Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 Nuova disciplina del commercio
TITOLO 1DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1(Oggetto
della legge)1. Con la
presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione
disciplina l’esercizio dell’attività commerciale, gli indirizzi di
programmazione della rete distributiva e gli interventi volti alla
qualificazione e allo sviluppo del commercio, in conformità di quanto stabilito
dall’articolo 41 della Costituzione, dei principi della legge 10
ottobre 1990, n.287,
recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e dall’articolo
1336 del codice civile.
2. La presente
legge non si applica:
a) ai farmacisti
e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l’impianto e
l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive
modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità
medicinali, dispositivi medici e presidi
medico-chirurgici;
b) ai titolari di
rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di
monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive
modificazioni;
c) alle
associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27
luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d) ai produttori
agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di
prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 del codice civile, alla
legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio
1963, n. 59, e successive modificazioni, nonché nei limiti di cui all’articolo 4
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228;
e) alle vendite
di carburanti nonché degli oli minerali di cui all’articolo 1 del regolamento
approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni.
Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di
autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di
distribuzione automatica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n.
1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32;
f) agli artigiani
iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto
1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi
adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente
dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del
servizio;
g) ai pescatori e
alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che
vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici
provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che
esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su
terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di
fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita
le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo,
comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa,
realizzate anche mediante supporto informatico;
i) alla vendita
dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
l) all’attività
di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie
e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole
merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento
delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone
giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che
vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto
informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro
attività.
3. Resta fermo quanto previsto per l’apertura
delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive
modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.
3.
Art. 2(Articolazione
dell’intervento regionale)1. L’attuazione della presente legge avviene attraverso
provvedimenti attuativi contenenti:
a) i
requisiti e le procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di
vendita;
b) gli
obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di
vendita;
c) le
modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di
cui all’articolo 6;
d) la
definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte di
cui all’articolo 18;
e) le
modalità di effettuazione delle vendite straordinarie di cui all’articolo 20;
f) le
modalità per l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale di
cui all’articolo 21;
g) le
modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica di
cui all’articolo 22.
2.I
provvedimenti attuativi di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale,
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e
previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. Si avvia altresì la
consultazione delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori.
3.Con le
stesse procedure e nei termini di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale
provvede ad adottare, di concerto con le Camere di commercio e sentito
l’Osservatorio del commercio, le disposizioni necessarie affinché per le
comunicazioni e le autorizzazioni di cui alla presente legge, venga utilizzata
una modulistica univoca.
Art. 3(Finalità)1. La
presente legge e i provvedimenti attuativi previsti dallarticolo 2 perseguono
le seguenti finalità:
a) la tutela dei
consumatori in riferimento alla corretta informazione sull’assortimento,
sicurezza e qualità e alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché
delle possibilità di approvvigionamento;
b) la
trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà dimpresa e la libera
circolazione delle merci;
c) il
contenimento dei prezzi;
d) lo
sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e
modernizzazione, promuovendo il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse
tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con
particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle
piccole e medie imprese;
e)
lequilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto
con luso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le
disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 in materia di tutela
del territorio e della deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre
1989, n. 6320, relativa ai criteri per la formazione degli strumenti urbanistici
e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo, e della legge regionale 27
luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio);
f) il
concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, delle attività
turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;
g) la
conservazione e rivitalizzazione della funzione commerciale all’interno dei
centri storici nelle aree urbane;
h)
l’articolazione di un servizio di prossimità
nelle aree periferiche e di nuova
urbanizzazione;
i) la
valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree rurali,
montane e nei comuni minori, con particolare riferimento a quelli con minore
dotazione di servizio;
j) la
qualificazione e laggiornamento professionale degli operatori commerciali, con
particolare riguardo ai titolari di piccole e medie
imprese;
k) la
predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito allentità e
allefficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento
operativo tra Regione, Comuni e Camere di commercio per la gestione dei flussi
informativi;
l) la
trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche
attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni, le Province e i
Comuni;
m)
l’articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli
spostamenti generati dalla funzione commerciale.
Art. 4(Definizioni)1. Ai fini della
presente legge si intendono:
a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad
altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la
forma di commercio interno, di importazione o di
esportazione;
b) per commercio
al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in
nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante
altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore
finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, la misura
dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da
banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti,
adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di
vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a
magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici,
gli spazi collocati davanti alle casse e altri servizi nei quali non è previsto
l’ingresso dei clienti;
d) per superficie di vendita di un centro commerciale, quella
risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in
esso presenti.
2.
