Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 3 Ambiti territoriali di caccia (ATC).(1)  
 (1) Vedi la l.r. 13 
agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, 
per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la 
regolamentazione dell'attività venatoria"   
IL CONSIGLIO 
REGIONALE HA APPROVATO 
IL VISTO 
DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEI TERMINI DI 
LEGGE 
  
  
  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  
PROMULGA 
  
Il seguente 
regolamento: 
 
  
  
  Art. 1Generalità.(2)  [1. La Regione Puglia istituisce Ambiti Territoriali di Caccia ripartendo il 
proprio territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia programmata, ai sensi 
dellart. 14 
della L.R. 
n. 27/1998 così come modificato dalla L.R. 
29 luglio 2004, n. 12  (3)   2. Nei successivi articoli gli Ambiti Territoriali di Caccia sono denominati semplicemente ATC.]  
 
 
  Art. 2Istituzione.(4)  [1. Con lapprovazione del piano faunistico regionale sono istituiti gli 
A.T.C. (5)  
2. Le Province territorialmente competenti si avvalgono, per la 
gestione degli A.T.C., di appositi Comitati di gestione .(6)  
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di 
costituzione e nomina dei Comitati di gestione, la loro durata, i successivi 
rinnovi, laccesso di cacciatori e la gestione degli A.T.C.  
4. Lattività venatoria negli A.T.C. della Regione Puglia è 
consentita nel rispetto delle norme vigenti e del calendario venatorio annuale. ]  
 
 
  Art. 3Caratteristiche.(7)  [1. LA.T.C. deve essere possibilmente omogeneo e delimitato da confini naturali 
o rilevanti opere ove possibile, in caso contrario di tabelle poste a cura del 
Comitato di gestione con scritta rossa su fondo bianco. (8)   ]
 
