Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 19 Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003
TITOLO 1NORME DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO
2003
Art. 1(Finalità) 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2003, approvato con legge
regionale 7 marzo 2003, n. 5, sono introdotte le variazioni necessarie ad
assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di
cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto
generale dell’esercizio 2002, nonché le variazioni ritenute necessarie in
relazione alle esigenze gestionali di entrata e di
spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 260 milioni al
competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per
l’esercizio 2003 è rideterminato in euro 857.956.093,35 e destinato per la quota
incrementale al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e
obbligatorie.
3. Gli allegati A e B alla presente legge
contengono l’analitica esposizione, per unità previsionale di base e per
capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati
e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e
cassa per effetto dell’utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di
assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2(Adeguamento dello stato di
previsione dell’entrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di
cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello
stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, risulta
modificato in euro 15.841.987.152,04 in termini di competenza e in euro
24.909.911.972,12 in termini di cassa per l’entrata e in euro 15.841.987.152,04
in termini di competenza e in euro 24.909.911.972,12 in termini di cassa per la
spesa.
TITOLO 2NORME
SETTORIALI DI RILIEVO
FINANZIARIO
Art. 3(Rifinanziamento e ristrutturazione debiti regionali verso istituti
di credito) 1. La Giunta
regionale è autorizzata a rifinanziare o ristrutturare, anche ricorrendo
all’estinzione anticipata, le passività che comportino oneri eccessivi a carico
del bilancio regionale per le mutate condizioni del mercato
finanziario.
2. Per le
operazioni di cui al comma 1 è autorizzato il pagamento delle penali
contrattualmente previste nonché degli altri eventuali oneri connessi al
rifinanziamento o alla ristrutturazione.
3. A tal fine
la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o a emettere prestiti
obbligazionari per un importo pari al debito residuo maggiorato degli eventuali
oneri derivanti dal rifinanziamento o dalla ristrutturazione, aventi una
scadenza finale massima di trent’anni, e a un tasso fisso o variabile annuo
iniziale non superiore a quello dei mutui da rifinanziare. La ristrutturazione
può avvenire anche tramite strutture finanziarie derivate che consentano un
miglioramento delle condizioni economiche e di rischio in
essere.
4. Il servizio
del debito relativo ai mutui, ai prestiti obbligazionari e di ogni altra
passività relativa alle operazioni di cui al presente articolo è garantito dalla
Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa
e per tutta la durata del debito sottostante, delle somme occorrenti per
effettuare i pagamenti alle previste scadenze comprensive, ove necessario, degli
oneri a copertura del rischio di cambio.
5. Sulle somme
di cui al comma 4 è istituito speciale vincolo a favore dei beneficiari del
pagamento ovvero dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del
debito.
6. In
relazione al vincolo previsto al comma 5, la Giunta regionale dà mandato al
Tesoriere di provvedere, alle scadenze e con priorità assoluta rispetto alle
altre spese di natura obbligatoria, al versamento in favore dei beneficiari
ovvero dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di pagamento
delle somme occorrenti per il servizio stesso.
7. A tal fine
la Giunta regionale autorizza, altresì, il Tesoriere ad accantonare, su alcune
delle entrate acquisite dalla Regione, le somme necessarie al servizio del
debito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dei beneficiari ovvero
dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del debito. Nei casi in
cui il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse, per qualsiasi
causa, venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie
al servizio del debito, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul
totale complessivo delle entrate regionali.
Art. 4(Misure straordinarie di intervento finanziario al sistema dei
parchi scientifici e tecnologici della Regione Puglia) 1. E’
autorizzata la spesa di euro 3 milioni 355 mila per la copertura della quota di
ricostituzione del capitale sociale della partecipata Tecnopolis CSATA –
SCARL.
2. E’ inoltre
autorizzata la spesa di euro 769.461,50 per la sottoscrizione, per il tramite
della Società finanziaria regionale controllata Finpuglia s.p.a., del capitale
sociale della Società consortile per azioni PASTIS
C.N.R.S.M..
3. Per le
finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato il trasferimento alle Società
Tecnopolis-CSATA Scarl e Finpuglia rispettivamente della somma di euro 3 milioni
355 mila ed euro 769.461,50.
