Regolamento Regionale 20 giugno 2001, n. 6

Regolamento recante norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n° 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dellatto costitutivo e dello statuto;

 

Visto lart. 7 del predetto Decreto che dispone listituzione da parte delle regioni del registro delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dallart. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616;

 

Vista la deliberazione n° 627 dell8 giugno 2001 adottata dalla Giunta regionale di approvazione del presente Regolamento;

 

Visto lart. 15 della Legge regionale 30 novembre 2000, n° 22 recante norme di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali,

 

 

 

EMANA

 

 

Il seguente regolamento:




Art. 1

Finalità. 


1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per lacquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dallart. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nellambito della Regione Puglia. 




Art. 2

Procedimento per lacquisto della personalità giuridica.


1. Lacquisto della personalità giuridica avviene mediante il riconoscimento determinato dalliscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito dal Presidente della Giunta regionale che individua lUfficio della Presidenza a cui sono affidate la tenuta, la conservazione e laggiornamento, nonché il Funzionario delegato alla sua numerazione e vidimazione.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dellente, è presentata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dellatto costitutivo e dello statuto.

3. Il procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica privata è avviato con lassegnazione della domanda al Settore o allUfficio competente per materia nellambito dellorganizzazione regionale, per lespletamento della relativa attività istruttoria.

4. Il responsabile del procedimento amministrativo a cui, ad iniziativa del Dirigente, ai sensi della L. n. 241/1990 è assegnata la domanda di riconoscimento, dovrà accertare quanto segue:

- che lattività dellorganismo richiedente rientri nellambito delle materie attribuite alla competenza delle regioni dallarticolo 14 del D.P.R. n. 616/1977;

- che le finalità statutarie si esauriscono nellambito della Regione Puglia;

- che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste da norme di legge o regolamentari per la costituzione dellente;

- che lo scopo sia possibile e lecito;

- che il patrimonio, la cui consistenza deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda, risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

5. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il responsabile del procedimento propone al Dirigente del Settore di appartenenza ladozione dellAtto Dirigenziale di nulla osta alliscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, ovvero di dichiarazione motivata di inammissibilità della domanda, provvedendo, in tal caso, alla relativa comunicazione al rappresentan-te dellente interessato entro i successivi 10 giorni.

6. Non oltre 10 giorni dalla data di adozione dellAtto dirigenziale, il responsabile del procedimento provvede alla notifica dellAtto Dirigenziale esecutivo allUfficio della Presidenza della Giunta regionale incaricato della tenuta del Registro, unitamente ai dati e agli elementi necessari alliscrizione dellente nello stesso.

7. LUfficio incaricato della tenuta del Registro provvede nei successivi venti giorni alla iscrizione e alla comunicazione dellavvenuta iscrizione al legale rappresentante dellente riconosciuto.

8. Qualora il responsabile del procedimento ravvisi ragioni ostative alliscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei predetti 90 giorni, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Nei trenta giorni successivi lacquisizione dei documenti e delle memorie di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero propone al Dirigente di Settore ladozione del provvedimento di nullaosta alla iscrizione nel Registro regionale.

9. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente per materia, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato, mediante ladozione di apposito atto deliberativo che ne disponga liscrizione nel Registro regionale. 




Art. 3

Modificazioni dello statuto e dellatto costitutivo.


1. Le registrazioni delle modificazioni dello statuto e dellatto costitutivo avvengono con le modalità e nei termini previsti per lacquisto della personalità giuridica dallart. 2, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.

2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dallart. 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto. 




Art. 4

Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive.


1. In luogo della documentazione da allegare alla domanda per le finalità del presente regolamento, il fondatore o coloro ai quali è conferita la rappresentanza dellente, sottoscrittori della domanda di riconoscimento, potranno produrre autocertificazioni e dichiarazioni, ove le disposizioni in materia lo consentano.

2. Il responsabile del procedimento accerterà la ammissibilità delle dichiarazioni rese in luogo della documentazione, dandone motivata comunicazione ai richiedenti in caso negativo.

3. I richiedenti dovranno produrre la documentazione richiesta dal responsabile del procedimento nei successivi trenta giorni, trascorsi i quali la domanda avanzata si intende negata, senza obbligo di comunicazione da parte del responsabile del procedimento. 




Art. 5

Registro.


1. Il registro regionale di cui allart. 1 del presente regolamento è composto nei modi descritti dallart. 3 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e contiene, per ogni persona giuridica iscritta, le indicazioni degli elementi identificativi elencati dallart. 4 del medesimo decreto, nonché le informazioni e le annotazioni afferenti il procedimento amministrativo relativo. 




Art. 6

Estinzione della persona giuridica.


1. LUfficio della Presidenza incaricato della tenuta e conservazione del registro regionale accerta, su istanza di qualunque interessato o anche dufficio, lesistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dallart. 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini dì cui allarticolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. 




Art. 7

Indirizzo, coordinamento e attività ispettiva.


1. AllUfficio della Presidenza incaricato dalla tenuta e conservazione del Registro regionale di cui al presente regolamento è attribuita la funzione di indirizzo applicativo della normativa in materia di riconoscimento e iscrizione delle persone giuridiche private, di coordinamento e raccordo con i responsabili dei procedimenti amministrativi ai fini della semplificazione, snellimento e uniforme applicazione delle procedure, nonché il raccordo con le prefetture per lo scambio delle informazioni e dei dati, ai sensi dellart. 6 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

2. A ciascun Settore regionale competente per materia sono attribuite in via ordinaria le funzioni amministrative di vigilanza e quelle ispettive per quanto concerne la verifica del perseguimento da parte delle persone giuridiche iscritte nel registro regionale delle finalità statutarie, mediante relazioni da rendersi, alloccorrenza, alla Giunta regionale per il tramite del Presidente.

3. Le attività di cui al comma precedente sono esercitate dintesa con lUfficio della Presidenza presso cui è istituito il Registro che svolge funzioni di indirizzo, coordinamento ed impulso delle azioni relative. 




Art. 8

Entrata in vigore.


1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.





ALLEGATI


D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

L. 7 agosto 1990, n. 241