statuto, esercita le funzioni amministrative di competenza delegandole agli Enti locali, secondo i criteri di cui alla presente legge.

2. La delega e subdelega di funzioni amministrative regionali è disposta, conformemente agli indirizzi della programmazione generale e settoriale, in base a criteri di integrazione per settori organici con le funzioni di competenza propria degli Enti locali o ad essi attribuite da leggi dello Stato ai sensi dellart. 118, 1° comma, della Costituzione.

3. La Regione assume la definizione dei settori organici di cui allart. 3 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) provvede alla individuazione delle funzioni da esercitare direttamente e di quelle da delegare per settori organici;

b) effettua una revisione della propria legislazione attribuendo a Comuni e Province le funzioni amministrative individuate. 




Art. 2

Norme particolari.


1. Le leggi regionali attribuiscono alle province le sole funzioni che si profilano strumentali per lesercizio di attività di coordinamento, programmazione a livello provinciale, promozione.

2. La delega o subdelega può essere conferita anche ad enti singoli o più enti rispetto ai quali si ravvisino particolari situazioni socio-economiche, sempre che la natura delle funzioni delegate inerisca funzioni di riequilibrio territoriale o esigenze straordinarie.

3. La determinazione ed il conferimento delle deleghe non possono essere disposti in sede di approvazione di provvedimenti generali di rifinanziamento di leggi regionali di settore.

4. La delega può essere revocata, tanto in via generale quanto nei confronti dei singoli enti locali, in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo.

5. La revoca è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nella ipotesi di revoca nei confronti di singoli enti la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

6. Qualora lEnte delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti le funzioni delegate, la Giunta regionale si sostituisce ad esso previa diffida a procedere entro un termine definito.

7. Gli enti delegati devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega.

8. Gli atti adottati nellesercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Le norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo devono essere deliberate previo esame da parte del Comitato dintesa Regione - enti locali. Le norme predette sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. 




Art. 3

Esercizio associato delle funzioni delegate.


1. La Regione promuove lesercizio associato delle funzioni delegate prevedendo, tra laltro, specifici incentivi anche di natura finanziaria.

2. Le scelte organizzative inerenti lesercizio associato delle funzioni delegate e la determinazione degli ambiti territoriali di esercizio sono effettuate dagli enti delegati stessi nel quadro degli indirizzi adottati in sede di definizione della programmazione regionale. 




Art. 4

Assegnazione di finanziamenti e personale.


1. La Regione garantisce leffettivo svolgimento delle funzioni delegate assegnando agli enti interessati, contestualmente agli atti di conferimento delle funzioni, i mezzi finanziari e il personale occorrenti. Gli uffici, gli enti e le aziende regionali assicurano, a richiesta, lassistenza tecnico-amministrativa per lesercizio delle funzioni delegate.

2. In allegato ai bilanci regionali di previsione è fornita dimostrazione riassuntiva delle spese da effettuarsi da parte degli enti nello svolgimento delle funzioni loro delegate.

3. In allegato ai rendiconti della Regione è esposto un conto esplicativo delle spese effettuate da parte degli enti nellesercizio delle funzioni delegate. 




TITOLO 2

Norme sul sistema informativo e di verifica 





Art. 5

Rapporto sullo stato delle Autonomie locali.


1. Il Consiglio Regionale approva annualmente un rapporto sullo stato delle Autonomie locali.

2.  Il rapporto tratta in particolare i seguenti argomenti:

a)       andamento della spesa pubblica locale, regionale e subregionale;

b)      funzionamento dei pubblici servizi;

c)       funzionamento degli apparati e delle strutture;

d)      attività degli Enti e Organismi strumentali promossi sia dalla Regione che da Comuni e Province;

e)       stato di attuazione dei processi di programmazione, associazionismo e delega delle funzioni amministrative;

f)       risultati relativi allapplicazione di metodologie di controllo di gestione sullattività della Regione e degli Enti locali;

g)      attività svolta dagli organi di controllo di cui alla legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2, e successive modificazioni; ((1) )

h)      stato di attuazione del sistema informativo.

3.  Il rapporto di cui sopra è trasmesso al Consiglio regionale in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione pluriennale e annuale della Regione.

4.  I materiali conoscitivi di cui ai punti da a) ad e) sono elaborati a cura della Giunta regionale tramite i propri servizi burocratici.

5.  I materiali conoscitivi di cui ai punti da f) ad h) sono elaborati a cura dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale tramite i servizi burocratici del Consiglio.

6.  Ai fini della presente legge, per controllo di gestione si intende:

-        lanalisi delluso delle risorse attivate dalla Regione per interventi esterni, concernenti sia i trasferimenti a soggetti pubblici e privati, sia lerogazione di servizi, sia le iniziative dirette;

-        lanalisi dellimpiego delle risorse attivate dalla Regione per il proprio funzionamento interno;

-        lanalisi di fattibilità e di implementazione dei programmi legislativi approvati dal Consiglio regionale.



(1) La l.r. 2/72 è stata abrogata dalla l.r. 25/85.


Art. 6

Sistema informativo.


1. La Regione con apposite norme di legge disciplina, ai fini del processo di programmazione, limpianto di un sistema informativo articolato regionalmente che, fra laltro, consenta il confronto con caratteri di omogeneità dei dati conoscitivi provenienti dai vari livelli istituzionali.

2. Il sistema informativo deve, fra laltro, essere coerente con i seguenti principi:

a) riconoscimento del diritto dei soggetti pubblici e privati allaccesso alle informazioni; eccezione fatta per quelle riguardanti la identificazione nominativa delle fonti qualora i relativi dati siano stati raccolti con il vincolo di riservatezza;

b) riconoscimento del concorso diretto e autonomo dei vari livelli istituzionali alla realizzazione, gestione e utilizzazione del sistema, con speciale attenzione per il concorso dei comuni e delle province. 




TITOLO 3

Norme finali 





Art. 7

Revisione delle procedure della programmazione.


1. Al fine di conseguire una costante verifica dellefficienza ed efficacia del procedimento programmatorio e della delegazione amministrativa nei confronti degli enti locali, la Regione promuove lesame sistematico dei rapporti intercorrenti con gli enti locali medesimi e dello stato di esecuzione dei programmi e delle funzioni delegate.

2. Per attuare il principio di cui al precedente comma, la Giunta regionale presenta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito progetto di modifica dellattuale legislazione regionale sulle procedure di programmazione e sul Comitato tecnico-scientifico.