Per
forme speciali di vendita al dettaglio si intende:
a) la vendita a
favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubbliche o private, di soci di
cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle
scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di
coloro che hanno titolo ad accedervi;
b) la vendita per
mezzo di apparecchi automatici;
c) la vendita per
corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione;
d) la vendita
presso il domicilio dei consumatori.
Art. 5(Classificazione
delle strutture commerciali)1. Il presente articolo definisce la classificazione delle strutture
commerciali; nell’ambito dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), possono essere determinate specificazioni alle
classificazioni, alla loro applicazione nonché mutare i limiti massimi di cui ai
commi 2 e 3 articolandoli per le diverse classificazioni merceologiche anche in
funzione di specifici obiettivi di sviluppo.
2. I settori merceologici, definiti sulla base della classificazione
ISTAT-ATECO91, sono i seguenti:
a) settore
alimentare e misto (alimentare e non alimentare);
b) settore
non alimentare beni per la persona: comprendente i prodotti non alimentari dei
settori 52.33 cosmetici e articoli di erboristeria, 52.42 abbigliamento, 52.43
calzature;
c) settore
non alimentare altri beni: 52.44 mobili
e articoli d’illuminazione, 52.45 elettrodomestici e apparecchi radio e
televisori, 52.46.1 ferramenta articoli per il fai da te, 52.47 libri e articoli
di cartoleria, 52.48 altri prodotti;
d) settore
non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico: comprendente i prodotti
non alimentari dei settori: 50.1 commercio autoveicoli, 52.46.3 articoli
igienico sanitari, 52.46.4 materiali per l’edilizia, 52.46.5 materiali
termoidraulici, 52.46.6 macchine attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il
giardinaggio, 52.48.8 natanti e accessori, nel caso in cui siano
commercializzati solo i prodotti di cui al presente settore. La superficie di
vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di
vendita come definita all’articolo 4, comma 1, lettera c).
3. Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le
seguenti:
a) esercizi
di vicinato: con superficie di vendita fino a
250 mq;
b)
medie strutture di vendita: con superficie di
vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così
articolate:
1. M1. medie
strutture di livello locale con superficie di
vendita da 251 fino a 600 mq;
2. M2. medie
strutture intermedie con superficie di vendita
da 601 a 1.500 mq;
3. M3. medie
strutture attrattive con superficie di vendita
da 1501 a 2500 mq.;
c) grandi strutture di vendita: con
superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così
articolate:
1. G1 grandi
strutture inferiori con superficie di vendita
da 2.501 a 4.500 mq;
2. G2 grandi strutture
superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq. fino a 15.000
mq.
4. Le
modalità insediative degli esercizi commerciali sono le
seguenti:
a) strutture
isolate: esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre
strutture commerciali con una superficie di vendita massima di 15.000
mq.;
b) centro
commerciale: costituito da un’insieme di più esercizi commerciali inseriti in
una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica
unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente con una superficie di vendita massima di 25.000 mq di cui almeno
il 20 per cento destinato a esercizi di vicinato;
c) area
commerciale integrata: un’area prevalentemente dedicata al commercio in cui
esistono o vengono progettate una pluralità di medie e grandi strutture di
vendita, anche insediate in unità edilizie autonome e realizzate in tempi
diversi, configurabili come complesso organico quanto a fruibilità per gli
utenti.
5. Gli
insediamenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma devono essere
previsti nella programmazione commerciale e dagli strumenti urbanistici dei
comuni e autorizzati secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 1,
lettere a) e b).
6. Sono definiti di
interesse locale i centri commerciali che, per collocazione e strutturazione,
non esercitano significativi effetti sulla rete distributiva di altri comuni
oltre a quello in cui sono insediati e che hanno una superficie di vendita
massima di 4.000 mq in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere
superiore alla categoria M3. Tali strutture verranno attivate secondo le
previsioni delle medie superfici.
Art. 6(Requisiti
di accesso all’attività) 1. L’esercizio,
in qualsiasi forma, di un’attività di commercio, anche se effettuata nei
confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in
possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali:
a) avere
frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio istituito
o riconosciuto dalla Regione Puglia, da un’altra Regione o dalle Province
autonome di Trento e Bolzano ovvero essere almeno in possesso di un diploma di
istituto secondario;
b) avere
esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività
di vendita all’ingrosso o al dettaglio o avere prestato la propria opera, per
almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività, in
qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o,
se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dall’iscrizione all’INPS.
Per gli esercenti
attività nel settore alimentare vengono definiti requisiti formativi
specifici.
2. In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui al
comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona
specificamente preposta all’attività commerciale.