 
  Art. 4Comitato di gestione.(9)  [1. Ai Comitati di gestione, di natura pubblicistica, è affidata la gestione, 
per finalità faunistico-venatorie, dei territori destinati alla caccia 
programmata ricadenti negli A.T.C.  
2. Il Comitato di gestione è composto da venti membri di cui:  
a) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole 
maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio 
dellA.T.C.;  b) sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute 
a livello nazionale e regionale ai sensi dellarticolo 62 
della legge 
regionale n. 27 del 1998, ove presenti in forma organizzata sul territorio 
dellA.T.C.;  c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione 
ambientale più rappresentative presenti nel Consiglio nazionale per lambiente, 
designati dalle organizzazioni provinciali o regionali;  d) quattro rappresentanti degli enti locali territoriali, di 
cui uno dellAmministrazione provinciale e tre dei Commi con maggior territorio 
agro-silvo-pastorale ricadente nellA.T.C.   
3. Ove il numero delle associazioni e/o organizzazioni sia 
inferiore al numero dei rappresentanti previsti dalle lettere a), b) e c) del 
comma 2 per la parte residua i componenti saranno attribuiti alle associazioni 
e/o organizzazioni della stessa categoria:  
a) alle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative sul territorio 
dellA.T.C.;  b) alle associazioni venatorie maggiormente rappresentative e organizzate sul 
territorio (A.T.C.;  c) alle associazioni ambientaliste più rappresentative sul 
territorio (A.T.C.).   
4. Ove il numero delle associazioni e/o organizzazioni sia 
superiore al numero dei rappresentanti revisti dalle lettere a), b) e c) del 
comma 2, i posti saranno assegnati alle associazioni e/o organizzazioni, uno per 
ciascuna, più rappresentative e organizzate sul territorio dellA.T.C.  
5. Ove sorgono controversie sul numero dei rappresentanti delle 
associazioni e/o organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, 
sarà lAmministrazione provinciale competente a stabilire le assegnazioni, 
sentito il Comitato tecnico venatorio provinciale.  
6. I componenti il Comitato di gestione di cui alle lettere a), 
b) e c) del comma 2 devono essere residenti in Comuni ricadenti nellA.T.C. ed 
essere eletti e/o designati, a livello provinciale, allinterno delle rispettive 
associazioni e/o organizzazioni. Inoltre i componenti di cui alla lettera a) 
devono essere proprietari o conduttori di fondi ricadenti nellA.T.C. mentre i 
componenti di cui alla lettera b) devono essere iscritti e residenti nellA.T.C. 
scelto prioritariamente.  
7. I componenti di cui alla lettera d) del comma 2 devono 
essere residenti nellA.T.C. esperti in materia di caccia e consiglieri o 
funzionari degli enti locali designanti.  
8. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia entro 
trenta giorni dalla richiesta di designazione dei rappresentanti, in base alle 
deliberazioni e/o verbali di elezioni pervenuti, dura in carica cinque anni e i 
suoi membri possono essere rieletti o designati per due volte consecutive ma non 
contemporaneamente in più A.T.C.. I componenti possono essere sostituiti 
dallente, dallassociazione o dallorganizzazione che li ha designati. I 
componenti del Comitato di gestione non possono far parte del Comitato tecnico 
provinciale come sancito dallart. 6, 
comma 7, della legge 
regionale n. 27 del 1998.  
9. Ove non pervengano le designazioni nel termine di cui al 