4. Alla
relativa spesa si fa fronte mediante apposito stanziamento dell’importo
complessivo di euro 4.124.461,50 sul capitolo di nuova istituzione del bilancio
regionale per l’esercizio 2003, avente ad oggetto “Trasferimento per
ricostituzione e sottoscrizione capitale sociale della partecipata Tecnopolis
CSATA e della società PASTIS C.N.R.S.M. (legge di variazione al bilancio di
previsione 2003)”.
Art. 5(Norme integrative alla legge regionale
31 gennaio 2003, n. 2) 1. La Giunta
regionale, in sede di approvazione del Programma operativo di cui all’articolo 8
della legge regionale 31 gennaio 2003, n. 2,
al fine di consentire la concreta realizzazione dello stesso nel rispetto dei
termini previsti dalla citata legge, può, ove formalmente richiesto dal
Commissario regionale, autorizzare il finanziamento occorrente per tale
operazione a titolo di anticipazione.
2. Ad avvenuta
nomina del Commissario regionale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 2/2003, nonché a intervenuta approvazione del
Programma operativo, le anticipazioni saranno corrisposte entro il limite
massimo complessivo di euro 2 milioni, da iscriversi in apposito capitolo di
spesa di nuova istituzione.
3. Il
Commissario regionale, successivamente all’attuazione del Programma operativo,
provvederà, mediante adozione di specifico atto, alla restituzione delle somme
anticipate dalla Regione Puglia.
Art. 6(Agenzia
regionale del lavoro) 1. Il comma 5
dell’articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1999,
n. 19, è così integrato:
“5. Ai predetti organi spetta un’indennità onnicomprensiva massima
lorda di carica pari a euro 110 mila per il Direttore generale e a euro 8 mila
per ciascun componente del collegio sindacale incrementato del 20 per cento nei
confronti del Presidente”.
2. Le
retribuzioni del personale esperto in servizio presso l’Agenzia regionale del
lavoro sono incrementate, in applicazione di specifico istituto contrattuale e
secondo gli indici ISTAT di rivalutazione relativi agli anni 2000/2002, del 7,7
per cento.
Art. 7(Misure di
ripianamento passività pregresse dell’Ente Fiera di Foggia) 1. Ai fini del
completamento delle operazioni di ripianamento delle passività pregresse al 31
dicembre 1995 dell’ente Fiera di Foggia, già avviate con l’articolo 41 della
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20,
secondo il programma di risanamento approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 5215 del 1996, è autorizzata l’iscrizione nel bilancio di
previsione per l’esercizio 2003 della somma di euro 592 mila occorrente per la
copertura degli oneri finanziari connessi alle operazioni di mutuo contratti dal
predetto ente con gli istituti di credito.
2. Il
finanziamento di cui al comma 1 sarà attribuito per ciascuno degli anni
ricompresi nel periodo di ammortamento dei mutui stessi, entro i limiti
complessivi di euro 2 milioni.
3. L’ente
Fiera di Foggia, beneficiario dei finanziamenti, deve presentare all’Assessorato
al bilancio della Regione Puglia apposita istanza del legale rappresentante,
corredata di certificazione sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti,
attestante la corrispondenza delle passività al 31 dicembre 1995 con gli
stanziamenti previsti ai commi 1 e 2, a completamento del programma di
risanamento così come approvato dalla Giunta regionale.
Art. 8(Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario
regionale) 1. Fermo
restando il numero complessivo dei posti vigenti alla data del 29 settembre 2002
in ambito regionale e l’invarianza della spesa relativa al personale dipendente
per ciascuna azienda sanitaria, le aziende del Servizio sanitario regionale
(SSR) adottano le dotazioni organiche a norma dell’articolo 34, commi 1 e 2,
della legge 23 dicembre 2002, n. 289 e delle disposizioni regionali in
materia.