3. Non possono
esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione:
a) coloro che
sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che
hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a
tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al
minimo edittale;
c) coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del
codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a
vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di
persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che
hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,
444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
e) coloro che
sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza.
4. L’accertamento
delle condizioni di cui al comma 3 è effettuato sulla base delle disposizioni
previste dall’articolo 688 del codice di procedura penale, dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’articolo 10-bis della
legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
5. Il divieto di esercizio dell’attività
commerciale, ai sensi del comma 3, permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo
estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
TITOLO 2PROGRAMMAZIONE
DELLE RETE DISTRIBUTIVA
Art. 7(Contenuti
dei documenti di programmazione)1. In
attuazione delle finalità di cui all’articolo 3, i documenti regionali di
programmazione della rete distributiva di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
a) e b), si articoleranno sulla base delle seguenti direttive:
a)
requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita.
Il documento deve
contenere:
1) Procedure per la valutazione delle domande di autorizzazione di
grandi strutture di vendita,che comprende:
1.1 modulistica e documentazione necessaria alla
presentazione della domanda;
1.2 procedure e funzionamento della Conferenza dei
servizi;
1.3 modalità di valutazione delle
domande;
1.4 criteri per la valutazione d’impatto dei
progetti d’insediamento;
2) Articolazione:
2.1 ulteriori specificazioni in relazione a quanto
previsto nell’articolo 5, in relazione alla specificità dei diversi settori,
tipologie e modalità insediative;
2.2 definizione e
semplificazione dell’iter autorizzativo per: strutture di interesse locale,
ampliamenti di modesta entità, strutture rientranti all’interno di aree aventi
normative o esigenze specifiche;
3)
Standard urbanistici: dotazione minima di parcheggi
privati pertinenziali, requisiti di accessibilità delle
strutture;
4)
Indicazioni ai Comuni: norme di raccordo fra la
programmazione comunale e sovracomunale, per l’individuazione delle aree
potenzialmente idonee all’insediamento di medie e grandi strutture di
vendita.
b) obiettivi di presenza e di sviluppo
per le grandi strutture di vendita. Il documento deve
contenere:
1) previsioni di grandi strutture di
vendita sul territorio regionale per: settore merceologico, classe dimensionale
e tipologia
insediativa;
2) indirizzi e obiettivi di espansione della rete distributiva che
ne garantiscano un equilibrio sul territorio. Le aree sovracomunali
configurabili come unico bacino di utenza sono identificate nel territorio delle
cinque province;
3) previsioni realizzate sulla base di
un’analisi delle esigenze dei consumatori e dell’offerta distributiva esistente
e/o autorizzata ancorché non attiva. Si intende confermata la validità dei nulla
osta comunque rilasciati sulla base di provvedimenti dei commissari ad acta
nominati dai tribunali amministrativi regionali, alla data di approvazione della
presente legge. Il rilascio delle relative autorizzazioni è da richiedere entro
novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è soggetto a
verifica, da parte del Comune, della presenza degli altri requisiti di
legge;
4) criteri per l’individuazione delle
priorità in caso di domande concorrenti.
2.
Gli
obiettivi di presenza hanno durata di tre anni dalla data della loro
approvazione e contengono le modalità di aggiornamento delle
previsioni.
Art. 8(Modalità
di apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi)1. L’apertura, il trasferimento di sede e
l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a
previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere
effettuati decorsi trenta giorni dall’invio della
comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1
il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 6;
b) di avere rispettato i regolamenti
locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi
e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni
d’uso;
c) il settore o i settori merceologici,
l’ubicazione e la superficie di vendita
dell’esercizio;
d) di aver rispettato il
CCNL.
3. L’apertura, il trasferimento di sede,
il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento della superficie di una
media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata
dal Comune competente per territorio.
4. L’apertura, il trasferimento
di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento della
superficie di un centro commerciale
necessita:
a) di
autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di
vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da
tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purché associati
per la creazione del centro commerciale;
b) di
autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli
esercizi al dettaglio presenti nel centro.
5. Nella domanda
per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra l’interessato
dichiara:
a) di essere in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 6;
b) il settore o i
settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita
dell’esercizio;
c) le eventuali
comunicazioni di cui all’articolo 9;
d) l’eventuale
documentazione richiesta ai sensi del comma 8 del presente
articolo.
6. Il Comune
adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle medie
strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta
giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi
accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte
le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione
amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche.
7. La domanda
di autorizzazione per grandi strutture di vendita è inoltrata al Comune, alla
Provincia e alla Regione ed è esaminata da una Conferenza di
servizi indetta dalla Regione, composta dai rappresentanti della Regione, della
Provincia e del Comune competente per territorio. Le deliberazioni della
Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti e il rilascio
dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della
Regione. Copia dell’autorizzazione deve essere trasmessa alla
Regione.
