Legge Regionale 4 maggio 1985, n. 25 Norme per l' esercizio della funzione di controllo sugli atti degli Enti Locali e degli Enti strumentali regionali.(1)
Art. 1(2) [La Regione Puglia esercita il
controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali,
compresi quelli derivanti dall esercizio delle funzioni da essi delegate o
subdelegate. L attivita di controllo e
esercitata da un organo regionale nei modi previsti dai successivi articoli.
L organo regionale esercita,
secondo le modalita ed i limiti stabiliti dalla presente legge, le funzioni di
controllo sugli atti degli enti elencati negli articoli 4 e 5, in applicazione
degli articoli 130 della Costituzione e 20 dello Statuto regionale, ed in
armonia con i principi costituzionali e statutari che riconoscono e promuovono
le autonomie locali che pongono, come essenziale, il rapporto partecipativo e
collaborativo tra la Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali nel
quadro di uno sviluppo programmato dalla Regione. La Regione Puglia esercita,
altresì, il controllo sugli atti degli Enti strumentali della Regione secondo le
modalita stabilite nel titolo VI della presente legge.
Le disposizioni contenute nella
presente legge fanno salve le norme di cui alla legge n. 62 del 10 febbraio
1953.]
TITOLO 1ARTICOLAZIONE E
COMPETENZE
Art. 2(Autonomia di giudizio dell
organo di controllo)(3) [L organo regionale di
controllo esercita in modo autonomo le proprie funzioni, conformando la sua
attivita alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono le
autonomie locali e secondo procedure ed orientamenti ai sensi del successivo
art. 20.]
(3) (Autonomia di giudizio dell'
organo di controllo)
Art. 3(Articolazione dell organo di
controllo)(4) [L organo regionale di
controllo e unico; esercita le sue funzioni in forma decentrata, secondo
procedure ed orientamenti uniformi, ed e articolato in:
a) Comitato regionale di
controllo, con sede nel capoluogo della Regione;
b) Sezioni decentrate, con sede
nei capoluoghi delle Province pugliesi.]
Art. 4(5) [Il Comitato regionale esercita
la funzione di controllo sugli atti:
a) delle
Province;
b) dei consorzi ai quali
partecipano le Province; ove del consorzio facciano parte Province appartenenti a Regioni
diverse, il Comitato esercita il controllo solo se l Amministrazione consortile
ha sede nella Puglia;
c) delle aziende e consorzi di
aziende di cui al RD 15/ 10/ 1925, n. 2578, in materia di assunzione diretta di
pubblici servizi da parte delle Province, nei modi e con i limiti di cui al
predetto testo normativo, ferme restando le competenze attribuite al Consiglio
provinciale;
d) delle Unita Sanitarie
Locali in conformita della legge finanziaria n. 181 del 26 aprile
1982;
e) degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico aventi personalita giuridica di diritto pubblico,
di cui all art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.]
Art. 5(6) [Le sezioni decentrate
esercitano la funzione di controllo sugli atti:
a) dei Comuni e degli altri
Enti Locali a livello sub - provinciale;
b) dei consorzi tra Comuni,
comprese le Comunita Montane; ove del Consorzio facciano parte Comuni
appartenenti a Province diverse, il controllo e esercitato dalla Sezione
provinciale nella cui circoscrizione ha sede l amministrazione dell Ente
consortile;
c) delle aziende e dei consorzi
di aziende di cui al RD 15/ 10/ 25, n.2578,
nei modi e nei limiti di cui al predetto testo normativo, ferme restando le competenze attribuite al Consiglio comunale; ove
del consorzio facciano parte aziende di
Comuni appartenenti a Province diverse,
il controllo e esercitato dalla Sezione
nella cui circoscrizione ha sede l amministrazione
consortile;
d) delle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza;
e) di tutti gli altri Enti
pubblici che esercitano la loro attivita entro i limiti della circoscrizione
della rispettiva provincia.+
TITOLO 2COSTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO
Art. 6(Costituzione dell organo di
controllo)(7) [Il Comitato regionale e le
Sezioni decentrate, costituiti nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica,
sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Con lo stesso provvedimento il
Presidente fissa la data di insediamento del Comitato e delle Sezioni e individua per ciascuno di
essi due funzionari regionali inquadrati
almeno nella carriera direttiva, a partire dall 8a qualifica funzionale,
incaricati di espletare rispettivamente le funzioni di segretario e di
segretario supplente, il quale ultimo partecipa alle adunanze in assenza ed in
sostituzione del titolare.
Per il controllo sugli atti
degli enti di cui alle lettere d) ed e)
del precedente art. 4, il Comitato regionale di controllo e integrato ai sensi
dell art. 13 della legge 26 aprile
1982, n. 181.
Per il controllo sugli atti
dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, il
Comitato regionale di controllo e integrato da un funzionario regionale
veterinario per ciascuna Regione e da un funzionario regionale amministrativo,
con qualifica non inferiore a responsabile di ufficio per ciascuna Regione,
designati dai rispettivi Assessori alla Sanita.
L assenza o l impedimento dei
componenti di cui al 3 e 4 comma del presente articolo non impediscono all organo di deliberare.]