2. Ai fini di
cui al comma 1, le aziende ospedaliero-universitarie di Bari e Foggia possono
integrare le dotazioni organiche complessive vigenti alla data del 29 settembre
2002 di un numero di unità fino a un massimo rispettivamente del 3 per cento e
del 2 per cento. Detta integrazione deve essere finalizzata all’attuazione dei
protocolli d’intesa Università-Regione, delle unità di radioterapia, nonchè
all’attivazione del complesso chirurgico e dell’emergenza e al potenziamento del
settore trapianti dell’azienda Policlinico consorziale. Le altre aziende
sanitarie devono rispettare il limite numerico dei posti costituenti la
dotazione organica vigente al 29 settembre 2002 così come definita ai sensi
dell’articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 e successive
modificazioni.
3. In deroga a
quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, ai fini dell’attuazione
del riordino della rete ospedaliera di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale 2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n. 1429, può autorizzare
le Aziende sanitarie locali (ASL), nelle quali insistono presidi ospedalieri che
devono attivare discipline di nuova istituzione, a integrare la dotazione
organica delle unità di personale del ruolo sanitario indispensabili ai fini
delle suddette attivazioni. L’autorizzazione è concessa previa richiesta
dell’ASL, nell’ambito del provvedimento di cui al comma 1, che deve contenere ed
essere corredato di esplicita dichiarazione del Direttore generale, del
Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, del Dirigente dell’Area
economico-finanziaria, certificata dal Collegio sindacale, di rispetto
dell’equilibrio economico-finanziario di bilancio in relazione alle risorse
assegnate con il provvedimento annuale di riparto del fondo sanitario regionale.
Le autorizzazioni non possono superare il 3 per cento della dotazione organica
dell’ASL richiedente e, per l’insieme delle ASL autorizzate, l’1 per cento del
monte salari determinato complessivamente su base regionale alla data del 31
dicembre 1999.
4. I
provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono efficaci dopo l’approvazione degli
stessi da parte della Giunta regionale, da effettuarsi entro novanta giorni dal
ricevimento degli stessi.
5. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge sono consentite le seguenti
assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle aziende ed enti del
SSR:
a) ai sensi dell’articolo 34, comma 6, della l. 289/2002 e del
regolamento per la ricollocazione e la mobilità del personale dipendente delle
aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di
ristrutturazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio
2003, n. 1117, i vincitori di concorso espletati con l’approvazione della
relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002
limitatamente alle figure professionali e discipline per le quali con
disposizioni di legge regionale sono state previste deroghe al divieto di
assunzioni a tempo indeterminato di cui alla l.r.
28/2000 e successive modificazioni;
b) personale infermieristico nel numero corrispondente al 100 per
cento delle cessazioni dal servizio intervenute negli anni 2001 e 2002 fino alla
concorrenza massima del personale del ruolo sanitario a tempo determinato in
servizio al 31 dicembre 2002;
c) altro personale del ruolo sanitario o di altri ruoli con funzioni
di assistenza diretta o addetto ai servizi di emergenza o operanti nel servizio
di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 50 per cento di
tutte le cessazioni dal servizio intervenute negli anni 2001 e 2002 escluso il
personale infermieristico di cui alla lettera b);
d) ulteriore personale infermieristico e altro personale del ruolo
sanitario delle aziende ospedaliero-universitarie entro il limite del 3 per
cento per Bari e del 2 per cento per Foggia di cui al comma 2 e per le finalità
ivi indicate;
e) personale infermieristico e altro personale del ruolo sanitario
di cui al comma 3.
6. Le
assunzioni di cui al comma 5, lettere b) e c), sono disposte al fine di
garantire l’attuazione della programmazione regionale con priorità per il
riordino della rete ospedaliera, l’assistenza domiciliare e gli altri servizi
distrettuali. Le stesse sono effettuate previa autorizzazione della Giunta
regionale a seguito di richiesta motivata corredata di certificazione del
collegio sindacale circa il rispetto del limite invalicabile della spesa di cui
al comma 1, fatte salve le deroghe nei limiti, nei vincoli e secondo le
procedure previste dal presente articolo.
7. Ai sensi
del comma 4 dell’articolo 3 della legge 16 novembre 2001, n. 405, le assunzioni
di cui al presente articolo, con esclusione del personale di cui alle lettere a)
e b), ivi comprese quelle disposte in deroga, sono effettuate in via subordinata
rispetto alle procedure di mobilità del personale risultato in esubero in sede
di attuazione del riordino della rete ospedaliera, fatti salvi i posti per la
copertura dei quali risultano completate le procedure concorsuali entro la data
di entrata in vigore della stessa l. 405/2001.