8. Le norme sulle procedure di
valutazione delle domande, anche nel caso di domande concorrenti, e sulla
documentazione necessaria alla presentazione sono contenute nella normativa di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e sono coordinate con quanto previsto
dall’articolo 16 (Procedure di verifica) della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dellimpatto
ambientale).
9. Le
procedure di valutazione sono volte a:
a) garantire
la trasparenza del procedimento e snellezza dell’azione
amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche;
b) garantire
l’insediamento in aree adeguate dal punto di vista urbanistico e
ambientale;
c) garantire
la concorrenza tra diverse aree di insediamento al fine di garantire la migliore
qualità degli insediamenti;
d) definire il
termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro il
quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il
provvedimento di diniego.
10. Alle riunioni
della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo
consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio e le OO.SS., più rappresentative a
livello regionale. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di
altra regione confinante, la Conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne
richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio
dell’autorizzazione.
11. La
chiusura, il trasferimento della gestione o della proprietà o la riduzione di
superficie di un esercizio commerciale sono soggetti a comunicazione da
effettuarsi al Comune competente per territorio. Nel caso di grandi strutture di
vendita copia della comunicazione deve essere inviata anche alla
Regione.
12.
L’attivazione dell’autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro un
anno dal rilascio per le medie strutture di vendita ed entro due anni per le
grandi strutture di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La
proroga viene concessa dal Comune competente per territorio, per le grandi
strutture di vendita previa riunione della Conferenza dei servizi di cui al
comma 7.
Art. 9(Concentrazioni
e accorpamenti di esercizi)1. In assenza
di strumenti comunali di programmazione sono sempre concesse, fino al
raggiungimento di una superficie di vendita massima di 1.500
mq.:
a)
lautorizzazione allapertura di una media struttura di vendita mediante
concentrazione di esercizi di vicinato operanti nello stesso comune da almeno
tre anni. La superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari
alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto
conto del numero degli esercizi concentrati o
accorpati;
b)
lautorizzazione allampliamento di una media struttura di vendita mediante
concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso
comune e operanti da almeno tre anni. La superficie massima dellampliamento
deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di
vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati e delle
superfici delle medie strutture concentrate o
accorpate.
2. E’ fatto
salvo il rispetto dei requisiti urbanistici e le dotazioni di
parcheggi.
3. I
criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per le medie strutture di vendita di cui all’articolo 15,
lettera b), possono inibire o modificare le possibilità previste al comma 1 del
presente articolo.
Art. 10(Gestione
di reparto)
1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più
reparti, fermo restando l’applicazione del contratto nazionale di lavoro e il
rispetto delle norme vigenti in materia, in relazione alla gamma dei prodotti
trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o più reparti, perché lo
gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, a un soggetto in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 6, dandone comunicazione al registro delle
imprese presso la Camera di commercio e al Comune.
2. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni, il titolare
risponde dell’attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare
comunicazione al Comune e alla Camera di commercio. La fattispecie non
costituisce caso di sub-ingresso.
Art. 11(Sub-ingresso)1. Il
trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per
atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità
dell’autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui
all’articolo 6 della presente legge.
2. La comunicazione di sub-ingresso è
presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro
sessanta giorni dall’atto di trasferimento della gestione o della titolarità
dell’esercizio.
3. In caso di
morte del titolare, l’autorizzazione è reintestata all’erede o agli eredi che ne
facciano comunicazione, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza
indicata dall’articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti
i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di
persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all’articolo 6 della presente
legge.
TITOLO 3DISPOSIZIONI
DI CARATTERE URBANISTICO
Art. 12(Pianificazione
territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali)1. I Comuni,
entro centottanta giorni dall’emanazione del provvedimento attuativo di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), individuano le aree idonee all’insediamento
di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in
conformità degli indirizzi generali di cui all’articolo 3, con particolare
riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse
articolazioni previste all’articolo 5.
2.
L’insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di
tipo M3 è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto
di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di
mitigazione ambientale, di miglioramento dell’accessibilità e/o di riduzione
dell’impatto socio economico, ritenute
necessarie.
Art. 13(Dotazione
di aree a parcheggio)1. I Comuni,
in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di
quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e
delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le dotazioni di aree
private destinate a parcheggio oltre
quelli di legge statale.
2. La
dotazione di aree private destinate a parcheggio è stabilita dal provvedimento
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), tenendo conto della dimensione, del
settore merceologico e della tipologia
insediativa nonché delle specificità dei centri storici e delle zone
urbanizzate.