Art. 7(Durata in
carica)(8) [Il Comitato e le Sezioni
durano in carica quanto il Consiglio regionale e vengono rinnovati entro
sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio stesso; esercitano le loro
funzioni sino all insediamento del nuovo Comitato e delle nuove Sezioni
decentrate.]
Art. 8(Elezione del Presidente e del
Vice Presidente)(9) [Nella seduta di insediamento o
in quella immediatamente successiva alla vacanza della carica, il Comitato e le
Sezioni, sotto la Presidenza dell
esperto effettivo piu anziano di eta, eletto dal Consiglio regionale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta dei componenti effettivi i rispettivi Presidenti tra gli
esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.
Se nessuno ottiene la
maggioranza assoluta, e sufficiente,
dopo due votazioni, a maggioranza relativa.
A parita di voti risulta
eletto il componente piu anziano di eta.
Con successiva votazione e con
la stessa modalita di cui ai commi precedenti, il Comitato e le Sezioni
procedono all elezione del Vice Presidente, tra gli esperti effettivi eletti
dal Consiglio regionale.]
Art. 9(10) [Il Presidente del Comitato ed i
Presidenti delle Sezioni:
a) rappresentano l Organo che
presiedono;
b) convocano il Collegio e ne
dirigono i lavori;
c) ripartiscono gli affari fra
i componenti;
d) provvedono alla sostituzione
con i membri supplenti dei componenti effettivi in caso di assenza o
impedimento.
Il Presidente del Comitato
convoca l adunanza plenaria di cui all art. 21.
Il Vice Presidente sostituisce
il Presidente in caso di assenza o impedimento.
In caso di assenza o
impedimento anche del Vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il terzo
componente elettivo.
In caso di assenza o
impedimento di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di
Presidente il componente elettivo
supplente piu anziano di eta.]
Art. 10(Funzioni dei
componenti)(11) [I componenti gli Organi di
controllo partecipano alla discussione generale sugli argomenti iscritti all
ordine del giorno, elaborano e
formulano, sugli affari attribuiti loro
dal Presidente, le proposte da sottoporre al Collegio e provvedono alla stesura
delle motivazioni inerenti alla decisione adottata.
I componenti effettivi dell
Organo di controllo, nel caso che per un
qualsiasi motivo siano impossibilitati a partecipare alle riunioni, devono
tempestivamente informare il rispettivo
Presidente ai fini della sostituzione
con i componenti supplenti.
I componenti supplenti debbono
essere invitati e partecipano alle
riunioni dell Organi di Controllo con facolta di fare inserire a verbale le
proprie osservazioni ed hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro
effettivo.
Ai componenti supplenti compete
lo stesso trattamento economico previsto per i membri effettivi quando
intervengono alla seduta.]
Art. 11(Organizzazione dell Organo di
controllo)(12) [Il Comitato regionale e le
Sezioni decentrate stabiliscono ogni due mesi il calendario delle sedute, che
devono avere luogo non piu di venti volte al mese ed in giorni diversi.
Il calendario viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Le adunanze si svolgono, nei
giorni fissati e negli orari stabiliti nelle sedi assegnate dalla Regione.
L ordine del giorno degli
argomenti da trattare deve essere
comunicato, in uno con l avviso di convocazione almeno due giorni prima della
data dell adunanza.
Nello stesso termine, la
documentazione riguardante gli argomenti all ordine del giorno va posta a
disposizione dei componenti presso la segreteria dell Organo di
controllo.
In caso di urgente necessita,
i Presidenti del Comitato e delle Sezioni possono disporre le convocazioni in
giorni ed orari diversi da quelli normalmente stabiliti mediante tempestivo
avviso, comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.]
Art. 12(Adunanze dei
Collegi)(13) [Le adunanze dell Organo di
Controllo non sono pubbliche.
Per la validita delle sedute
e necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
Le decisioni sono adottate a
maggioranza ed a voto palese.
In caso di parita, prevale il
voto del Presidente.
Non e ammessa l astensione
dal voto.
Ogni componente ha facolta di
fare inserire a verbale le motivazioni
del proprio voto ed eventuali proprie dichiarazioni.
Le decisioni sono sottoscritte
in originale dal Presidente, dal
relatore e dal Segretario.
L adunanza si apre con la
verifica del numero legale.
Dell adunanza andata deserta
per mancanza del numero legale e fatta menzione nel verbale, nel quale vanno
indicati i nomi dei componenti assenti o
che si siano assentati nel corso della riunione o di quelli che hanno
preventivamente giustificato l assenza.
Il numero legale dei componenti
deve permanere per tutta la durata
delladunanza; qualora esso venga meno, il Presidente dichiara chiusa la seduta,
rinviando a quella successiva la
trattazione degli argomenti residui.
La sopravvenuta mancanza del
numero legale, in corso di seduta, deve
essere fatta constatare a verbale.
I componenti del Comitato e
delle Sezioni decentrate debbono allontanarsi dalle sedute nel momento in cui
vengono trattati gli argomenti ai quali siano personalmente interessati ovvero siano interessati parenti
ed affini entro il 4° grado.]
