Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 19 Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003
TITOLO 1Norme di assestamento e variazione al bilancio 2003
Art. 1Finalità. 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia
per lesercizio finanziario 2003, approvato con legge regionale 7 marzo 2003,
n. 5, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi
relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e allavanzo di
amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale
dellesercizio 2002, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle
esigenze gestionali di entrata e di spesa. 2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 260
milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per
lesercizio 2003 è rideterminato in euro 857.956.093,35 e destinato per la quota
incrementale al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e
obbligatorie.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono
lanalitica esposizione, per unità previsionale di base e per capitolo di
riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle
variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa
per effetto dellutilizzazione dellavanzo e delle operazioni di assestamento e
variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2Adeguamento dello stato di previsione dellentrata
e della spesa. 1. Per effetto delle variazioni di cui allarticolo 1, lammontare complessivo
dellentrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per
lesercizio finanziario 2003, risulta modificato in euro 15.841.987.152,04 in
termini di competenza e in euro 24.909.911.972,12 in termini di cassa per
lentrata e in euro 15.841.987.152,04 in termini di competenza e in euro
24.909.911.972,12 in termini di cassa per la spesa.
TITOLO 2Norme settoriali di rilievo finanziario
Art. 3Rifinanziamento e ristrutturazione debiti regionali
verso istituti di credito (1) 1. La Giunta regionale è autorizzata a rifinanziare o
ristrutturare, anche ricorrendo allestinzione anticipata, le passività che
comportino oneri eccessivi a carico del bilancio regionale per le mutate
condizioni del mercato finanziario. 2. Per le operazioni di cui al comma 1 è autorizzato il
pagamento delle penali contrattualmente previste nonché degli altri eventuali
oneri connessi al rifinanziamento o alla ristrutturazione. 3. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a contrarre
nuovi mutui o a emettere prestiti obbligazionari per un importo pari al debito
residuo maggiorato degli eventuali oneri derivanti dal rifinanziamento o dalla
ristrutturazione, aventi una scadenza finale massima di trentanni, e a un tasso
fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da
rifinanziare. La ristrutturazione può avvenire anche tramite strutture
finanziarie derivate che consentano un miglioramento delle condizioni economiche
e di rischio in essere. 4. Il servizio del debito relativo ai mutui, ai prestiti
obbligazionari e di ogni altra passività relativa alle operazioni di cui al
presente articolo è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio
bilancio, in appositi capitoli di spesa e per tutta la durata del debito
sottostante, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste
scadenze comprensive, ove necessario, degli oneri a copertura del rischio di
cambio. 5. Sulle somme di cui al comma 4 è istituito speciale vincolo a
favore dei beneficiari del pagamento ovvero dellente o degli enti creditizi
incaricati del servizio del debito. 6. In relazione al vincolo previsto al comma 5, la Giunta
regionale dà mandato al Tesoriere di provvedere, alle scadenze e con priorità
assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, al versamento in
favore dei beneficiari ovvero dellente o degli enti creditizi incaricati del
servizio di pagamento delle somme occorrenti per il servizio stesso.
7. A tal fine la Giunta regionale autorizza, altresì, il
Tesoriere ad accantonare, su alcune delle entrate acquisite dalla Regione, le
somme necessarie al servizio del debito, con specifico vincolo irrevocabile a
favore dei beneficiari ovvero dellente o degli enti creditizi incaricati del
servizio del debito. Nei casi in cui il gettito delle entrate assoggettate a
tale vincolo dovesse, per qualsiasi causa, venire meno o risultare insufficiente
al pagamento delle somme necessarie al servizio del debito, il Tesoriere
provvede ad accantonare tali somme sul totale complessivo delle entrate
regionali.
(1) Le disposizioni contenute nell'articolo 3 concernenti il rifinanziamento e la ristrutturazione dei debiti regionali verso gli istituti di credito, restano confermate e prorogate a tutto l'esercizio 2004 dalla l.r. 1/2004, art. 8
Art. 4Misure straordinarie di intervento finanziario al
sistema dei parchi scientifici e tecnologici della Regione Puglia. 1. È autorizzata la spesa di euro 3 milioni 355 mila per la
copertura della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata
Tecnopolis CSATA - SCARL. 2. È inoltre autorizzata la spesa di euro 769.461,50 per la
sottoscrizione, per il tramite della Società finanziaria regionale controllata
Finpuglia S.p.A., del capitale sociale della Società consortile per azioni
PASTIS C.N.R.S.M. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato il
trasferimento alle Società Tecnopolis-CSATA Scarl e Finpuglia rispettivamente
della somma di euro 3 milioni 355 mila ed euro 769.461,50.