comma 8, il Presidente dellAmministrazione provinciale provvederà alla diffida 
e messa in mora delle organizzazioni, associazioni ed enti locali inadempienti 
dando un termine perentorio di trenta giorni per ottemperare. Scaduto detto 
termine, lAmministrazione provinciale provvederà, per i componenti di cui alle 
lettere a), b) e c) del comma 2, ad integrare il Comitato per la parte residua 
in base alle indicazioni delle associazioni e/o organizzazioni che abbiano già 
designato i propri rappresentanti e secondo la maggiore rappresentatività sul 
territorio dellA.T.C. Resta inteso che i rappresentanti non designati di cui 
sopra dovranno essere surrogati da componenti della stessa categoria. Per quanto 
attiene gli enti locali lAmministrazione provinciale chiederà prioritariamente 
allA.N.C.I. e, ove ancora non si ottemperi, alla Regione la nomina di un 
Commissario ad acta per lottemperanza di quanto previsto dal presente 
regolamento. In caso di mancata designazione di tutti i venti componenti, il 
Comitato sarà nominato dalla Provincia alla scadenza del termine fissato dalla 
diffida e messa in mora di cui al presente comma, quando le designazioni 
pervenute raggiungano il quorum di almeno undici membri.  
10. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della 
maggioranza dei membri nominati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza 
dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente che presiede il 
Comitato. Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto 
consuntivo devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 
componenti nominati.  
11. I componenti del Comitato di gestione, entro quindici 
giorni dalla nomina, eleggono, a maggioranza ed a scrutinio segreto, il 
Presidente, il vice Presidente, il Direttore tecnico, il Segretario 
amministrativo ed il Tesoriere. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in 
caso di assenza o di vacanza.  
12. La partecipazione al Comitato di gestione avviene a titolo gratuito, 
salvo rimborso delle sole spese chilometriche nella misura di 1/5 del costo del 
carburante. (10)  
13. Il Comitato di gestione, entro due mesi dalla nomina, 
provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, che preveda esclusivamente 
modalità e criteri di gestione contabile, incarichi e mansioni dei componenti il 
Comitato stesso. Il regolamento interno è redatto ed approvato dal Comitato di 
gestione sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Regione sentiti i 
Comitati tecnici venatori provinciali e regionale.  
14. Il Presidente dellAmministrazione provinciale competente, 
sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale, può sciogliere il 
Comitato di gestione per gravi violazioni delle leggi vigenti, del regolamento, 
delle direttive regionali e provinciali e/o del programma di intervento annuale 
di cui allarticolo 5, per mancata approvazione del bilancio di previsione, 
nonché per irregolarità nella rendicontazione accertate dal Collegio dei 
revisori dei conti. In tal caso il Presidente dellAmministrazione provinciale 
nomina un Commissario ad acta per assolvere lordinaria amministrazione fino a 
quando non venga costituito un nuovo Comitato nei modi previsti e comunque entro 
centoventi giorni.  
15. Il Comitato di gestione elegge la propria sede nel Comune 
che occupa una ubicazione centrale dellA.T.C. su indicazione della Provincia 
territorialmente competente. ]  
 