Art. 13(Verbale e pubblicita degli
atti)(14) [Il verbale delle sedute deve
indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate ed il
relativo dispositivo in sintesi e con riferimento alla pronuncia del relatore nonche le eventuali
dichiarazioni dei singoli componenti l organo di
controllo.
Il verbale e redatto a cura
del Segretario ed e sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Il verbale viene depositato
presso gli uffici del Comitato o della Sezione entro tre giorni dalla seduta di
approvazione.
Un elenco di tutte le decisioni
adottate deve essere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione
presso la Segreteria dell Organo di controllo competente.
Ogni cittadino ha diritto di
chiedere copia delle pronunce definitive, ottenendone il rilascio a proprie
spese, non oltre dieci giorni dalla richiesta, dagli uffici di Segreteria dell
Organo di controllo competente.
Non e consentito il rilascio
di copia degli atti interni, degli atti
istruttori e del verbale, tranne che la richiesta sia fatta dagli Enti di cui ai
precedenti artt. 4 e 5 o dai Consiglieri regionali e dai componenti gli organi
di controllo.
In tal caso la copia e
rilasciata in esenzione di spese.]
Art. 14(Divieto di
incarichi)(15) [I componenti l Organo di
controllo non possono esplicare Incarichi per conto degli Enti le cui
deliberazioni sono sottoposte al controllo del Comitato o delle Sezioni
decentrate, pena la decadenza per incompatibilita ai sensi del successivo
articolo.
Non possono far parte, altresì,
di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da qualsiasi Ente operante nell
ambito regionale e sottoposto a controllo dell Organo regionale, fatta
eccezione per i Segretari generali delle Amministrazioni provinciali,
limitatamente alle Commissioni di concorso nelle quali sono chiamati, come
componenti di diritto, a norma dei rispettivi regolamenti
organici.]
(15) (Divieto di
incarichi)
Art. 15(Decadenza)(16) [I componenti del Comitato o
delle Sezioni decentrate decadono dalla carica per cause sopravvenute di
ineleggibilita o di incompatibilita previstedalla legge, oppure qualora non
intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive.
Il Presidente del Comitato o
della Sezione che venga a conoscenza della causa di decadenza deve comunicarla
al Presidente della Giunta regionale.
La causa di decadenza e
contestata dal Presidente della Giunta regionale all interessato, il quale ha
dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni. Decorso tale termine,
il Presidente della Giunta regionale dichiara la
decadenza.
Nel caso di presentazione delle
deduzioni da parte dell interessato, la decadenza e dichiarata dal Presidente
della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale che
provvede, nella prima seduta utile dopo la comunicazione delle deduzioni, con
precedenza sugli altri argomenti iscritti all ordine del
giorno.
Nelle ipotesi di
incompatibilita, il Presidente della Giunta regionale invita il componente
dell Organo di controllo ad optare tra la carica di componente del Comitato o
della Sezione e quella che ha causato l incompatibilita; se l interessato non
provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale
lo dichiara decaduto.
Il Presidente della Giunta
regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla sostituzione richiedendo la
tempestiva designazione del sostituto all Organo
competente.
I componenti dichiarati
decaduti non possono essere nuovamente nominati componenti dei suddetti Collegi
sempreche permangano le cause che hanno determinato l originaria
incompatibilita di cui alla normativa vigente.
La dichiarazione di decadenza
dei componenti non elettivi e Comunicata dal Presidente della Giunta al
Commissario di Governo, al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale o
dell Amministrazione Provinciale per le sostituzioni di rispettiva
competenza.]
Art. 16(Sospensioni)(17) [I componenti dell Organo
di controllo sono sospesi dalle loro funzioni nei casi e con le modalita
previste dalla legge statale che disciplina la sospensione degli Amministratori
degli Enti locali in dipendenza di provvedimenti penali.]
Art. 17(Dimissioni)(18) [Le dimissioni dei componenti,
anche non elettivi, dell Organo di controllo sono presentate al Presidente del
Comitato o della Sezione di appartenenza, che le trasmette al Presidente della
Giunta regionale.
Le dimissioni diventano
operanti dal momento della loro
presentazione.]
Art. 18(Reintegrazione dell Organo di
controllo)(19) [La sostituzione dei componenti
del Comitato e delle Sezioni cessati per qualunque causa dall incarico avviene
nei modi e nelle forme previsti per la loro nomina.
Il Presidente della Giunta
regionale promuove il procedimento di sostituzione entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione di vacanza dell incarico per morte, dimissioni,
collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di decadenza.]
Art. 19(Scioglimento)(20) [Il Comitato e le Sezioni sono
sciolti in caso di contestuali
dimissioni della maggioranza dei componenti effettivi e supplenti o per
altra accertata causa che ne renda impossibile il
funzionamento.
Possono essere sciolti anche
quando, nell esercizio delle loro funzioni, reiteratamente adottino
provvedimenti o incorrano in omissioni di atti dovuti.
Le cause che possono
determinare lo scioglimento del Comitato o delle Sezioni devono essere
contestate dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della
Giunta stessa o su proposta dell Ufficio di presidenza del Consiglio regionale,
all Organo di controllo, che puo presentare controdeduzioni entro quindici
giorni dalla ricezione della contestazione.