4. Alla relativa spesa si fa fronte mediante apposito
stanziamento dellimporto complessivo di euro 4.124.461,50 sul capitolo di nuova
istituzione del bilancio regionale per lesercizio 2003, avente ad oggetto
Trasferimento per ricostituzione e sottoscrizione capitale sociale della
partecipata Tecnopolis CSATA e della società PASTIS C.N.R.S.M. (legge di
variazione al bilancio di previsione 2003).
Art. 5Norme integrative alla legge regionale 31 gennaio
2003, n. 2.(2) [1. La Giunta regionale, in sede di approvazione del
Programma operativo di cui allarticolo 8
della legge
regionale 31 gennaio 2003, n. 2, al fine di consentire la concreta
realizzazione dello stesso nel rispetto dei termini previsti dalla citata legge,
può, ove formalmente richiesto dal Commissario regionale, autorizzare il
finanziamento occorrente per tale operazione a titolo di anticipazione.
2. Ad avvenuta nomina del Commissario regionale ai sensi
dellarticolo 7,
comma 2, della L.R.
n. 2/2003, nonché a intervenuta approvazione del Programma operativo,
le anticipazioni saranno corrisposte entro il limite massimo complessivo di euro
2 milioni, da iscriversi in apposito capitolo di spesa di nuova istituzione.
3. Il Commissario regionale, successivamente allattuazione
del Programma operativo, provvederà, mediante adozione di specifico atto, alla
restituzione delle somme anticipate dalla Regione Puglia.]
(2) Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 2/2007
Art. 6Agenzia regionale del lavoro. 5. Ai predetti organi spetta unindennità onnicomprensiva massima lorda di carica pari a euro 110 mila per il Direttore generale e a euro 8 mila per ciascun componente del collegio sindacale incrementato del 20 per cento nei confronti del Presidente.
2. Le retribuzioni del personale esperto in servizio presso lAgenzia regionale del lavoro sono incrementate, in applicazione di specifico istituto contrattuale e secondo gli indici ISTAT di rivalutazione relativi agli anni 2000/2002, del 7,7 per cento.
Art. 7Misure di ripianamento passività pregresse
dellEnte Fiera di Foggia. 1. Ai fini del completamento delle operazioni di ripianamento
delle passività pregresse al 31 dicembre 1995 dellente Fiera di Foggia, già
avviate con larticolo 41
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20, secondo il programma di
risanamento approvato con Delib.G.R. n. 5215 del 1996, è autorizzata
liscrizione nel bilancio di previsione per lesercizio 2003 della somma di euro
592 mila occorrente per la copertura degli oneri finanziari connessi alle
operazioni di mutuo contratti dal predetto ente con gli istituti di credito.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà attribuito per
ciascuno degli anni ricompresi nel periodo di ammortamento dei mutui stessi,
entro i limiti complessivi di euro 2 milioni.
3. Lente Fiera di Foggia, beneficiario dei finanziamenti, deve
presentare allAssessorato al bilancio della Regione Puglia apposita istanza del
legale rappresentante, corredata di certificazione sottoscritta dal collegio dei
revisori dei conti, attestante la corrispondenza delle passività al 31 dicembre
1995 con gli stanziamenti previsti ai commi 1 e 2, a completamento del programma
di risanamento così come approvato dalla Giunta regionale.
Art. 8Disposizioni in materia di personale del servizio
sanitario regionale.(3) 1. Fermo restando il numero complessivo dei posti vigenti alla data del 29 settembre 2002 in ambito regionale e linvarianza della spesa relativa al personale dipendente per ciascuna azienda sanitaria, le aziende del Servizio sanitario regionale (SSR) adottano le dotazioni organiche a norma dellarticolo 34, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2002, n. 289 e delle disposizioni regionali in materia.