 
  Art. 5Compiti del Comitato di gestione.(11)  [1. Il Comitato di gestione, sulla base del fondo di dotazione 
finanziaria di cui allarticolo 10 e nel rispetto delle norme del presente 
regolamento, della normativa vigente ed in attuazione delle direttive regionali 
e provinciali in materia:  1) predispone annualmente, entro il mese di luglio della 
relativa stagione venatoria, il programma di intervento sul territorio destinato 
a caccia programmata da sottoporre allAssemblea di cui allarticolo 6 per il 
prescritto parere ed alla Provincia per la presa datto;  2) promuove ed organizza annualmente le attività di 
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica stanziale, 
programma gli interventi per i miglioramenti dellabitat;  3) provvede allattività di ripopolamento sulle indicazioni del 
piano faunistico-venatorio regionale e con lautorizzazione delle Province 
territorialmente competenti; inoltre, provvede a creare strutture di 
ambientamento per la fauna selvatica stanziale;  4) collabora, su richiesta della Provincia, alla gestione 
tecnica delle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione e centri 
pubblici di allevamento di fauna selvatica allo stato naturale, presenti 
allinterno dellA.T.C.;  5) approva, entro il 31 ottobre dellanno in corso, il bilancio 
preventivo ed entro il mese di febbraio dellanno successivo quello consuntivo. 
Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere trasmessi 
allAmministrazione provinciale, unitamente al programma di interventi di cui al 
punto 1, entro e non oltre trenta giorni dalla loro approvazione. I termini di 
cui sopra sono perentori ed in caso di inottemperanza lAmministrazione 
provinciale provvede a nominare un Commissario ad acta per tale incombenza, 
entro trenta giorni dai termini stabiliti;  
 6) provvede allindividuazione e allattribuzione di incentivi 
economici con le somme stanziate dallarticolo, 10 comma 3, lettera a), ai 
proprietari o ai conduttori dei fondi rustici che si impegnino in opere di 
miglioramento, ai fini faunistici, del loro territorio, nonché allerogazione 
dei contributi in conto danni previsti dal citato articolo;    7) provvede alla compilazione della graduatoria dei cacciatori extra-provinciali 
ammessi allesercizio venatorio alla fauna stanziale ed alla graduatoria dei 
cacciatori extra-regionali ammessi allesercizio venatorio alla fauna migratoria 
per un massimo di venti giornate. (12)    8)     provvede, nel rispetto dei posti assegnabili con il Programma venatorio, a rilasciare autorizzazioni:    a)    Ai cacciatori extraprovinciali rispettando lordine cronologico delle richieste pervenute. Nel caso in cui le richieste eccedano i posti assegnabili, procedono al sorteggio;    b)   Ai cacciatori extraregionali, con priorità ai cacciatori residenti in Regioni limitrofe con le quali esistono rapporti di reciprocità convenzionata, valutando successivamente le ulteriori domande e procedendo, sempre con sorteggio, se le istanze pervenute superano Ai cacciatori residenti negli altri Comuni della stessa provincia;(17)    9)   [provvede, ove ne riscontri la possibilità, ad ammettere nei rispettivi 
territori un numero di cacciatori residenti nella Regione superiore alla densità 
sancita dal d.m. di cui allart. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 
157, purché siano accertati dallo stesso Comitato, previo censimenti, 
modificazioni positive della popolazione faunistica. La precitata determinazione 
deve essere deliberata dal Comitato con formale provvedimento e trasmessa entro 
quindici giorni allAmministrazione provinciale per il nulla osta di esecutività 
della deliberazione in parola] ;   (13)    10)  provvede a rilasciare permessi giornalieri in attuazione della L.R n. 12 del 29.07.2004- art.14, comma 5  (14) );     11) [provvede agli adempimenti di cui allarticolo 14, 
comma 4 della legge 
regionale n. 27 del 1998 secondo le modalità e termini previsti dal 
successivo art. 6];(15)    12)  [provvede, in attuazione di quanto previsto dalla Regione con il programma 
venatorio, a riservare, previa intesa con lAmministrazione provinciale, un 
numero di autorizzazioni allaccesso per i neo cacciatori residenti nei comuni 
dellA.T.C. non superiore al 2 per cento dei cacciatori ammissibili nel proprio 
A.T.C.];(16)    13) provvede a segnalare allAmministrazione provinciale 
competente le assenze ingiustificate di componenti del Comitato di gestione, che 
non siano stati presenti a tre sedute consecutive. LAmministrazione provinciale 
dichiara, con delibera motivata, leventuale decadenza dei succitati componenti 
e provvede con le modalità di cui ai punti precedenti alla loro sostituzione a 
seguito di nuova designazione da parte delle associazioni, organizzazioni o enti 
locali territoriali. Eguale procedura è applicata al singolo componente che 
abbia commesso gravi irregolarità amministrativo-contabili;  14) può avvalersi di consulenza tecnica per la buona riuscita 
di progetti mirati e riportati nel programma di intervento annuale;  15) provvede alla nomina e al coordinamento di gruppi di 
lavoro. I gruppi di lavori, i cui membri esercitano unattività di volontariato 
a titolo gratuito, saranno composti da cacciatori, agricoltori, ambientalisti 
residenti nei comuni ricadenti nellA.T.C. per eseguire sul proprio territorio 
censimenti, accudire voliere e recinti di ambientamento della fauna, effettuare 
ripopolamenti;  16) richiede, con piani mensili, allAmministrazione provinciale competente 
per territorio una vigilanza particolareggiata su aree specifiche;  
 17) opera in conformità del presente regolamento, della normativa in materia 
e dei compiti assegnati dalla Provincia. ]  
 