Lo scioglimento e disposto con
Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del
Consiglio regionale che decide con l intervento di almeno due terzi ed a
maggioranza assoluta dei componenti.
In caso di scioglimento di una
Sezione, la funzione di controllo e esercitata dal Comitato regionale di
controllo fino all insediamento del nuovo Organo; se lo scioglimento riguarda
il Comitato regionale, le relative funzioni sono esercitate, per gli Enti a
carattere regionale, dalla Sezione provinciale avente sede nel capoluogo della
Regione e, per gli altri Enti, dalla Sezione provinciale nel cui ambito l Ente
stesso ha sede legale.]
TITOLO 3COORDINAMENTO E RAPPORTI CON
GLI ALTRI ORGANI REGIONALI
Art. 20(Coordinamento)(21) [Il Presidente del CORECO, d
intesa con i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Controllo, o su richiesta
del Presidente della Giunta regionale:
a) promuove e convoca, almeno
una volta all anno, riunioni plenarie di tutti i componenti il Comitato
regionale o le Sezioni decentrate, al fine di favorire il coordinamento dell
attivita dell Organo di controllo e di assicurare l omogeneita delle
procedure;
b) promuove e convoca riunioni
periodiche dei Presidenti e dei Vice Presidenti del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni decentrate per
l esame di specifici argomenti connessi con l esercizio delle funzioni di
controllo;
c) puo promuovere conferenze
per l esame di questioni riguardanti l esercizio delle funzioni di controllo,
con la partecipazione degli Enti locali e dell Organo di
controllo.
Al fine di favorire l
uniformita di valutazione in ordine all applicazione di disposizioni di legge,
i problemi inerenti all interpretazione delle stesse possono essere sottoposti
all esame dei Presidenti e dei Vice Presidenti del Comitato regionale e delle
Sezioni decentrate riunite in sede
congiunta.
Le riunioni di cui al
precedente comma, promosse ad iniziativa
del Presidente della Giunta regionale o della Commissione consiliare competente
o del Comitato o di una Sezione decentrata, sono convocate e presiedute dal
Presidente della Giunta regionale o suo
delegato.
Le funzioni di segretario sono
svolte dal Segretario del Comitato che redige il verbale della
riunione.]
Art. 21(Adunanza plenaria e relazione
annuale)(22) [Il Comitato e le Sezioni, in
adunanza plenaria, elaborano una relazione sull attivita svolta nell anno
precedente che presentano, entro il mese di febbraio di ogni anno, alla Giunta e
al Consiglio regionale.
La relazione deve fornire tutti
gli elementi utili ad una valutazione dell attivita dell Organo di controllo
e indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di coordinamento ed
i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle decisioni adottate, deve,
inoltre, contenere in allegato un documento sulla situazione economico -
finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli Enti sottoposti a
controllo.
La relazione deve inoltre
segnalare le eventuali situazioni di difficolta riscontrate nell attivita
degli Enti locali e nell attivita stessa di controllo.
La relazione, esaminata dalla
competente Commissione consiliare,
formera oggetto di apposito dibattito in Consiglio regionale, da tenersi entro
il mese di aprile di ogni anno.]
TITOLO 4CONTROLLO
Art. 22(Atti non soggetti al controllo
preventivo)(23) [Sono soggetti al controllo gli
atti di cui all elenco che segue in quanto esecutivi di provvedimenti gia
adottati e perfezionati ai sensi di legge o privi di carattere
dispositivo:
A) ATTI ESECUTIVI DI
PROVVEDIMENTI GIA ADOTTATI E PERFEZIONATI AI SENSI DI
LEGGE.
1) Le deliberazioni di
restituzione di ritenute di garanzia;
2) Le deliberazioni di svincolo
delle cauzioni;
3) Le deliberazioni di
liquidazione per forniture ed opere previste dal
contratto;
4) Le deliberazioni di
accredito delle anticipazioni di cui
all art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
5) I contratti stipulati in
esecuzione della delibera di approvazione del verbale di aggiudicazione o
dello schema di
contratto;
6) Le deliberazioni di
liquidazione di quote a carico dell ente a seguito del riparto di spese
consortili o di riparti relativi a spese dovute in base ad atti deliberativi
esecutivi che li prevedano;
7) Le deliberazioni di
approvazione dei rendiconti del servizio di economato, di liquidazione e di
reintegro di fondi in base e nei limiti dello apposito
Regolamento;
8) Le deliberazioni che
approvano verbali di aggiudicazione di lavori e forniture in conformita ai
limiti ed alle prescrizioni di precedenti deliberazioni
esecutive;
9) Le deliberazioni in genere
di liquidazione di spese gia
specificamente individuate ed impegnate con precedenti deliberazioni
esecutive;
10) Gli atti meramente
confermativi di altri atti gia esecutivi a norma di legge, esclusi quelli
assunti in sede di riesame di merito;
11) Gli atti che ratificano,
senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi gia
esecutivi, assunti in via di urgenza o per delega da altro organo dell ente nei
casi previsti dalla legge;
12) Le deliberazioni di
liquidazione agli amministratori di indennita di missione e relativo rimborso
spese per missione preventivamente autorizzati con atti deliberativi esecutivi
purche non comportino maggiori oneri finanziari;
13) Le deliberazioni di
liquidazione di gettoni di presenza agli
amministratori e ai componenti di Commissioni istituite con atto esecutivo,
purche non comportino maggiori oneri finanziari;
14) Le deliberazioni di
liquidazione ai dipendenti dell indennita di missione e di compenso per lavoro
straordinario entro i limiti della autorizzazione adottata con preventivi atti
deliberativi esecutivi;
15) Le deliberazioni di
adeguamento dell indennita integrativa speciale;
16) Le deliberazioni di
concessione di congedi straordinari e di aspettative aventi carattere non
discrezionale;
17) Le deliberazioni di
collocamento a riposo aventi carattere non discrezionale;
18) Le deliberazioni relative
agli aumenti periodici legati al decorso del tempo, ivi compresi quelli
anticipati per nascita di figli o benefici
combattentistici;
19) Le deliberazioni di nomina
a seguito di concorsi pubblici in attuazione delle deliberazioni esecutive di
approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice;
20) Le deliberazioni di
determinazione del trattamento economico in attuazione di provvedimenti
esecutivi di applicazione dei contratti di lavoro emanati nelle forme di
legge.