2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende ospedaliero-universitarie di Bari e Foggia possono integrare le dotazioni organiche complessive vigenti alla data del 29 settembre 2002 di un numero di unità fino a un massimo rispettivamente del 3 per cento e del 3 per cento (4) . Detta integrazione deve essere finalizzata allattuazione dei protocolli dintesa Università-Regione, delle unità di radioterapia, nonchè allattivazione del complesso chirurgico e dellemergenza e al potenziamento del settore trapianti dellazienda Policlinico consorziale. Le altre aziende sanitarie devono rispettare il limite numerico dei posti costituenti la dotazione organica vigente al 29 settembre 2002 così come definita ai sensi dell articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 e successive modificazioni.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, ai fini dellattuazione del riordino della rete ospedaliera di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n. 1429, può autorizzare le Aziende sanitarie locali (ASL), nelle quali insistono presidi ospedalieri che devono attivare discipline di nuova istituzione, a integrare la dotazione organica delle unità di personale del ruolo sanitario indispensabili ai fini delle suddette attivazioni. Lautorizzazione è concessa previa richiesta dellASL, nellambito del provvedimento di cui al comma 1, che deve contenere ed essere corredato di esplicita dichiarazione del Direttore generale, del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, del Dirigente dellArea economico-finanziaria, certificata dal Collegio sindacale, di rispetto dellequilibrio economico-finanziario di bilancio in relazione alle risorse assegnate con il provvedimento annuale di riparto del fondo sanitario regionale. Le autorizzazioni non possono superare il 3 per cento della dotazione organica dellASL richiedente. (5)
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono efficaci dopo lapprovazione degli stessi da parte della Giunta regionale, da effettuarsi entro novanta giorni dal ricevimento degli stessi.
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono consentite le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle aziende ed enti del SSR( (6) ) : a) ai sensi dellarticolo 34, comma 6, della l. 289/2002 e del regolamento per la ricollocazione e la mobilità del personale dipendente delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2003, n. 1117, i vincitori di concorso espletati con lapprovazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002 limitatamente alle figure professionali e discipline per le quali con disposizioni di legge regionale sono state previste deroghe al divieto di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla L.R.
n. 28/2000 e successive modificazioni; b) personale infermieristico nel numero corrispondente al 100 per cento delle cessazioni dal servizio intervenute negli anni 2001 e 2002 fino alla concorrenza massima del personale del ruolo sanitario a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2002; c) altro personale del ruolo sanitario o di altri ruoli con funzioni di assistenza diretta o addetto ai servizi di emergenza o operanti nel servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 50 per cento di tutte le cessazioni dal servizio intervenute negli anni 2001 e 2002 escluso il personale infermieristico di cui alla lettera b) ( (7) ) ; d) ulteriore personale infermieristico e altro personale del ruolo sanitario delle aziende ospedaliero-universitarie entro il limite del 3 per cento per Bari e del 2 per cento per Foggia di cui al comma 2 e per le finalità ivi indicate; e) personale infermieristico e altro personale del ruolo sanitario di cui al comma 3.
6. Le assunzioni di cui al comma 5, lettere b) e c), sono disposte al fine di garantire lattuazione della programmazione regionale con priorità per il riordino della rete ospedaliera, lassistenza domiciliare e gli altri servizi distrettuali. Le stesse sono effettuate previa autorizzazione della Giunta regionale a seguito di richiesta motivata corredata di certificazione del collegio sindacale circa il rispetto del limite invalicabile della spesa di cui al comma 1, fatte salve le deroghe nei limiti, nei vincoli e secondo le procedure previste dal presente articolo.
7. Ai sensi del comma 4 dellarticolo 3 della legge 16 novembre 2001, n. 405, le assunzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale di cui alle lettere a) e b), ivi comprese quelle disposte in deroga, sono effettuate in via subordinata rispetto alle procedure di mobilità del personale risultato in esubero in sede di attuazione del riordino della rete ospedaliera, fatti salvi i posti per la copertura dei quali risultano completate le procedure concorsuali entro la data di entrata in vigore della stessa l. 405/2001.
(3) Vedi anche il Titolo III della l.r. 14/2004 (4) Percentuale così elevata dalla l.r. 1/2005, art. 33. Vedi anche la l.r. 12/2005, art. 12 (5) Comma così modificato dalla l.r. 14/2004, art. 9 (6) Vedi anche la l.r. 1/2004, art. 19 (7) Il comma 3 dell’art. 33 della l.r. 1/2005 così dispone : “ Il personale di assistenza religiosa rientra nella categoria del personale di assistenza diretta di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), della l.r. 19/2003.”