 (11) Regolamento abrogato dal R.R. 
5/2021, 
art.15, 
comma 7. (12) Numero così sostituito dall'art. 4, 
comma 1, Reg. 
18 ottobre 2004, n. 4. Il testo originario era così formulato: «7) provvede 
alla compilazione della graduatoria degli ammessi all'esercizio venatorio 
dell'A.T.C. secondo quanto previsto dagli articoli successivi.». (13) Numero soppresso dall'art. 4, 
comma 4, Reg. 
18 ottobre 2004, n. 4.(14) Numero così sostituito dal  comma 3 dell’art. 4 del Regolamento reg. 4/2004(15) Punto soppresso dall'art. 4, 
comma 4, Reg. 
18 ottobre 2004, n. 4.(16) Punto soppresso dall'art. 4, 
comma 4, Reg. 18 ottobre 2004, n. 4. (17) Punto così sostituito dall'art. 4, 
comma 2, Reg. 
18 ottobre 2004, n. 4. Il testo originario era così formulato: «8) provvede, 
sulla base del numero dei cacciatori ammissibili nell'A.T.C. dal piano 
faunistico-venatorio regionale e con la suddivisione dei posti assegnabili 
ripartiti nel programma venatorio regionale annuale, a rilasciare autorizzazioni 
all'esercizio dell'attività venatoria per ogni stagione venatoria, garantendo il 
seguente ordine di priorità: cacciatori residenti in 
Regione: a) ai cacciatori residenti nei Comuni ricadenti 
nell'A.T.C.; b) ai cacciatori residenti nei Comuni della 
stessa provincia confinanti con l'A.T.C.; c) ai 
cacciatori residenti negli altri Comuni della stessa provincia; d) ai cacciatori residenti nella Regione. cacciatori non residenti in Regione: ai sensi 
dell'art. 14, 
comma 5, della legge 
regionale n. 27 del 1998, nel limite massimo del 4 per cento dei cacciatori 
ammissibili e secondo le prescrizioni del programma venatorio regionale: 
a) ai cacciatori nativi nell'A.T.C. ed emigrati; 
b) ai cacciatori non residenti che svolgano accertata 
attività lavorativa o di servizio in Puglia; c) ai 
cacciatori, proprietari e conduttori di terreni agricoli non inferiori a 1 Ha 
coltivati o 10 Ha a pascolo ricadenti nell'A.T.C.; d) ai 
residenti di altre regioni confinanti con le quali esistono rapporti di 
reciprocità convenzionata; e) ai residenti in altre 
regioni con i quali esistono rapporti di reciprocità convenzionata; f) ai cacciatori di altri Stati con i quali esistono trattati 
internazionali con criteri di reciprocità e comunque nel rispetto delle leggi 
vigenti.».  
  Art. 6Mobilità esercizio venatorio alla fauna migratoria.(18) (19)  [1. Il numero dei posti per la mobilità allesercizio venatorio alla sola 
fauna migratrice non dovrà superare il 10 per cento per ogni A.T.C. del numero 
dei cacciatori che lo stesso può contenere.  
2. Ai cacciatori residenti in Regione che abbiano versato il 
contributo di partecipazione al proprio A.T.C. di residenza o a quello scelto 
prioritariamente nella Regione potranno essere assegnati massimo venti giornate 
di caccia alla migratoria in forma gratuita da poter usufruire con un massimo di 
dieci giornate nellA.T.C. o negli A.T.C. di ogni singola provincia.  
3. Le autorizzazioni saranno rilasciate dalla terza domenica di 
settembre. Ogni cacciatore interessato effettuerà istanza al Comitato di 
gestione dellA.T.C. prescelto a mezzo raccomandata A.R. - a partire dal 1° 
settembre e almeno quindici giorni antecedenti il primo giorno utile richiesto 
per lattività venatoria, indicando il mese ed i giorni prescelti (max cinque 
giorni per ogni mese nella stessa Provincia). I Comitati di gestione, nel 
rispetto cronologico delle date di spedizione delle istanze ed in casi di 
contemporaneità delle stesse applicando i criteri di priorità di cui al 
precedente articolo, rilasceranno le autorizzazioni trascrivendo i giorni 
usufruibili per lattività venatoria nellapposito spazio riservato sul 
tesserino venatorio regionale. Nellistanza linteressato potrà indicare 
giornate alternative a quelle richieste. Le trascrizioni sul tesserino venatorio 
regionale serviranno in fase di controllo da parte della vigilanza e di 
riscontro da parte dei Comitati di gestione nel rilasciare ulteriori 
autorizzazioni. LAutorizzazione è subordinata allesibizione della regolarità 
della documentazione di rito. Le giornate autorizzate ed eventualmente non 
utilizzate si intenderanno non più ripetibili ai fini del pacchetto delle venti 
giornate assegnate. Ogni A.T.C. potrà aumentare il plafond del 10 per cento con 
eventuali disponibilità di posti di accesso non assegnati sino al numero dei 
cacciatori ammissibili per ogni singolo A.T.C. I Comitati di gestione dovranno 
approntare un programma computerizzato per la gestione del numero totale di 
accessi riservati per quanto sopra]  
 