B) ATTI PRIVI DI CARATTERE
DISPOSITIVO.
1) Le mozioni, gli ordini del giorno, le interrogazioni e
le interpellanze;
2) le deliberazioni sull ordine dei lavori e sul
funzionamento del Consiglio;
3) le deliberazioni di
approvazione dei verbali delle adunanze;
4) le proposte della Giunta al
Consiglio;
5) le interrogazioni al
Consiglio regionale;
6) gli atti di iniziativa di
leggi, regolamenti ed atti amministrativi regionali;
7) le proposte di referendum su
leggi, regolamenti ed atti amministrativi regionali;
8) le designazioni di
rappresentanti dell ente in collegi interni ed esterni all ente alla cui
nomina si provvede con atto successivo;
9) i pareri resi ad altri
soggetti;
10) le deliberazioni
intervenienti nel procedimento della amministrazione finanziaria dello Stato in
materia di accertamenti INVIM, IRPEF, ILOR;
11) le deliberazioni di
richiesta di finanziamenti allo Stato, alla Regione e ad altri enti, da cui non
derivino impegni finanziari a carico dell ente
deliberante;
12) le deliberazioni di
controdeduzione alle proposte di
modifica formulate dalla Regione nel corso del procedimento di approvazione
degli strumenti urbanistici generali;
13) le deliberazioni di massima
senza gli impegni di spesa, ivi comprese quelle concernenti le linee
programmatiche dell amministrazione.
14) le proposte del Comitato di
gestione all Assemblea della USL;
15) le proposte delle UUSSLL
alla Regione per l adozione di provvedimenti di competenza di questa
ultima;
16) le osservazioni del
Consiglio comunale circa le deliberazioni delle Commissioni amministratrici
delle aziende municipalizzate.
Non sono, inoltre, soggetti a
controllo gli atti delle Unita Sanitarie Locali di cui all art. 16 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463, così come convertito in legge 15/ 11/ 1983, n.
638.]
Art. 23(Elenco degli atti non
sottoposti a controllo)(24) [L elenco degli atti non
soggetti a controllo ai sensi del
precedente art. 22 deve essere inviato, entro 20 giorni dall adozione degli
atti stessi, all Organo di controllo
competente in duplice esemplare, di cui uno sara restituito all Ente per
ricevuta.
L elenco deve contenere la
data e l oggetto di ciascuna delle
deliberazioni, nonche gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni
stesse costituiscono atto di esecuzione,
conferma o ratifica.
Entro il termine perentorio di
20 giorni dal ricevimento dell elenco,
l Organo di controllo puo chiedere copia integrale delle deliberazioni che vi
sono comprese.
L esecuzione delle
deliberazioni come sopra richieste
rimane sospesa fino all esperimento da parte dell Organo di controllo,
entro il termine di 20 giorni dalla data
di ricevimento, della procedura prevista dai successivi articoli 27 e
28.
Per le deliberazioni di cui al
comma precedente l Organo di controllo,
qualora disponga l annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio, e tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni sulla base delle
quali l atto e stato ritenuto assoggettabile a controllo; in nessun caso
tale pregiudiziale motivazione potra
essere fondata su vizi della deliberazione di cui l atto costituisce
esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi
dell atto che non ne escludano, tuttavia, il carattere confermativo o
esecutivo o non dispositivo.]
Art. 24(Controllo di
legittimita)(25) [Il Comitato e le Sezioni
decentrate esercitano il controllo di legittimita sugli atti degli Enti
indicati negli articoli 4 e 5 della presente legge.]
Art. 25(Atti immediatamente
esecutivi)(26) [Per specifiche ragioni di
urgenza gli atti soggetti al solo controllo di legittimita possono essere
dichiarati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell Organo
deliberante, immediatamente esecutivi.
Gli atti dichiarati
immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente si intendono decaduti ove
non siano rispettati i termini di pubblicazione e non siano inviati all Organo
di controllo entro otto giorni dalla adozione.]
