Regolamento Regionale 3 ottobre 2001, n. 7 "Attività di tassidermia e di imbalsamazione" art. 60 - comma 1 - l.r. n. 27/98
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto lart. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione
dei Regolamenti Regionali;
Visto lart. 60 - 1° comma della
L.R. n. 27 del 13/8/1998 Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dellattività venatoria;
Vista la deliberazione di G.R. n.
1155 del 3.8.2001 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
Regolamento relativo all Attività di Tassidermia e di Imbalsamazione - art. 60
- comma 1 - L.R. n. 27/98;
EMANA
Il seguente
regolamento:
Art. 1Finalità. 1. Il presente regolamento, in attuazione dellart. 60
comma 1 L.R.
n. 27/1998, disciplina lattività di tassidermia e imbalsamazione e la
detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. Le funzioni amministrative relative a tali attività sono
delegate alle province territorialmente competenti.
Art. 2Autorizzazioni. 1. Lesercizio dellattività di tassidermia e di imbalsamazione
è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia
territorialmente competente a persone nominativamente indicate, previa
dichiarazione di idoneità rilasciata dalla Commissione desame per
labilitazione venatoria di cui allart. 29
della L.R.
n. 27/1998, integrata da un esperto di provata esperienza e competenza nella
specifica materia, individuato dalla Provincia su segnalazione del Comitato
Tecnico Provinciale.
2. La Commissione deve accertare con apposito esame
teorico-pratico che il richiedente possegga i seguenti requisiti:
a) specifica conoscenza faunistica, con particolare riguardo
alla capacità di riconoscere le specie di fauna selvatica, e legislativa in
materia venatoria; b) competenza specifica nelle tecniche di tassidermia e di
imbalsamazione e conservazione delle spoglie; c) conoscenza delle soluzioni e sostanze impiegate in tali
tecniche, del loro grado di tossicità e delle precauzioni da porre in atto
nelluso delle stesse.
3. La domanda di ammissione allesame è indirizzata alla
Provincia territorialmente competente, servizio caccia.
4. La Provincia decide il Calendario annuale per lo svolgimento
degli esami.
5. I tassidermisti in possesso da almeno un anno dallentrata
in vigore del presente regolamento, di regolare iscrizione presso le Camere di
Commercio, Industria ed Artigianato del luogo di residenza, non sono tenuti
allesame di cui al comma 1, ivi compresi coloro i quali siano in possesso
dellattestato rilasciato dalla Provincia ai sensi della precedente normativa
regionale.
6. I tassidermisti e imbalsamatori dipendenti di Enti ed
Istituzioni Pubbliche, musei di storia naturale e di istituti universitari sono
esentati dallautorizzazione e dal conseguimento dellabilitazione di cui al
comma 1. Detti dipendenti possono esercitare lattività di tassidermia
esclusivamente per conto dellEnte di appartenenza e in locali appositamente
adibiti dallEnte stesso.
Art. 3Oggetto dellattività di tassidermia e di imbalsamazione. 1. È consentita la preparazione tassidermica e limbalsamazione
esclusivamente di esemplari appartenenti a: a) Specie selvatiche di cui allart. 31
L.R.
n. 27/1998, purché abbattute nel rispetto della Normativa vigente; b) Esemplari di fauna protetta o particolarmente protetta di
cui sia comprovata la provenienza da allevamenti; c) Fauna domestica nel rispetto delle norme che regolano la
detenzione delle singole specie; d) Specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purché
labbattimento, limportazione o comunque lentrata in possesso siano avvenuti
in conformità della Legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi
internazionali.
Art. 4Adempimenti. 1. Il tassidermista o imbalsamatore ed i soggetti di cui al
comma 6 dellart. 2 sono tenuti ai sottoelencati adempimenti. Per ciascun esemplare da preparare, in possesso anche
temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro numerato e vidimato
dalla Provincia competente per territorio: a) la specie dellesemplare; b) il sesso; c) le generalità di chi ha consegnato il soggetto; d) la data di consegna e di riconsegna dellesemplare.
Per le suddette specie dovrà altresì essere compilato a cura
del tassidermista o imbalsamatore apposito modulo in quadruplice copia,
sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di carico attribuito, le
indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovrà essere rilasciata
al proprietario e una inviata alla provincia competente entro il 30 di ogni
mese. 2. Il tassidermista o imbalsamatore nel caso di richiesta di
preparazione di soggetti appartenenti a specie protette o particolarmente
protette allevata o a specie cacciabili reperite in periodi diversi da quelli
previsti nel calendario venatorio, deve compilare apposito modulo in quadruplice
copia, sottoscritto dal richiedente e contenente oltre al numero di carico le
indicazioni di cui sopra, due copie del suddetto modulo devono essere inviate
alla Provincia e allOsservatorio faunistico regionale entro ventiquattro ore
dal ricevimento delle spoglie. 3. Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno
o etichetta, approvato dalla Provincia competente per territorio, indicante le
generalità, il numero dellautorizzazione, la data di preparazione ed il numero
di riferimento del registro. Tale contrassegno deve essere apposto sulla base di
appoggio dellanimale o in mancanza sul corpo dello stesso. 4. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione, senza che la Provincia competente abbia sollevato eccezioni, può
essere dato luogo alla preparazione tassidermica. 5. I soggetti appartenenti a specie protette e particolarmente
protette dallevamento, per i quali le Province hanno sollevato eccezioni alla
preparazione tassidermica o limbalsamazione possono essere detenuti dal
privato.
6. Le Province possono chiedere a fini didattici la
disponibilità dellanimale per uso temporaneo, non superiore ad un mese. Nel
caso di disponibilità permanente le Province rimborsano al detentore le spese di
preparazione.
Art. 5Preparazione tassidermica in proprio. In deroga a quanto previsto dallart. 2 comma 1 del presente regolamento, il
cacciatore che sia legittimamente in possesso di esemplari abbattuti di fauna
appartenente alle specie cacciabili può preparare in proprio gli esemplari.
Art. 6Sanzioni - Sospensione - Revoca. 1. Linadempienza alle disposizioni dellart. 4 commi 1 e 2
comporta lapplicazione delle sanzioni penali di cui allart. 48
comma 22 della L.R.
n. 27/1998 previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie
protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati
nel Calendario Venatorio. È prevista inoltre la sospensione dellautorizzazione per un
anno. 2. In caso di recidiva lautorizzazione è revocata.
3. Per tutte le rimanenti inadempienze al presente regolamento
si applica la sanzione amministrativa prevista dallart. 49
lettera p) della L.R.
n. 27/1998.
Art. 7Vigilanza. 1. Il tassidermista o limbalsamatore è tenuto a consentire,
agli agenti di cui allart. 44 comma 1 lettera A), la visione dei registri e dei
locali adibiti allesercizio dellattività o al deposito degli animali preparati
o da preparare.
2. Il rifiuto comporta limmediata revoca dellautorizzazione.
Art. 8Norma transitoria. 1. Entro centottanta giorni dallentrata in vigore del presente regolamento i
detentori di preparazioni tassidermiche di specie protette e particolarmente
protette allegata devono darne comunicazione alla Provincia che rilascerà la
prescritta autorizzazione e provvederà a far applicare lapposito sigillo
inamovibile di cui al precedente articolo.
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