Art. 9(Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie) 1.
Nell’esercizio della competenza regionale prevista dall’articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in tema di autorizzazione sono
fissati i seguenti principi:
a)
nell’ambito del procedimento di autorizzazione e accreditamento, avviato con le
deliberazioni n. 2238 e n. 2239 del 23 dicembre 2002, la Giunta regionale, entro
il 31 ottobre 2003, adotta il documento contenente i requisiti per le
autorizzazioni nonché gli ulteriori requisiti per
l’accreditamento;
b) entro la
stessa data la Giunta regionale approva il disegno di legge per la
regolamentazione del procedimento di autorizzazione e
accreditamento;
c) per le
strutture pubbliche, nelle quali l’accreditamento istituzionale è obbligatorio,
il procedimento di autorizzazione e accreditamento è
unificato;
d) ai sensi
dell’articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, l’accreditamento in eccesso è previsto solo per le
strutture private di ricovero per acuti ed è fissato nel limite massimo del 15
per cento del fabbisogno di posti letto privati accreditabili, di cui alle
deliberazioni della Giunta regionale n. 1087/2002 e n.1429/2002, fermo restando
che il volume di attività da porre a carico del Servizio sanitario nazionale non
deve, in ogni caso, essere superiore rispetto a quello programmato per il
settore privato, con riferimento ai posti letto individuati con le predette
deliberazioni di Giunta
regionale;
e) le aziende
sanitarie pubbliche, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) pubblici e privati e gli enti ecclesiastici, ivi compreso l’ex ospedale
psichiatrico di Bisceglie e Foggia, sono tenuti ad adeguare ai requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi, come individuati nella deliberazione
di cui alla lettera a), le strutture sanitarie, ivi compresi i presidi
ospedalieri di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1087/2002 e n.
1429/2002, entro i termini indicati ai commi 2 e3.
2. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), le aziende, gli istituti ed enti di cui al comma 1
predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di cui al presente
articolo.
3.
L’attuazione del piano di adeguamento di cui al comma 2 deve essere comunque
garantita entro il termine massimo di cinque anni dalla data in cui il piano
stesso è stato approvato dalla Giunta regionale.
4. Nelle more
del procedimento di cui al comma 3, le aziende sanitarie pubbliche, gli istituti
ed enti di cui alla lettera e) garantiscono l’attuazione del piano di riordino
di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1087/2002 e n. 1429/2002 in
regime di transitorio accreditamento nel rispetto dei limiti di remunerazione
delle prestazioni stabilite nei documenti annuali di indirizzo economico
funzionale. Per l’esercizio delle attività sanitarie, le strutture di nuova
realizzazione devono, comunque, essere in possesso dei requisiti di cui alla
lettera a) del comma 1.
Art. 10(Disposizioni in ordine alle tariffe per le prestazioni di
ricovero) 1. A decorrere dal 1° luglio 2003
il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 28/2000
è abrogato.
Art. 11(Misure in materia
urbanistica) 1. Il divieto
previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge
regionale 11 settembre 1986, n.19, non si applica per gli interventi in
zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ex decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.490, per i quali venga rilasciata, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, l’autorizzazione paesaggistica.
2. Il secondo
comma dell’articolo 29 della legge regionale 31
maggio 1980, n. 56, è così modificato:
“Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla
trascrizione di atto d’obbligo ricevuto dal Segretario comunale competente,
relativo all’asservimento al manufatto consentito, dell’area che ha espresso le
relative volumetrie”.
3. Le
disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell’articolo 3 della l.r. 2/2003 non si applicano ai procedimenti di
variante urbanistica relativi ai piani regolatori ASI e agglomerati industriali già adottati alla data di entrata
in vigore della citata l.r. 2/2003, i quali
restano disciplinati dalla normativa precedente.
Art. 12(Tutela alberi di piazze, viali e dimore
storiche) 1. All’albo dei monumenti vegetazionali istituito con l’articolo 30,
comma 1, della legge regionale 31 maggio 2001, n.