Art. 9Norme in materia di autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie(8) 1. Nellesercizio della competenza regionale prevista
dallarticolo 1 del D.P.R. 14 gennaio 1997 in tema di autorizzazione sono
fissati i seguenti princìpi: a) nellambito del procedimento di autorizzazione e
accreditamento, avviato con la Delib.G.R. 23 dicembre 2002, n. 2238 e
Delib.G.R. 23 dicembre 2002, n. 2239 la Giunta regionale, entro il 31
ottobre 2003, adotta il documento contenente i requisiti per le autorizzazioni
nonché gli ulteriori requisiti per laccreditamento ; (10) b) entro la stessa data la Giunta regionale approva il disegno
di legge per la regolamentazione del procedimento di autorizzazione e
accreditamento; c) per le strutture pubbliche, nelle quali laccreditamento
istituzionale è obbligatorio, il procedimento di autorizzazione e accreditamento
è unificato; d) ai sensi dellarticolo 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, laccreditamento in
eccesso è previsto solo per le strutture private di ricovero per acuti ed è
fissato nel limite massimo del 15 per cento del fabbisogno di posti letto
privati accreditabili, di cui alla Delib.G.R. n. 1087/2002 e alla Delib.G.R.
n.1429/2002, fermo restando che il volume di attività da porre a carico del
Servizio sanitario nazionale non deve, in ogni caso, essere superiore rispetto a
quello programmato per il settore privato, con riferimento ai posti letto
individuati con le predette deliberazioni di Giunta regionale; e) le aziende sanitarie pubbliche, gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) pubblici e privati e gli enti
ecclesiastici, ivi compreso lex ospedale psichiatrico di Bisceglie e Foggia,
sono tenuti ad adeguare ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi,
come individuati nella deliberazione di cui alla lettera a), le strutture
sanitarie, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui alla Delib.G.R. n.
1087/2002 e alla Delib.G.R. n. 1429/2002, entro i termini indicati ai commi 2 e
3. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), le aziende, gli istituti ed
enti di cui al comma 1 predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di cui
al presente articolo. 3. Lattuazione del piano di adeguamento di cui al comma 2 deve
essere comunque garantita entro il termine massimo di cinque anni dalla data in
cui il piano stesso è stato approvato dalla Giunta regionale.
4. Nelle more del procedimento di cui al comma 3, le aziende
sanitarie pubbliche, gli istituti ed enti di cui alla lettera e) garantiscono
lattuazione del piano di riordino di cui alla Delib.G.R. n. 1087/2002 e alla
Delib.G.R. n. 1429/2002 in regime di transitorio accreditamento nel rispetto dei
limiti di remunerazione delle prestazioni stabilite nei documenti annuali di
indirizzo economico funzionale. Per lesercizio delle attività sanitarie, le
strutture di nuova realizzazione devono, comunque, essere in possesso dei
requisiti di cui alla lettera a) del comma 1.. (9)
(10) Vedi anche, per la rimodulazione e riorganizzazione dei posti letto della U.O.
di medicina interna (unità oncologica) dell'ospedale di Casarano, il
reg.
19 giugno 2006, n. 8. (8) Vedi anche la l.r. 8/2004, art. 3 (9) Vedi anche il regolamento regionale n. 16/2005
Art. 10Disposizioni in ordine alle tariffe per le
prestazioni di ricovero. 1. A decorrere dal 1° luglio 2003 il comma 2 dellarticolo 20
della L.R.
n. 28/2000 è abrogato.
Art. 11Misure in materia urbanistica. 1. Il divieto previsto dallarticolo 5,
comma 1, della legge
regionale 11 settembre 1986,
n.19, , non si applica per gli interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ex decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, per i quali venga rilasciata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, lautorizzazione paesaggistica.
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione di atto dobbligo ricevuto dal Segretario comunale competente, relativo allasservimento al manufatto consentito, dellarea che ha espresso le relative volumetrie.
3. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell articolo 3
della L.R.
n. 2/2003 (11) non si applicano ai procedimenti di variante urbanistica relativi ai piani regolatori ASI e agglomerati industriali già adottati alla data di entrata in vigore della citata l.r. 2/2003, i quali restano disciplinati dalla normativa precedente.