3. I
requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a
seguito di modifiche della superficie di vendita, a qualunque titolo
intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca
dell’autorizzazione commerciale.
4. Al fine di
promuovere l’insediamento di attività commerciali nei centri storici e nelle
zone urbanizzate, il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
detta disposizioni particolari per tali aree in merito alla dotazione di
parcheggio.
5. Per gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree
private a parcheggio.
Art. 14(Correlazione
tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale)1. La presentazione della domanda di autorizzazione per medie o
grandi strutture di vendita deve avvenire in maniera coordinata alla richiesta
del relativo titolo edilizio. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1,
lett a), definisce le modalità di coordinamento tra i due
procedimenti.
2. Il rilascio del titolo edilizio avviene in maniera contestuale o
successiva al rilascio dell’autorizzazione
commerciale.
3.
L’autorizzazione amministrativa per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento
delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in
conformità degli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e
urbanistica e previa verifica delle condizioni
di compatibilità e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione
alla tipologia dell’esercizio insediato o risultante
dall’ampliamento.
TITOLO 4INDICAZIONI
AI COMUNI
Art. 15(Strumenti
comunali di programmazione e incentivazione)1. I Comuni, entro centottanta
giorni dall’emanazione del provvedimento attuativo di cui all’articolo 2, comma
1, lett. a), per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le
organizzazioni di cui all’articolo 2, comma 2, si dotano dei seguenti strumenti
:
a) documento
di valutazione del commercio con
i seguenti contenuti minimi:
1) un’analisi
della rete commerciale costituita almeno dalla quantificazione degli esercizi di
vicinato suddivisi per settore e dalla localizzazione e classificazione di
ciascuna media o grande struttura esistente;
2) un’analisi
delle previsioni del PRG vigente, consistente nella mappatura delle possibilità
di insediamento di strutture commerciali e delle relative condizioni normative e
requisiti di insediamento;
3) una
valutazione delle previsioni del PRG vigente rispetto ai criteri della presente
legge;
4)
l’individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo di cui agli
articoli 16 e 17 della presente legge.
Tale documento deve essere inviato alla
Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la Conferenza dei
servizi per il rilascio dell’autorizzazione per grandi strutture di vendita. In
assenza di tale provvedimento la Regione valuta l’autorizzazione sulla base dei
criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
b).
b) criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie
strutture di vendita e le strutture di interesse locale:
1) i criteri individuano, sulla base delle analisi di cui alla
lettera a) e dell’evoluzione della domanda di beni e servizi del Comune, i
parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente
idonee per l’insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di
interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici,
le tipologie dimensionali e le modalità insediative previste dall’articolo
5;
2) i criteri devono essere rivisti ogni tre anni sulla base
dell’evoluzione del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) e delle
potenzialità del mercato locale;
3) i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), definiscono
le modalità di verifica dell’influenza sovracomunale delle previsioni relative a
grandi strutture di interesse locale, medie strutture di vendita di tipo M3 e,
limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo
M2;
c) misure di
promozione e sviluppo del commercio nelle aree a vocazione commerciale
dei centri storici, delle aree
urbane,
dei centri di minor consistenza
demografica e
delle altre aree definite negli articoli 16
e 17.
Art. 16(Sviluppo
e promozione dei centri storici e delle aree urbane)1. I Comuni
individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti
urbanistici comunali, i centri storici e le aree urbane a consolidata presenza
commerciale da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al
commercio.
2. Ai fini di
cui al comma 1 il Comune può, all’interno dei provvedimenti di cui all’articolo
15 o con appositi progetti di valorizzazione commerciale, prevedere:
a) il divieto
di vendita di particolari merceologie o settori
merceologici;
b) la
possibilità di interventi in materia merceologica e qualitativa, anche
prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione
regionale;
c)
facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite straordinarie e di
occupazione di suolo pubblico nelle aree attigue ai pubblici
servizi;
d)
disposizioni particolari a tutela del patrimonio storico, artistico o
ambientale;
e) di
disporre misure di agevolazione tributaria e sostegno
finanziario.
3. I progetti
di valorizzazione commerciale di cui al comma 2 sono elaborati d’iniziativa del Comune
in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del
commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni
dei consumatori e sindacali.
4. Sono soggetti
interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su
aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti
e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, gli esercenti attività di
artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all’interno
dell’area individuata dal Comune.
5.
Nell’elaborazione del progetto il Comune esamina le politiche pubbliche riferite
all’area, la progettualità privata e l’efficacia degli strumenti normativi e
finanziari in atto, al fine del rilancio e qualificazione dell’area stessa e
dell’insieme di attività economiche in essa
presenti.