Art. 26(Controllo di
merito)(27) [Fermo restando il controllo di
legittimita, il controllo di merito e esercitato dal Comitato e dalle Sezioni
decentrate sulle deliberazioni degli enti di cui agli articoli 4 e 5 della
presente legge solo nei casi espressamente previsti dalle leggi dello Stato;
esso e esercitato, per una sola volta,
esclusivamente nella forma richiesta motivata di riesame, entro lo stesso
termine in cui e esercitato il controllo di legittimita.
Per la deliberazione di
approvazione del bilancio di previsione il termine di cui al comma precedente e
di quaranta giorni, salvo diverse disposizioni di leggi
statali.
L atto confermato senza
modificazioni o modificato, nei termini indicati nell ordinanza di rinvio, col
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l Organo competente,
diviene esecutivo dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all
Albo pretorio dell Ente e lo invio all Organo di controllo entro otto giorni
dalla data della sua adozione.
La deliberazione di conferma e
quella di riforma del provvedimento, in conformita dei rilievi dell Organo di
controllo, sono soggette al solo controllo di legittimita.]
Art. 27(Invio atti soggetti a
controllo)(28) [Gli atti soggetti al controllo,
per i quali e prevista dalla legge la pubblicazione, sono affissi all Albo
pretorio dell ente per un giorno festivo o di mercato.
Gli atti soggetti al controllo
sono trasmessi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a
mezzo corriere, all Organo di controllo competente in duplice copia integrale
autenticata, unitamente a un elenco in duplice copia contenente l
indicazione dell Organo deliberante,
del numero e della data dell atto nonche dell oggetto
medesimo.
Una copia dell elenco viene
restituita all ente interessato previa apposizione del timbro comprovante la
data di ricezione degli atti.
Gli atti soggetti al controllo
devono essere trasmessi all Organo di controllo competente entro trenta giorni
dalla data di adozione, a pena decadenza.
Analoga procedura viene seguita
per la ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dall
Organo di controllo agli enti interessati.]
Art. 28(Termini per l esercizio del
controllo)(29) [Il controllo e esercitato nei
termini di cui agli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Qualora l Organo di controllo
ritenga di dover richiedere all ente
interessato chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine puo
essere interrotto ma non piu di una volta.
La richiesta di chiarimenti e
di elementi integrativi di giudizio e disposta con ordinanza
motivata.
Se entro sessanta giorni dalla
data di notifica della richiesta di
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio l Ente non fornisce gli stessi,
l atto si intende
decaduto.]
Art. 29(Esercizio del
controllo)(30) [Nell esercizio delle sue
funzioni l Organo regionale di controllo pronunzia:
a) dichiarazione di presa d
atto per mancanza di vizi;
b) decisione motivata di
annullamento per illegittimita;
c) richiesta di
riesame;
d) richiesta di chiarimenti o
di elementi integrativi di giudizio;
e) declaratoria di nullita per
gli atti nulli.
Le decisioni di annullamento e
le richieste di riesame devono essere
esaurientemente motivate con l indicazione specifica dei vizi di legittimita
riscontrati o delle differenti
valutazioni di merito.
Qualora l atto soggetto a
controllo presenti errori od omissioni
materiali, il Presidente del Collegio invita l Ente interessato a regolarizzare
l atto in tempo utile per l esercizio
del controllo; se l Ente non provvede ad eliminare gli errori o le
omissioni riscontrate entro il termine
previsto dalla legge, per l esercizio del controllo, il Comitato o la Sezione
decidono sulla base degli atti trasmessi e pervenuti agli
uffici.
L Amministrazione puo, con
richiesta a firma del legale
rappresentante, chiedere il ritiro dell atto
prima che sullo stesso sia intervenuta decisione dell Organo di
controllo.
Tutti gli atti al momento dell
esame da parte dell Organo di controllo devono essere accompagnati da una
relazione istruttoria.]
Art. 30(Comunicazione delle decisioni
dell Organo di controllo)(31) [Le decisioni dell Organo di
controllo che annullino o dichiarino la nullita o rinviino per riesame l atto
controllato, ovvero che richiedano chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, devono
essere comunicate, anche a mezzo di telegramma, all Ente interessato entro il
giorno successivo non festivo a quello della loro adozione e, comunque, non
oltre il giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al precedente art.
28.
Il provvedimento comprensivo di
dispositivo e motivazione deve essere inviato all Ente interessato entro venti
giorni dalla adozione.
Qualora i termini previsti nei
commi precedenti non vengano osservati, i provvedimenti dell Organo di
controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano la
definitiva esecutivita.]
Art. 31(Esecutivita dei
contratti)(32) [Per i contratti, il visto di
esecutivita si considera apposto contestualmente all esame senza rilievi da
parte dell Organo di controllo della deliberazione di aggiudicazione e/ o dello schema di
contratto.]
Art. 32(Pubblicazione delle
decisioni)(33)
Art. 33(Partecipazione degli Enti
locali)(34) [Al fine di improntare il
controllo alla piu aperta
collaborazione con gli Enti locali e di acquisire la piu completa
conoscenza degli argomenti, il Comitato e le Sezioni possono invitare alle
proprie sedute i rappresentanti dell Ente interessato perche forniscano
chiarimenti sull atto sottoposto al controllo.
