Regolamento Regionale 20 giugno 2001, n. 6 Regolamento recante norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n° 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche
dellatto costitutivo e dello statuto;
Visto lart. 7 del predetto Decreto che dispone
listituzione da parte delle regioni del registro delle persone giuridiche
private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni
dallart. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°
616;
Vista la deliberazione n° 627 dell8 giugno 2001
adottata dalla Giunta regionale di approvazione del presente
Regolamento;
Visto lart. 15 della Legge regionale 30 novembre 2000,
n° 22 recante norme di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi
della Regione e degli Enti locali,
EMANA
Il seguente regolamento:
Art. 1Finalità. 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per lacquisto della
personalità giuridica da parte delle associazioni, delle fondazioni e delle
altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla
competenza delle regioni dallart. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e le
cui finalità statutarie si esauriscono nellambito della Regione Puglia.
Art. 2Procedimento per lacquisto della personalità giuridica. 1. Lacquisto della personalità giuridica avviene mediante il riconoscimento
determinato dalliscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche
Private istituito dal Presidente della Giunta regionale che individua lUfficio
della Presidenza a cui sono affidate la tenuta, la conservazione e
laggiornamento, nonché il Funzionario delegato alla sua numerazione e
vidimazione.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta
dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dellente,
è presentata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda i richiedenti
allegano copia autentica dellatto costitutivo e dello statuto.
3. Il procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità
giuridica privata è avviato con lassegnazione della domanda al Settore o
allUfficio competente per materia nellambito dellorganizzazione regionale,
per lespletamento della relativa attività istruttoria.
4. Il responsabile del procedimento amministrativo a cui, ad iniziativa del
Dirigente, ai sensi della L. n. 241/1990 è assegnata la domanda di
riconoscimento, dovrà accertare quanto segue:
- che lattività dellorganismo richiedente rientri nellambito delle materie
attribuite alla competenza delle regioni dallarticolo 14 del D.P.R. n.
616/1977; - che le finalità statutarie si esauriscono nellambito della Regione Puglia;
- che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste da norme di legge
o regolamentari per la costituzione dellente; - che lo scopo sia possibile e lecito; - che il patrimonio, la cui consistenza deve essere dimostrata da idonea
documentazione allegata alla domanda, risulti adeguato alla realizzazione dello
scopo.
5. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della
domanda il responsabile del procedimento propone al Dirigente del Settore di
appartenenza ladozione dellAtto Dirigenziale di nulla osta alliscrizione nel
registro regionale delle persone giuridiche private, ovvero di dichiarazione
motivata di inammissibilità della domanda, provvedendo, in tal caso, alla
relativa comunicazione al rappresentan-te dellente interessato entro i
successivi 10 giorni.
6. Non oltre 10 giorni dalla data di adozione dellAtto dirigenziale, il
responsabile del procedimento provvede alla notifica dellAtto Dirigenziale
esecutivo allUfficio della Presidenza della Giunta regionale incaricato della
tenuta del Registro, unitamente ai dati e agli elementi necessari alliscrizione
dellente nello stesso.
7. LUfficio incaricato della tenuta del Registro provvede nei successivi
venti giorni alla iscrizione e alla comunicazione dellavvenuta iscrizione al
legale rappresentante dellente riconosciuto.
8. Qualora il responsabile del procedimento ravvisi ragioni ostative
alliscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata,
entro il termine dei predetti 90 giorni, ne dà motivata comunicazione ai
richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e
documenti. Nei trenta giorni successivi lacquisizione dei documenti e delle
memorie di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento comunica ai
richiedenti il motivato diniego ovvero propone al Dirigente di Settore
ladozione del provvedimento di nullaosta alla iscrizione nel Registro
regionale.
9. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere
concesso dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente per
materia, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato, mediante
ladozione di apposito atto deliberativo che ne disponga liscrizione nel
Registro regionale.
Art. 3Modificazioni dello statuto e dellatto costitutivo. 1. Le registrazioni delle modificazioni dello statuto e dellatto costitutivo
avvengono con le modalità e nei termini previsti per lacquisto della
personalità giuridica dallart. 2, salvo i casi di riconoscimento della
personalità giuridica per atto legislativo.
2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza
dei requisiti previsti dallart. 21, secondo comma, del codice civile.
3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a
comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di
modifica dello statuto.
Art. 4Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive. 1. In luogo della documentazione da allegare alla domanda per le finalità del
presente regolamento, il fondatore o coloro ai quali è conferita la
rappresentanza dellente, sottoscrittori della domanda di riconoscimento,
potranno produrre autocertificazioni e dichiarazioni, ove le disposizioni in
materia lo consentano.
2. Il responsabile del procedimento accerterà la ammissibilità delle
dichiarazioni rese in luogo della documentazione, dandone motivata comunicazione
ai richiedenti in caso negativo.
3. I richiedenti dovranno produrre la documentazione richiesta dal
responsabile del procedimento nei successivi trenta giorni, trascorsi i quali la
domanda avanzata si intende negata, senza obbligo di comunicazione da parte del
responsabile del procedimento.
Art. 5Registro. 1. Il registro regionale di cui allart. 1 del presente regolamento è composto
nei modi descritti dallart. 3 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e contiene,
per ogni persona giuridica iscritta, le indicazioni degli elementi
identificativi elencati dallart. 4 del medesimo decreto, nonché le informazioni
e le annotazioni afferenti il procedimento amministrativo relativo.
Art. 6Estinzione della persona giuridica. 1. LUfficio della Presidenza incaricato della tenuta e conservazione del
registro regionale accerta, su istanza di qualunque interessato o anche
dufficio, lesistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica
previste dallart. 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione
di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini dì cui
allarticolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Art. 7Indirizzo, coordinamento e attività ispettiva. 1. AllUfficio della Presidenza incaricato dalla tenuta e conservazione del
Registro regionale di cui al presente regolamento è attribuita la funzione di
indirizzo applicativo della normativa in materia di riconoscimento e iscrizione
delle persone giuridiche private, di coordinamento e raccordo con i responsabili
dei procedimenti amministrativi ai fini della semplificazione, snellimento e
uniforme applicazione delle procedure, nonché il raccordo con le prefetture per
lo scambio delle informazioni e dei dati, ai sensi dellart. 6 del D.Lgs. 28
agosto 1997, n. 281.
2. A ciascun Settore regionale competente per materia sono attribuite in via
ordinaria le funzioni amministrative di vigilanza e quelle ispettive per quanto
concerne la verifica del perseguimento da parte delle persone giuridiche
iscritte nel registro regionale delle finalità statutarie, mediante relazioni da
rendersi, alloccorrenza, alla Giunta regionale per il tramite del Presidente.
3. Le attività di cui al comma precedente sono esercitate dintesa con
lUfficio della Presidenza presso cui è istituito il Registro che svolge
funzioni di indirizzo, coordinamento ed impulso delle azioni relative.
Art. 8Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
ALLEGATI D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 L. 7 agosto 1990, n. 241
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