6. Il progetto di
valorizzazione commerciale può prevedere:
a) la
realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di rilevante
riorganizzazione della logistica;
b) l’attivazione
o la modifica di servizi urbani;
c) il riuso di
contenitori esistenti per l’insediamento di nuove attività o il potenziamento di
quelle esistenti anche attraverso l’insediamento di medie strutture di
vendita;
d) l’attuazione
di azioni di promozione;
e) l’individuazione di una struttura per la gestione coordinata
degli interventi sul territorio.
7. Il Comune, sulla base del progetto,
può:
a) incentivare la
qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento anche
attraverso: l’utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione o ridefinizione
dei requisiti urbanistici, facilitando, anche attraverso apposite disposizioni
urbanistiche o regolamentari, l’utilizzazione commerciale dei locali degli
edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti
igienico-edilizi;
b) vietare i
cambi di destinazione d’uso da attività commerciale, artigianale o pubblico
esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle
attività.
8. La Regione
coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da altre
leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti al fine di
assicurare le sinergie fra i diversi canali di
finanziamento.
Art. 17(Sviluppo
e rivitalizzazione dei centri di minor consistenza
demografica)1. Nei comuni
con popolazione residente inferiore a 5 mila abitanti, nelle frazioni e nelle
zone montane e insulari, individuate con atto della Provincia ove le stesse
ricadono, i Comuni possono dotarsi di appositi strumenti di promozione e
sviluppo della rete di vendita, comprendenti la possibilità di realizzazione di
centri polifunzionali di servizio.
2. I centri
polifunzionali possono prevedere la presenza in unica struttura, o complesso
unitario comunque rientrante entro i limiti delle medie strutture di tipo M1,
di:
a) attività
di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e
artigianali pugliesi;
b) servizi
per la promozione del territorio;
c) attività
di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e
telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare
in convenzione.
3. Per i
centri polifunzionali possono essere previste:
a)
l’esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e
festiva;
b)
l’esenzione da tributi locali e regionali.
4. I centri
polifunzionali sono promossi curando la massima accessibilità all’utenza e la
loro collocazione anche al servizio di più centri abitati circonvicini. Della
loro presenza è data idonea informazione agli utenti, anche mediante
segnalazione a distanza con apposita segnaletica
stradale.
5. Ai centri
polifunzionali è dato riconoscimento con provvedimento comunale comunicato alla
Regione.
6. La Regione
può intervenire con finanziamenti volti ad agevolarne la costituzione e il
funzionamento.
7. I Comuni
possono procedere all’autointestazione e contestuale cessione di azienda a terzi
di attività commerciali, assunte per finalità di servizio alla
collettività.
8. Con
appositi provvedimenti, la Giunta regionale definisce gli ulteriori adempimenti
necessari all’applicazione del presente articolo.
Art. 18(Orari
di apertura e di chiusura) 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico
degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione
degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei
criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori,
delle imprese del commercio e dei lavoratori
dipendenti.
2. Fatto salvo
quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio
possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore
sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente
determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non
superando comunque il limite delle dodici ore
giornaliere.
3. L’esercente è
tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del
proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione.
4. Gli esercizi
di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva
dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di
cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura
infrasettimanale.
5. Il Comune,
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, individua i
giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare
all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono quelli
del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso
degli altri mesi dell’anno. Ulteriori aperture possono essere definite in
accordo con le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
6. Nei comuni ad
economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte o nelle zone del
territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di
apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo di cui al comma
4.
7. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di
attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni
ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di
vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle
stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite di giornali; le
gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi
specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da
giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette,
videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli
da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali,
qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in
maniera esclusiva o prevalente, e le sale
cinematografiche.
8. Gli esercizi
del settore alimentare devono garantire l’apertura al pubblico in caso di più di
due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere
all’obbligo di cui al presente comma.
Art. 19(Pubblicità
dei prezzi) 1. I prodotti
esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del
locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui
banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben
leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con
altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando sono
esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un
unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi
organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo
dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le
merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui
quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova già impresso in maniera chiara
e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al
pubblico, sono esclusi dall’applicazione del comma
2.
4. Restano salve
le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita
al dettaglio per unità di misura.
Art. 20(Vendite
straordinarie) 1. Per vendite
straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine
stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre
condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri
prodotti.
2. Le vendite di
liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in
breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell’attività
commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale,
trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque
momento dell’anno, previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi
comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di
fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda,
suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo
periodo di tempo.