 
  Art. 7Assemblea di zona.(20)  [1. Almeno due volte lanno il Comitato di gestione, a mezzo di avviso pubblico, 
riunisce in assemblea i cacciatori residenti nella Provincia territorialmente 
competente, i proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi e gli ambientalisti 
delle associazioni, di cui allarticolo 4, tutti residenti nei comuni 
dellA.T.C., una prima volta in settembre per esporre il programma di interventi 
annuali sul territorio ed acquisire il parere una seconda volta in febbraio, per 
le valutazioni dellandamento della gestione (21) . Copia 
del verbale delle assemblee deve essere trasmessa allAmministrazione 
provinciale competente entro trenta giorni dallassemblea.  ]
 
 
  Art. 8Criteri di ammissione allesercizio venatorio.(22) (23)  [1. Ai cacciatori residenti nella Regione Puglia spetta di 
diritto lesercizio della caccia programmata alla fauna stanziale nellA.T.C. 
della propria Provincia di residenza con la possibilità di avere accesso in 
altri A.T.C. di altre Province previo consenso dellOrgano di Gestione, nel 
rispetto della capienza dellAmbito di Caccia determinata con il Programma 
Venatorio, con riferimento alla densità venatoria prestabilita.  
2. Per lautorizzazione di accesso negli Ambiti di altre 
Province, per lesercizio alla caccia programmata alla fauna stanziale, il 
cacciatore richiedente dovrà inoltrare al Comitato dellA.T.C. prescelto, 
domanda in carta semplice, dal 1° febbraio al 31 marzo dellanno in corso a 
mezzo Raccomandata AR. La domanda deve essere corredata del certificato di 
residenza, della fotocopia del porto darmi e licenza di caccia, in corso di 
validità, o relative autocertificazioni (fa fede il timbro postale di partenza). 
Nel caso che il rinnovo del porto darmi sia in corso, il richiedente segnalerà 
detta circostanza nella istanza, riservandosi di esibire la fotocopia ad 
acquisizione di detta autorizzazione.  
3. I cacciatori extra-regionali che intendono esercitare la 
caccia alla fauna migratoria come da L.R. 
29 luglio 2004, n. 12 art. 14, comma 5, devono inoltrare domanda allA.T.C. 
prescelto nei termini e modalità di cui al comma precedente.  
4. Il Comitato di Gestione entro il 31 maggio successivo, 
elabora la graduatoria degli ammessi sulla base delle domande pervenute e con i 
criteri prefissati. Avverso la graduatoria, esposta per quindici giorni 
consecutivi allAlbo Pretorio della Provincia competente, è ammesso ricorso in 
carta semplice al Presidente della Provincia entro dieci giorni dal termine 
dellesposizione allAlbo. Il Presidente della Provincia provvederà, nel termine 
perentorio di dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso.  
5. I cacciatori ammessi devono versare entro il 30 giugno il 
contributo di partecipazione alle spese di gestione dei territori dellA.T.C. 
destinati alla caccia programmata, nella misura predeterminata dalla Regione. 
 
6. Il Comitato di Gestione, a partire dal 15 luglio, rilascerà 
le autorizzazioni annuali ai cacciatori residenti in altre Province della 
Regione ed autorizzati allesercizio della caccia programmata alla fauna 
stanziale, ad esibizione del versamento.  
7. I cacciatori residenti nellA.T.C. della propria Provincia 
di residenza, senza effettuare alcuna domanda al Comitato di Gestione, saranno 
autorizzati di diritto allaccesso nel proprio A.T.C., purché abbiano versato 
entro il 30 giugno il contributo dovuto come da ricevuta di versamento in 
proprio possesso ed esibita in fase di controllo.  
8. I cacciatori extra-regionali ammessi nellA.T.C. prescelto 
avranno diritto allesercizio della caccia alla sola fauna migratoria 
esclusivamente nellA.T.C. autorizzato e per venti giornate di caccia a partire 
dalla terza domenica di settembre. Le autorizzazioni saranno rilasciate a 
partire dal 1° settembre previa presentazione della ricevuta di versamento.  
9. A tutti i cacciatori residenti in Puglia, in possesso del 
versamento effettuato allA.T.C. di appartenenza della propria Provincia di 
residenza, è consentito laccesso in tutti gli A.T.C. della Regione, per 
lesercizio venatorio alla fauna migratoria ai sensi della L.R. 
29 luglio 2004, n. 12 art. 14, comma 2.  
10. Il cacciatore residente in Regione ha diritto 
alladdestramento dei cani da caccia nei periodi di preapertura della stagione 
venatoria così come stabilito dal Calendario Venatorio Regionale.  
11. Il rimborso della quota del contributo versato, al 
cacciatore che non intende più effettuare la caccia alla fauna stanziale in 
altri A.T.C. della Regione, nei quali era stato autorizzato, oltre quello della 
Provincia di residenza, avverrà solo se sarà inoltrata domanda di rimborso 
effettuata a mezzo di raccomandata A.R. da inviarsi prima dellinizio della 
stagione venatoria e con la riconsegna dellautorizzazione, ove già ritirata. 
 