14, sono iscritti anche gruppi di alberature quando questi rappresentano
nella loro complessità e interezza elemento caratterizzante di piazze, viali o
dimore pubbliche e private di elevato interesse storico, artistico o culturale
per il territorio di pertinenza.
Art. 13(Modifica articolo 45 legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7) 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 3 dell’articolo 45
della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, è
così sostituito:
“3. I proventi di cui all’aliquota già
destinata alla Regione dall’articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, sono utilizzati per il finanziamento delle opere di cui
al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli oneri finanziari rivenienti
dagli impegni già assunti in forza dell’articolo 53 della legge regionale 6 maggio 1998, n.
14
Art. 14(Disposizioni
in materia di Consorzi di bonifica) 1. Fino
all’approvazione della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia
di Consorzi di bonifica e comunque fino al 31 dicembre 2003, i termini per il
rinnovo del Consiglio dei delegati, di cui all’articolo 28 della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54, sono sospesi.
2. Per effetto
del disposto di cui al comma 1, è prorogato il Consiglio dei delegati dei
Consorzi di bonifica di Stornara e Tara, Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento Li
Foggi.
Art. 15(Contributo a
titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica) 1. In
considerazione dei mancati introiti dei Consorzi di bonifica a seguito
dell’attuazione dell’articolo 16 della legge regionale
7 marzo 2003, n. 4, lo stanziamento previsto al capitolo 112095,
quale concorso regionale nelle spese consortili, di cui all’articolo 16 della
l.r. 54/1980, viene incrementato di euro
7 milioni 500 mila.
2. Il
finanziamento di cui al comma 1 viene erogato, in proporzione ai minori introiti
subiti in relazione alla contribuenza, a titolo di anticipazione, a condizione
che siano stati presentati dai Consorzi di bonifica i conti consuntivi relativi
agli esercizi finanziari 2002 e precedenti.
3. I Consorzi
sono obbligati a presentare, entro e non oltre il 31 ottobre 2003, i nuovi piani
di contribuenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della l.r.
4/2003 e in applicazione della successiva delibera esplicativa
adottata dalla Giunta regionale.
4. Qualora i
Consorzi di bonifica non ottemperino a quanto previsto ai commi 2 e 3, il
Presidente della Giunta regionale dispone, con proprio provvedimento e su
proposta dell’Assessore all’agricoltura, lo scioglimento degli organi
amministrativi e la nomina di un commissario presso l’ente
inadempiente.
5. I Consorzi
di bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli da emettere sulla base dei
piani di contribuenza previsti dall’articolo 16 della l.r.
4/2003, provvederanno alla restituzione delle somme anticipate dalla
Regione Puglia.
Art. 16(Modifica
dell’articolo 16 della legge
regionale 29 giugno 1992, n.15) 1. Le
disposizioni di cui all’articolo 16 della legge
regionale 29 giugno 1992, n.15 e successive modificazioni e
integrazioni sono applicate anche per l’ex CEDUC di Gallipoli, trasferito per
effetto della legge
regionale 12 luglio 2002, n.13.
Art. 17(Proroga
termini degli organi delle APT) 1. Ove alla
scadenza degli incarichi degli organi delle Aziende di promozione turistica
(APT) delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto non sia stato
insediato il Direttore generale dell’Agenzia regionale del turismo (ARET), gli
stessi sono prorogati fino all’insediamento dello stesso al fine di assicurare
l’ordinaria amministrazione.
Art. 18(Contributo
per la costituzione del fondo di gestione della Fondazione “Ente lirico
sinfonica”) 1. In
considerazione dell’avvenuta costituzione della Fondazione “Ente lirico
sinfonica”, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge
regionale 30 aprile 1980, n. 34, la Giunta regionale è autorizzata a
erogare, in adesione a quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, dello Statuto
della Fondazione, un contributo ordinario annuo di gestione di euro 30
mila.
2. Ai fini di
cui al comma 1, viene stanziata la somma di euro 30 mila su apposito capitolo di
nuova istituzione del bilancio di previsione dell’esercizio 2003 della Regione
Puglia.
Disposizioni finali La presente
legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
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