4. Le vendite
promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte
dei prodotti merceologici e per periodi di tempo
limitato.
5. Nelle vendite
disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere
espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque
esposto.
6. La Regione,
con le modalità di consultazione di cui all’articolo 2, comma 2, disciplina con apposito provvedimento: le
modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta
informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di
liquidazione e delle vendite di fine stagione.
TITOLO 5STRUMENTI
DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO
Art. 21(Osservatorio
regionale del commercio)1. E’
istituito l’Osservatorio regionale del commercio.
2.
L’Osservatorio regionale opera in raccordo con l’Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio
riferito all’entità e all’efficienza della rete
distributiva.
3. L’Osservatorio regionale persegue le seguenti
finalità:
a) realizzare
un sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione dei Comuni,
per l’utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle
comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all’Ufficio del registro delle
imprese;
b) valutare
l’andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione,
con particolare riguardo ai processi derivanti dall’entrata in vigore della
riforma di settore;
c) fornire le
basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del
commercio;
d) valutare
il grado di attuazione e l’efficacia degli interventi regionali in materia di
commercio;
e) promuovere
l’acquisizione, l’elaborazione e la diffusione delle statistiche per una
migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare
riferimento alla struttura dell’offerta, alla diffusione delle forme associative
e alla consistenza e articolazione delle associazioni di
categoria;
f) diffondere
l’informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplano il
coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme
consortili.
4. Il sistema
informativo regionale del commercio è finalizzato alla valutazione della
consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete
distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra le
varie parti del territorio e con la rete distributiva
nazionale.
5. Le
modalità per l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale,
nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei
rappresentanti degli enti locali, delle autonomie funzionali, delle
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori
dipendenti, sono stabilite con apposito provvedimento
attuativo.
6. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione,
entro il 30 marzo di ogni anno, la situazione dell’offerta commerciale del
Comune al 31 dicembre dell’anno precedente sulla base dei modelli forniti dalla
Regione.
Art. 22(Assistenza
tecnica alle piccole e medie imprese commerciali)1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle
imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la
diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i
processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi
aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevare il
livello tecnologico.
2. Al fine di
sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere
istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma
consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del
settore a livello provinciale e da altri soggetti
interessati.
3. I centri
svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione
e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione
economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari,
sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell’ambiente, igiene e sicurezza sul
lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto dei centri di cui al
comma 2, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli
esercizi commerciali.
4. Le amministrazioni comunali possono avvalersi dei centri medesimi
allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese
utenti.
5. Con apposito provvedimento sono
definiti:
a) i
requisiti affinché centri istituiti, anche in forma consortile, dalle
associazioni di categoria del commercio e dalle Camere di commercio possano
essere autorizzati a svolgere attività di assistenza
tecnica;
b) le
modalità di autorizzazione regionale ai centri le cui attività di assistenza
tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne
facciano richiesta;
c)
lindividuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in
relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese
commerciali;
d) ogni altra
disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei centri di
assistenza tecnica.
TITOLO 6FORME
SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
Art. 23(Spacci
interni) 1. La vendita di
prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di
militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di
coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al
Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti
al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica
via.
2. L’attività può
essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 6 della persona preposta alla
gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei
locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di
vendita.
Art. 24(Apparecchi
automatici) 1. La vendita dei
prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita
comunicazione al Comune competente per territorio.
2. L’attività può
essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 1.
3. Nella
comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti
di cui all’articolo 6, il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, se
l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l’osservanza
delle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita
mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in
modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di
un esercizio di vendita.
Art. 25(Vendita
per corrispondenza, televisione o altri sistemi di
comunicazione) 1. La vendita al dettaglio per
corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta
a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale. L’attività può essere iniziata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E’ vietato
inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E’
consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli
per il consumatore.
3. Nella
comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del
possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e il settore
merceologico.
4. Nei casi in
cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l’emittente
televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare
dell’attività è in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per
l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere
indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del
venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della
partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale
indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni
di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di
comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite
televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista
dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite
di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali.
Art. 26(Vendite
effettuate presso il domicilio dei consumatori) 1. La vendita al
dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei
consumatori è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha
la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L’attività può
essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 1.
3. Nella
comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui
all’articolo 6 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di
cui al comma 1, che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di
incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo
nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili
dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 6.
5. L’impresa di
cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate,
che deve ritirare non appena esse perdono i requisiti richiesti dall’articolo
6.
6. Il tesserino
di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato
annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato,
l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività
dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma
di quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di
vendita.