12. Tutti i posti resisi disponibili, in quanto non assegnati, 
sia per la caccia alla stanziale ai cacciatori residenti in Regione, legge 
regionale n. 27 del 1998 art. 
14, comma 4, che per la caccia alla fauna migratoria ai cacciatori 
extra-regionali, legge 
regionale n. 27 del 1998 art. 14, 
comma 5, saranno utilizzati come permessi giornalieri e rilasciati su richiesta 
scritta, previo versamento della quota di partecipazione alle spese di gestione 
del territorio fissato con il Programma Venatorio.]   
 
 
  Art. 9Quote di partecipazione.(24)  [1. La quota di partecipazione prevista dallart.9, 
comma 16, lettera d), della legge 
regionale n. 27 del 1998 viene versata su apposito c.c.p. allA.T.C. in cui 
il cacciatore è stato ammesso per limporto stabilito dalla Regione. Uguale 
disciplina per i permessi giornalieri a pagamento. ]  
 
 
  Art. 10Gestione finanziaria.(25)  [1. Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato di gestione è composto da:   a)      le quote versate dai cacciatori utilizzatori dellATC; b)     i contributi stanziati dalla Regione con il programma venatorio regionale; c)      gli eventuali contributi stanziati dallAmministrazione provinciale; d)     gli eventuali residui attivi dellesercizio precedente; e)      gli introiti vari.           2. Ogni Comitato per il finanziamento del programma annuale di interventi e delle spese di gestione ha facoltà di spesa esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dai fondi accertati di cui al comma 1.  3. Nel bilancio preventivo di spesa, deliberato nelle forme e con le modalità di cui allarticolo 5, deve essere prevista quale quota parte dellintera entrata:   a)      il 20 per cento per interventi sul territorio al fine di migliorare la presenza faunistica e precisamente:   1) coltivazioni a perdere; 2) ripristino zone umide; 3) coltivazione di siepi e cespugli; 4) fondi di abbeveraggio;          5) miglioramento dell’habitat di aree non inferiori a 01 (uno) Ha, con priorità, nei relativi bandi, a progetti inerenti superfici maggiori, anche se di diversi proprietari,  purchè  accorpati.(26)     b)     il 45 per cento per lacquisto di fauna selvatica per ripopolamento oltre leventuale quota stanziata dalla Regione con il programma venatorio annuale;   c)      il 10 per cento per strutture di ambientamento della fauna stanziale oltre leventuale quota stanziata dalla Regione con il programma venatorio annuale;   d)     il 25 per cento per spese di gestione.  4. È data facoltà al Comitato di gestione previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, apportare, con motivata deliberazione, variazioni alle percentuali di cui al comma 3 per far fronte a spese indifferibili ed urgenti sopravvenute nonchè straordinarie e di prima attuazione. La relativa deliberazione è trasmessa entro trenta giorni dalladozione allAmministrazione provinciale per la presa datto, condizione di esecutività del provvedimento. Il bilancio dellesercizio deve chiudersi rigorosamente in pareggio, salvo eventuali residui attivi per le spese non sostenute.  5. I componenti del Comitato di gestione dellATC rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nel bilancio preventivo e per importi eccedenti le spese autorizzate.   6. Non sono responsabili delle obbligazioni di cui al comma 5 i componenti assenti e quelli che in sede di approvazione abbiano, con espressa motivazione, votato contro il provvedimento medesimo.]  
 
 
  Art. 11Collegio provinciale dei sindaci revisori.(27)  [1. Il Presidente della Provincia nomina un Collegio dei 
Revisori dei Conti, con il compito di controllare la regolarità della gestione 
contabile del Comitato di Gestione dellA.T.C. . (28)  2. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, 
iscritti allAlbo regionale dei sindaci revisori e due componenti supplenti. 
 3. I compensi e i rimborsi delle spese dovuti ai sindaci 
revisori sono a carico della Provincia con i fondi stanziati dal programma 
venatorio regionale.  
  4. I sindaci revisori possono assistere alle riunioni del 
Comitato di gestione ed esprimono parere obbligatorio per quanto concerne le 
variazioni di spesa.]  
 