I rappresentanti degli Enti
devono essere sentiti dal Collegio a loro richiesta; essi hanno facolta di
farsi assistere da funzionari dell Ente o da esperti e di chiedere che vengano acquisite agli atti le loro
osservazioni, di cui va fatta menzione nel verbale di adunanza.]
Art. 34(Controllo
sostitutivo)(35) [I controlli sostitutivi per il
compimento di atti obbligatori sono esercitati dal Comitato o dalle Sezioni
decentrate, d ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.
L organo di controllo valuta
se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, abbiano omesso di
compiere un atto dovuto, a contenuto vincolato anche attuativo di impegni assunti con un
precedente atto amministrativo derivanti da leggi nazionali o
regionali.
In caso di accertata omissione,
l Organo di controllo diffida l ente a provvedere assegnando un congruo
termine, e informa contestualmente il Presidente della Giunta
regionale.
Qualora il ritardo o l
omissione dell ente concerne la nomina o la designazione dei suoi
rappresentanti, la diffida deve essere comunicata a tutti i componenti dell
Organo competente a deliberare.
Decorso inutilmente il termine
fissato, l Organo di controllo nomina, tra i dipendenti regionali appartenenti
agli ultimi due livelli funzionali, un Commissario ad
acta.
Gli atti posti in essere dal
Commissario sono soggetti agli ordinari controlli.
Fra gli atti dovuti sono
compresi anche i bilanci ed i conti consuntivi.
Per i bilanci, valutata l
omissione, l Organo di controllo invita lo ente a provvedere, assegnando un
congruo termine, trascorso inutilmente il quale nomina un commissario con il
compito di compiere l atto in sostituzione dell Organo
inadempiente.
Per i conti consuntivi, l
Organo di controllo, col rispetto delle procedure previste per i bilanci,
provvede alla nomina di un Collegio di tre revisori, col compito di predisporre
la relazione da sottoporre all approvazione dell Organo competente ad
approvare i conti stessi.
Il controllo sostitutivo sugli
atti sottoposti ad approvazione degli Organi di amministrazione attiva della
Regione e esercitato dalla Giunta regionale in conformita delle norme che
disciplinano le singole materie; sono altresì esercitati dalla Giunta regionale
i compiti propri del potere di vigilanza
e tutela attribuito dalla legge statale alla Regione.]
Art. 35(Controllo sui conti
consuntivi)(36) [Ferme restando le attribuzioni
degli Organi di giurisdizione contabile, il Comitato e le Sezioni esercitano le
funzioni gia assegnate dalla legge alle autorita statali sulle deliberazioni di approvazione
dei conti consuntivi.
Qualora le risultanze della
deliberazione non siano contestate dal
tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi cittadino, il conto, trascorsi
tre mesi dalla data in cui e pervenuto all Organo di controllo, resta
approvato in conformita delle risultanze medesime.
Il Presidente del Comitato o
della Sezione competente rilascera attestazione su richiesta degli Organi
interessati.]
Art. 36(Pareri
tecnici)(37) [Nell esercizio dell
attivita di controllo, il Comitato e le Sezioni decentrate possono chiedere
pareri tecnici ad organi ed uffici centrali e periferici dello Stato o della Regione, purche la
richiesta non costituisca motivo di sospensione dell esecutivita dell atto e
non pregiudichi l osservanza dei termini
di cui al precedente art. 28.]
Art. 37(Sospensione dei
termini)(38) [I termini per l esercizio del
controllo sono sospesi per un massimo di sedici giorni consecutivi da
determinarsi anno per anno entro il periodo dal 15 luglio al 31
agosto.
Entro il 31 maggio, il
Presidente del Comitato regionale di controllo, sentiti i Presidenti delle
Sezioni Provinciali decentrate di Controllo, comunica al Presidente della Giunta
regionale il periodo di sospensione prescelto, che deve essere lo stesso per
tutti gli organi di controllo.
Il Presidente della Giunta
regionale emette il relativo decreto
entro il 10 giugno e lo trasmette a tutti gli enti
interessati.
I termini per l esercizio del
controllo sono altresì sospesi dal 24 dicembre al 2 gennaio.]
Art. 38(Visti su dichiarazioni degli
Enti locali)(39) [I visti, le dichiarazioni e le
certificazioni su dichiarazioni dei Comuni e delle Province, anche relative a
pratiche di cui alle norme contenute nei Decreti del Presidente della Repubblica
dal n. 1 al n. 11 del 14- 15 gennaio 1972 di trasferimento alle Regioni delle
funzioni amministrative gia esercitate dallo Stato, sono apposti dai Presidenti
del Comitato e delle Sezioni decentrate di controllo.]
Art. 39(Adempimenti in caso di ricorso
giurisdizionale)(40) [Qualora il provvedimento di
controllo sia impugnato con ricorso giurisdizionale, il Presidente del Comitato
o della Sezione decentrata competente trasmette
tempestivamente al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi
alla decisione impugnata, formulando, altresì, ogni altro elemento utile di
giudizio.
La giunta regionale delibera l
eventuale costituzione in giudizio.]
Art. 40(Spese per il
funzionamento)(41) [Sono a carico della Regione le
spese di funzionamento del Comitato e delle Sezioni.