7. Le
disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di
operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino
di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l’imprenditore
che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo.
9. Alle vendite
di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali.
10. L’esibizione
o illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di qualsiasi altra forma di
propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei
quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro,
studio, cura o svago sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul
tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e
8.
TITOLO 7SANZIONI
E NORME FINALI
Art. 27(Sanzioni)1. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 6, 8 – commi 1, 2 e 3 - 18 comma 4 - 23, 24, 25 e 26 della
presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 2 mila 500 a euro 15 mila.
2. In caso di
particolare gravità o di recidiva la competente autorità comunale deve inoltre
disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non inferiore a
cinque e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica
qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche
se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
3. Le violazioni
alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 11 e alle altre disposizioni
contenute negli altri articoli della presente legge sono punite con la sazione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3 mila.
4.
L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il
titolare:
a) non inizia
l’attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del
rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo
proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende
l’attività per un periodo superiore a un anno;
c) non risulta
più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 6;
d) nel caso di
ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta
dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del comma
2.
5. La competente
autorità comunale ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il
titolare:
a) sospende
l’attività per un periodo superiore a un anno;
b) non risulta
più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 6, comma
1;
c) nel caso di
ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta
dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del comma
2.
6. In caso di
svolgimento abusivo dell’attività la competente autorità comunale ordina la
chiusura immediata dell’esercizio di vendita.
7. La competenza
per le violazioni di cui al presente articolo è del Comune nel quale hanno avuto
luogo. Allo stesso Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in
misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di
pagamento.
8. La Regione può richiedere al Comune la chiusura di un esercizio
non in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 ovvero la revoca
dell’autorizzazione rilasciata in maniera non conforme alla presente legge.
9. In caso di mancata attuazione di quanto previsto al comma
precedente la Regione, decorsi novanta giorni dalla richiesta, nomina un
commissario ad acta per l’attuazione dei necessari
provvedimenti.
Art. 28(Disposizioni
transitorie e finali)1. Le domande di
rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11
giugno 1971, n. 426, già trasmesse alla Giunta regionale per il prescritto nulla
osta alla data del 16 gennaio 1998, corredate a norma secondo l’attestazione del
responsabile del procedimento e che abbiano un giudizio amministrativo in corso
alla data del 31 gennaio 2003, sono esaminate secondo la procedura di cui al
comma 2.
2. Il proponente
presenta alla Regione, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione di conferma
dell’istanza impegnandosi contestualmente alla rinuncia a ogni azione legale e risarcitoria nei confronti
dell’ente, concernente l’iniziativa. La dichiarazione deve essere corredata di
certificazione del Comune il cui territorio è interessato dall’insediamento
comprovante la perdurante fattibilità dell’intervento dal punto di vista
urbanistico. Il dirigente competente verifica che l’istanza sia corredata
secondo le indicazioni del presente comma e provvede sulla medesima rilasciando
o negando il nulla osta nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della
predetta dichiarazione in deroga agli obiettivi di vendita di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b), ma in conformità a quelli vigenti al 16 gennaio
1998.
3. E’ vietato
l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso
e al dettaglio; resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività. Il
divieto non si applica ai prodotti del settore altri beni a basso impatto di cui
all’articolo 5.
4. Ai fini della
commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di
prodotti previsti da leggi speciali.
5. La presente
legge abroga la legge regionale 4 agosto 1999, n.
24, fatto salvo per quanto previsto nei commi
successivi.
6. Fino all’emanazione dei provvedimenti
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), rimane in vigore
quanto disposto in merito dalla legge regionale 4
agosto 1999, n. 24 e successive modificazioni e dalle conseguenti
normative attuative.
7. Sono abrogati
gli articoli 13 e 14 della legge regionale 11
dicembre 2000, n. 24.
8. Per il
commercio su aree pubbliche si continua ad applicare la legge regionale 24 luglio 2001, n.
18.
9. Fino
all’approvazione del provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), sono inammissibili le domande di autorizzazione per grandi strutture di
vendita.
10. Sono fatti
salvi gli effetti delle sospensioni già disposte con i regolamenti regionali 21 dicembre 2001, n. 11, 28 giugno 2002, n. 5, 23
dicembre 2002, n. 10, 28 gennaio 2003, n.
1, 18 aprile 2003, n. 3, 27 maggio 2003, n. 4, 30
giugno 2003, n. 5 e 30 luglio 2003, n.
8. Le domande comunque presentate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 20 marzo 2001, n. 4, devono
essere riproposte secondo le modalità definite nei provvedimenti attuativi di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
Disposizioni finali La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
|