 (27) Regolamento abrogato dal R.R. 
5/2021, 
art.15, 
comma 7. (28) Comma così sostituito dall'art. 8, 
Reg. 
18 ottobre 2004, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1. Il 
Presidente della Provincia nomina un Collegio di revisori con il compito di 
controllare la regolarità della gestione contabile di tutti i Comitati degli 
A.T.C. ricadenti nel proprio ambito provinciale. Il Collegio dei revisori è 
unico per tutti gli A.T.C. ricadenti nel territorio provinciale.».  
  Art. 12Vigilanza venatoria.(29)  [1. La vigilanza venatoria nellA.T.C. è svolta, oltre che dagli agenti 
dipendenti dallAmministrazione provinciale, dalle guardie volontarie ai sensi 
dellarticolo 44, 
comma 1, lettera b), della legge 
regionale n. 27 del 1998. 2. Lattività di vigilanza nellA.T.C. coordinata 
dal Presidente della Provincia territorialmente competente. ]  
 
 
  Art. 13Sanzioni.(30)  [1. E fatto divieto ai cacciatori che non siano stati ammessi 
allesercizio venatorio allinterno dellA.T.C. esercitare qualsiasi forma di 
caccia nellA.T.C. stesso.  2. Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è punito con 
la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila, prevista 
dallarticolo 49, 
comma 1, lettera d), della legge 
regionale n. 27 del 1998.  3. I cacciatori ammessi nellA.T.C., non autorizzati 
allabbattimento di fauna stanziale o quelli autorizzati ma che abbiano 
abbattuto fauna stanziale in periodo della stagione venatoria non consentito, 
sono obbligati al risarcimento danni per ogni capo abbattuto come di seguito 
riportato, oltre le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia:  a) lire 100 mila per ogni fagiano  b) lire 150 mila per ogni starna  c) lire 300 mila per ogni coturnice orientale o pernice rossa  d) lire un milione per ogni lepre  e) lire 500 mila per ogni cinghiale  f) lire un milione per ogni capriolo o daino o muflone o cervo. 
 
 4. Ai trasgressori di cui ai precedenti commi nonché a coloro i 
quali sia comminata la sanzione per luso dei richiami acustici vietati ai sensi 
dellarticolo 32, 
comma 8, della legge 
regionale n. 27 del 1998, il Comitato di gestione provvede al ritiro 
dellautorizzazione per la stagione in corso. In caso di recidiva 
lestromissione dallA.T.C. è prevista per un periodo minimo di anni tre.  
  5. Ai fini dellapplicazione del presente articolo si fa 
espresso riferimento allarticolo 51 
della legge 
regionale n. 27 del 1998. ] 
 
 
  Art. 14Attuazione regolamento.(31)  [1. Le Amministrazioni provinciali, entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente regolamento, dichiarano decaduti i 
Comitati di gestione già insediati, provvedendo alle nuove nomine ai sensi della 
presente normativa su designazione delle associazioni, enti e categorie 
interessate e con i criteri di cui allarticolo 4.  
2. In caso di inosservanza, la Regione provvede alla nomina di 
un Commissario. I Comitati di gestione dichiarati decaduti restano in carica non 
oltre sessanta giorni dalla decadenza, in regime di prorogatio, sino 
allinsediamento del nuovo organo, per lo svolgimento della gestione ordinaria. 
Con la decadenza dei Comitati di gestione i componenti degli stessi possono 
essere rieletti per una sola volta, ai sensi dellarticolo 4, comma 8. ]  
 
 
  Art. 15Abrogazione. 1. Il presente regolamento abroga la disciplina del Reg. 
2 giugno 1994, n 1.                 
 
 
  ALLEGATI L.11.2.1992, n. 157
 
  
                                
                                
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