Le indennita di seduta, di
missione e le spese di viaggio da
rimborsare ai componenti dei Collegi sono stabilite da apposita legge
regionale.]
TITOLO 5PERSONALE E
UFFICI
Art. 41(Uffici)(42) [Il Comitato e le Sezioni
si avvalgono, per l espletamento dell attivita istituzionale, di uffici costituiti nei modi previsti dalla
legge regionale sull ordinamento degli uffici.]
Art. 42(Segretario)(43) [Il Presidente della Giunta
regionale, ai sensi dell art. 6 della presente legge, nomina i funzionari
regionali che esercitano le funzioni di Segretario del Comitato e di ciascuna
delle Sezioni decentrate, nonche i loro sostituti per i casi di assenza o di
impedimento.
Il Segretario assiste alle
sedute del Collegio, redige e sottoscrive unitamente al Presidente il processo
verbale, e, anche con il relatore, le decisioni dell organo; cura l invio
degli avvisi di convocazione; cura, inoltre, attraverso l ufficio, la ricezione
degli atti deliberativi degli Enti locali e la comunicazione agli Enti medesimi
delle decisioni di cui al 1° comma del precedente art. 30 ed altre incombenze di
legge.
In caso di contemporanea
assenza o impedimento del Segretario e del suo supplente, il Presidente del
Comitato regionale o della Sezione decentrata interessata chiama, in via
eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di segretario un funzionario
del massimo livello fra quelli presenti in servizio ed assegnati al Comitato o
alla Sezione decentrata.]
Art. 43(Incompatibilita del
personale)(44) [I dipendenti regionali
che sono componenti delle Assemblee degli Enti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 non possono essere assegnati
al Comitato o alla Sezione che esercita il controllo sugli atti dell Ente di
cui sono Consiglieri.]
TITOLO 6ENTI STRUMENTALI DELLA
REGIONE
Art. 44(Controllo sugli atti degli
enti strumentali)(45) [Ai fini della presente legge,
il controllo sugli atti dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese,
dell Istituto Regionale di Incremento Ippico per la Puglia, dei Consorzi delle Aree di
Sviluppo Industriale, dell Ente Fiera di Foggia, dell Ente Fiera di
Francavilla Fontana e di altri Enti fieristici a carattere regionale, nonche
degli altri enti strumentali della Regione Puglia che operano nelle materie
attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il
conseguimento dei fini propri della stessa, e
disciplinato nel modo seguente:
a) sono sottoposte all approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti i
programmi ed i piani di attivita annuali e/ o pluriennali, i regolamenti, le
piante organiche, i bilanci preventivi e le relative variazioni, i
conti consuntivi, gli statuti, le emissioni di prestiti
obbligazionari.
b) sono sottoposte all
approvazione della Giunta regionale le deliberazioni concernenti gli interventi
di assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le alienazioni di
partecipazioni azionarie.
Le deliberazioni di cui sopra
devono essere trasmesse al Consiglio regionale o alla Giunta regionale, per il
tramite dell Assessorato regionale competente per materia, entro dieci giorni
dal ricevimento, corredate da una relazione illustrativa. Per i provvedimenti
relativi al personale e competente l Assessorato al
Personale;
c) i rimanenti atti, ad eccezione di quelli di cui al precedente art. 22, sono sottoposti, secondo
le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli, al controllo di legittimita del Comitato regionale di
controllo, integrato da un rappresentante effettivo ed uno supplente nominati dalla Giunta
regionale e scelti tra i funzionari di
ruolo del massimo livello funzionale in
servizio presso la Regione.]
TITOLO 7NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 45(46) [(Controllo sugli atti dell
Ente Regionale Trasporti, Degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende
Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, Istituti Autonomi Case Popolari ed Opere
Universitarie)
Le disposizioni di cui all
articolo precedente si applicano all
Ente Regionale Pugliese Trasporti, agli Enti Provinciali per il Turismo ed alle
Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo
fino al loro scioglimento, nonche agli Istituti Autonomi Case Popolari ed alle Opere
Universitarie.]
Art. 46(Trasferimenti delle competenze
di controllo sugli atti degli enti strumentali)(47) [Gli atti degli enti di
cui agli articoli 44 e 45 adottati sino alla data di entrata in vigore della
presente legge e che non siano stati sottoposti a controllo di legittimita ai sensi della legge 10/ 2/
1953, n. 62 sono trasmessi, a cura dell
Assessorato competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, agli organi
di cui al precedente art.
44.]
Art. 47(Abrogazione)(48) [Sono
abrogate:
a) - la legge regionale 21
gennaio 1972, n. 2;
b) - la legge regionale 1
agosto 1972, n. 6;
c) - il 2 comma dell art. 1
della legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16, limitatamente alla parte che
disciplina il controllo sugli atti dell ERPT;
d) - l art. 24 della legge
regionale 28 ottobre 1977, n. 32;
e) - l ultimo comma dell art.
1 e l ultimo comma dell art. 10 della LR 29 agosto 1979, n. 56;
f) - gli artt. 1 e 3 della
legge regionale 21 giugno 1980, n. 74.
E altresì abrogata ogni altra
norma incompatibile con la presente
legge.]
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