(11) La l.r. 2/2003 è stata abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 12Tutela alberi di piazze, viali e dimore
storiche. 1. Allalbo dei monumenti vegetazionali istituito con larticolo 30,
comma 1, della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14, sono iscritti anche gruppi di
alberature quando questi rappresentano nella loro complessità e interezza
elemento caratterizzante di piazze, viali o dimore pubbliche e private di
elevato interesse storico, artistico o culturale per il territorio di
pertinenza. (12)
(12) L’art. 30 della lr.14/2001 è stato sostituito dalla l.r. 14/2007, art. 18.
Art. 13Modifica articolo 45 legge regionale 21 maggio
2002, n. 7. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 3 dellarticolo 45 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, è così sostituito: 3. I proventi di cui allaliquota già destinata alla Regione dallarticolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono utilizzati per il finanziamento delle opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli oneri finanziari rivenienti dagli impegni già assunti in forza dellarticolo 53 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14.
Art. 14Disposizioni in materia di Consorzi di
bonifica.(13) [1. Fino allapprovazione della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e comunque fino al 31 dicembre 2003, i termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati, di cui allarticolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, sono sospesi.
2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, è prorogato il Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica di Stornara e Tara, Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento Li Foggi. ]
(13) Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c. 1, lett. j)
Art. 15Contributo a titolo di anticipazione ai Consorzi di
bonifica.(14) 1. In considerazione dei mancati introiti dei Consorzi di
bonifica a seguito dellattuazione dellarticolo 16
della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4, lo stanziamento previsto al
capitolo 112095, quale concorso regionale nelle spese consortili, di cui
allarticolo 16
della L.R.
n. 54/1980, viene incrementato di euro 7 milioni 500 mila. 2. Il finanziamento di cui al comma 1 viene erogato, in
proporzione ai minori introiti subìti in relazione alla contribuenza, a titolo
di anticipazione, a condizione che siano stati presentati dai Consorzi di
bonifica i conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari 2002 e precedenti.
3. I Consorzi sono obbligati a presentare, entro e non oltre il
31 ottobre 2003, i nuovi piani di contribuenza ai sensi dellarticolo 16,
comma 3, della L.R.
n. 4/2003 e in applicazione della successiva delibera esplicativa
adottata dalla Giunta regionale. 4. Qualora i Consorzi di bonifica non ottemperino a quanto
previsto ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale dispone, con
proprio provvedimento e su proposta dellAssessore allagricoltura, lo
scioglimento degli organi amministrativi e la nomina di un commissario presso
lente inadempiente.
5. I Consorzi di bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi
ruoli da emettere sulla base dei piani di contribuenza previsti dallarticolo
16
della L.R.
n. 4/2003, provvederanno alla restituzione delle somme anticipate
dalla Regione Puglia.
(14) Ai sensi del comma 4, lett. b) dell’art. 8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al presente articolo sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo articolo 8 dispone che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica
Art. 16Modifica dellarticolo 16 della legge regionale 29
giugno 1992, n.15.
Art. 17Proroga termini degli organi delle A.P.T. 1. Ove alla scadenza degli organi delle Aziende di promozione turistica (APT) delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto non sia stato insediato il Direttore generale dellAgenzia regionale del turismo (ARET), le stesse sono commissariate dalla Giunta regionale per una durata massima di un anno e i Presidenti e i Consigli di amministrazione sono dichiarati decaduti. ((15) )
(15) Comma così modificato dalla l.r. 12/2005, art. 10, comma 1. Con lo stesso articolo, comma 2, è stato disposto che:“All’atto del commissariamento delle APT, la Giunta regionale provvede alla nomina dei nuovi Collegi dei revisori. Successivamente con la l.r. 39/2006, art. 18 i soggetti di cui al presente articolo sono stati prorogati nelle loro funzioni fino al 30 settembre 2007.
Art. 18Contributo per la costituzione del fondo di
gestione della Fondazione Ente lirico sinfonica. 1. In considerazione dellavvenuta costituzione della
Fondazione Ente lirico sinfonica, ai sensi degli articoli1
e 4
della legge
regionale 30 aprile 1980, n. 34, la Giunta regionale è
autorizzata a erogare, in adesione a quanto previsto dallarticolo 8, comma 5,
dello Statuto della Fondazione, un contributo ordinario annuo di gestione di
euro 30 mila.
2. Ai fini di cui al comma 1, viene stanziata la somma di euro
30 mila su apposito capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione
dellesercizio 2003 della Regione Puglia. Allegati omissis
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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