Regolamento Regionale 3 ottobre 2001, n. 7 "Attività di tassidermia e di imbalsamazione" art. 60 - comma 1 - l-r- n. 27/98
Art. 1(Finalità)
1. Il presente Regolamento, in attuazione dellart. 60 comma 1 L.R. 27/98, disciplina lattività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei. 2. Le funzioni amministrative relative a tali attività sono delegate alle Province territorialmente competenti.
Art. 2(Autorizzazioni)
1. Lesercizio delle attività di tassidermia e di imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente a persone nominativamente indicate, previa dichiarazione di idoneità rilasciata dalla Commissione desame per labilitazione venatoria di cui allart. 29 della L.R. 27/98, integrata da un esperto di provata esperienza e competenza nella specifica materia, individuato dalla Provincia su segnalazione del Comitato Tecnico Provinciale. 2. La Commissione deve accertare con apposito esame teorico-pratico che il richiedente possegga i seguenti requisiti: a) specifica conoscenza faunistica, con particolare riguardo alla capacità di riconoscere le specie di fauna selvatica, e legislativa in materia venatoria; b) competenza specifica nelle tecniche di tassidermia e di imbalsamazione e conservazione delle spoglie; c) conoscenza delle soluzioni e sostanze impiegate in tali tecniche, del loro grado di tossicità e delle precauzioni da porre in atto nelluso delle stesse. 3. La domanda di ammissione allesame è indirizzata alla Provincia territorialmente competente, servizio caccia. 4. La provincia decide il Calendario annuale per lo svolgimento degli esami. 5. I tassidermisti in possesso da almeno un anno dallentrata in vigore del presente regolamento di regolare iscrizione presso le Camere di Commercio, Industria ed Artigianato del luogo di residenza, non sono tenuti allesame di cui al comma 1, ivi compresi coloro i quali siano in possesso dellattestato rilasciato dalla Provincia ai sensi della precedente normativa regionale. 6. I tassidermisti e imbalsamatori dipendenti di Enti ed Istituzioni Pubbliche, musei di storia naturale e gli istituti universitari sono esentati dallautorizzazione e dal conseguimento dellabilitazione di cui al comma 1. Detti dipendenti possono esercitare lattività di tassidermia esclusivamente per conto dellEnte di appartenenza e in locali appositamente adibiti dallEnte stesso.
Art. 3(Oggetto dellattività di tassidermia e di imbalsamazione)
1.E consentita la preparazione tassidermica e limbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti a: a) Specie selvatiche di cui allart. 31 L.R. 27/98, purchè abbattute nel rispetto della normativa vigente; b) Esemplari di fauna protetta o particolarmente protetta di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti; c) Fauna domestica, nel rispetto delle norme che regolano la detenzione delle singole specie; d) Specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purchè labbattimento, limportazione o comunque lentrata in possesso siano avvenuti in conformità della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali.
Art. 4(Adempimenti)
1. Il tassidermista o imbalsamatore ed i soggetti di cui al comma 6 dellart. 2 sono tenuti ai sottoelencati adempimenti. Per ciascun esemplare da preparare, in possesso anche temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro numerato e vidimato dalla Provincia competente per territorio: a) la specie dellesemplare; b) il sesso; c) le generalità di chi ha consegnato il soggetto; d) la data di consegna e di riconsegna dellesemplare. Per le suddette specie dovrà altresì essere compilato a cura del tassidermista o imbalsamatore apposito modulo in quadruplice copia, sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovrà essere rilasciata al proprietario e una inviata alla Provincia competente entro il 30 di ogni mese. 2. Il tassidermista o imbalsamatore nel caso di richiesta di preparazione di soggetti appartenenti a specie protette o particolarmente protette allevata o a specie cacciabili reperite in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio, deve compilare apposito modulo in quadruplice copia, sottoscritto dal richiedente e contenente oltre al numero di carico le indicazioni di cui sopra, due copie del suddetto modulo devono essere inviate alla Provincia e allOsservatorio faunistico regionale entro ventiquattro ore dal ricevimento delle spoglie. 3. Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno o etichetta, approvato dalla Provincia competente per territorio, indicante le generalità, il numero dellautorizzazione, la data di preparazione ed il numero di riferimento del registro. Tale contrassegno deve essere apposto sulla base di appoggio dellanimale o in mancanza sul corpo dello stesso. 4. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza che la Provincia competente abbia sollevato eccezioni, può essere dato luogo alla preparazione tassidermica. 5. I soggetti appartenenti a specie protette e particolarmente protette dallevamento, per i quali le Province hanno sollevato eccezioni alla preparazione tassidermica o limbalsamazione possono essere detenuti dal privato. 6. Le Province possono chiedere a fini didattici la disponibilità dellanimale per uso temporaneo, non superiore ad un mese. Nel caso di disponibilità permanente le Province rimborsano al detentore le spese di preparazione.
Art. 5(Preparazione tassidermica in proprio)
1. In deroga a quanto previsto dallart. 2, comma 1 del presente regolamento, il cacciatore che sia legittimamente in possesso di esemplari abbattuti di fauna appartenente alle specie cacciabili può preparare in proprio gli esemplari.
Art. 6(Sanzioni - Sospensione - Revoca)
1. Linadempienza alle disposizioni dellart. 4 commi 1 e 2 comporta lapplicazione delle sanzioni penali di cui allart. 48, comma 22 della L.R. 27/98 previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel Calendario Venatorio. 2. E prevista inoltre la sospensione dellautorizzazione per un anno. In caso di recidiva lautorizzazione è revocata. 3. Per tutte le rimanenti inadempienze al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dallart. 49 lett. p) della L.R. 27/98.
Art. 7
1. Il tassidermista o limbalsamatore è tenuto a consentire, agli agenti di cui allart. 44, comma 1 lett. A), la visione dei registri e dei locali adibiti allesercizio dellattività o al deposito degli animali preparati o da preparare. 2. Il rifiuto comporta limmediata revoca dellautorizzazione.
Art. 8(Norma transitoria)
1. Entro centottanta giorni dallentrata in vigore del presente Regolamento i detentori di preparazioni tassidermiche di specie protette e particolarmente protette allegata devono darne comunicazione alla Provincia che rilascerà la prescritta autorizzazione e provvederà a far applicare lapposito sigillo inamovibile di cui al precedente articolo
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