Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 3 Ambiti territoriali di caccia (ATC).
Art. 1(Generalità) 1. La Regione Puglia istituisce Ambiti Territoriali di Caccia ripartendo il proprio territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia programmata ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27. 2. Nei successivi articoli gli Ambiti Territoriali di Caccia sono denominati semplicemente ATC.
Art. 2 (Istituzione) 1. Con l’approvazione del piano faunistico regionale sono istituiti gli ATC di dimensione sub-provinciale.
2. Le Province territorialmente competenti si avvalgono, per la gestione degli ATC, di appositi Comitati di gestione con i poteri previsti dall’art. 14, comma 12. Della legge regionale n. 27 del 1998.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e nomina dei Comitati di gestione, la loro durata, i successivi rinnovi, l’accesso di cacciatori e la gestione degli ATC.
4. L’attività venatoria negli ATC della Regione Puglia è consentita nel rispetto delle norme vigenti e del calendario venatorio annuale.
Art. 3 (Caratteristiche)
1. L’ATC deve essere di dimensione sub-provinciale, possibilmente omogeneo e delimitato da confini naturali o rilevanti opere ove possibile, in caso contrario di tabelle poste a cura del Comitato di gestione, con scritta rossa su fondo bianco.
Art. 41. Ai Comitati di gestione, di natura pubblicistica, è affidata la gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori destinati alla caccia programmata ricadenti negli ATC.
2. Il Comitato di gestione è composto da venti membri di cui:
a. sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio dell’ATC; b. sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e regionale ai sensi dell’articolo 62 della legge regionale n. 27 del 1998, ove presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC; c. quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente, designati dalle organizzazioni provinciali o regionali; d. quattro rappresentanti degli enti locali territoriali, di cui uno dell’Amministrazione provinciale e tre dei Comuni con maggior territorio agro-silvo-pastorale ricadente dell’ATC. 3. Ove il numero delle associazioni e/o organizzazioni sia inferiore al numero dei rappresentanti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 per la parte residua i componenti saranno attribuiti alle associazioni e/o organizzazioni della stessa categoria:
a. alle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative sul territorio dell’ATC; b. alle associazioni venatorie maggiormente rappresentative e organizzate sul territorio (ATC); c. alle associazioni ambientaliste più rappresentative sul territorio (ATC). 4. Ove il numero delle associazioni e/o organizzazioni sia superiore al numero dei rappresentanti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2, i posti saranno assegnati alle associazioni e/o organizzazioni, uno per ciascuna, più rappresentative e organizzate sul territorio dell’ATC.
5. Ove sorgono controversie sul numero dei rappresentanti delle associazioni e/o organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, sarà l’Amministrazione provinciale competente a stabilire le assegnazioni, sentito il Comitato tecnico venatorio provinciale.
6. I componenti il Comitato di gestione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 devono essere residenti in Comuni ricadenti nell’ATC ed essere eletti e/o designati, a livello provinciale, all’interno delle rispettive associazioni e/o organizzazioni. Inoltre i componenti di cui alla lettera a) devono essere proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell’ATC mentre i componenti di cui alla lettera b) devono essere iscritti e residenti nell’ATC scelto prioritariamente
7. I componenti di cui alla lettera d) del comma 2 devono essere residenti nell’ATC, esperti in materia di caccia e consiglieri o funzionari degli enti locali designati.
8. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia entro trenta giorni dalla richiesta di designazione dei rappresentanti, in base alle deliberazioni e/o verbali di elezioni pervenuti, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti o designati per due volte consecutive ma non contemporaneamente in più ATC. I componenti possono essere sostituiti dall’ente, dall’associazione o dall’organizzazione che li ha designati. I componenti del Comitato di gestione non possono far parte del Comitato tecnico provinciale come sancito dall’art. 6, comma 7, della legge regionale n. 27 del 1998.
9. Ove non pervengano le designazioni nel termine di cui al comma 8, il Presidente dell’Amministrazione provinciale provvederà alla diffida e messa in mora delle organizzazioni, associazioni ed enti locali inadempienti dando un termine perentorio di trenta giorni per ottemperare. Scaduto detto termine, l’Amministrazione provinciale provvederà, per i componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ad integrare il Comitato per la parte residua in base alle indicazioni delle associazioni e/o organizzazioni che abbiano già designato i propri rappresentanti e secondo la maggiore rappresentatività sul territorio dell’ATC. Resta inteso che i rappresentanti non designati di cui sopra dovranno essere surrogati da componenti della stessa categoria. Per quanto attiene gli enti locali l’Amministrazione provinciale chiederà prioritariamente all’ANCI e, ove ancora non si ottemperi, alla Regione la nomina di un Commissario ad acta per l’ottemperanza di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata designazione di tutti i venti componenti, il Comitato sarà nominato dalla Provincia alla scadenza del termine fissato dalla diffida e messa in mora di cui al presente comma, quando le designazioni pervenute raggiungano il quorum di almeno undici membri.
10. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri nominati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente che presiede il Comitato. Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati.
11. I componenti del Comitato di gestione, entro quindici giorni dalla nomina, eleggono, a maggioranza ed a scrutinio segreto, il Presidente, il vice Presidente, il Direttore tecnico, il Segretario amministrativo ed il tesoriere. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di vacanza.
12. La partecipazione al Comitato di gestione avviene a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese chilometriche nella misura di ½ del costo del carburante.
13. Il Comitato di gestione, entro due mesi dalla nomina, provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, che preveda esclusivamente modalità e criteri di gestione contabile, incarichi e mansioni dei componenti il Comitato stesso. Il regolamento interno è redatto ed approvato dal Comitato di gestione sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Regione sentiti i Comitati tecnici venatori provinciali e regionali.
14. Il Presidente dell’Amministrazione provinciale competente, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale, può sciogliere il Comitato di gestione per gravi violazioni delle leggi vigenti, del regolamento, delle direttive regionali e provinciali e/o del programma di intervento annuale di cui all’articolo 5, per mancata approvazione del bilancio di previsione, nonché per irregolarità nella rendicontazione accertate dal Collegio dei revisori dei conti. In tal caso il Presidente dell’Amministrazione provinciale nomina un Commissario ad acta per assolvere l’ordinaria amministrazione fino a quando non venga costituito un nuovo Comitato nei modi previsti e comunque entro centoventi giorni.
15. Il Comitato di gestione elegge la propria sede nel Comune che occupa una ubicazione centrale dell’ATC su indicazione della Provincia territorialmente competente,
Art. 5 (Compiti del Comitato di gestione) 1. Il Comitato di gestione, sulla base del fondo di dotazione finanziaria di cui all’articolo 10 e nel rispetto delle norme del presente regolamento, della normativa vigente ed in attuazione delle direttive regionali e provinciali in materia:
1) predispone annualmente, entro il mese di luglio della relativa stagione venatoria, il programma di intervento sul territorio destinato a caccia programmata da sottoporre all’Assemblea di cui all’articolo 6 per il prescritto parere ed alla Provincia per la presa d’atto; 2) promuove ed organizza annualmente le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica stanziale, programma gli interventi per i miglioramenti dell’abitat; 3) provvede all’attività di ripopolamento sulle indicazioni del piano faunistico-venatorio regionale e con l’autorizzazione delle Province territorialmente competenti; inoltre, provvede a creare strutture di ambientamento per la fauna selvatica stanziale; 4) collabora, su richiesta della Provincia, alla gestione tecnica delle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione e centri pubblici di allevamento di fauna selvatica allo stato naturale, presenti all’interno dell’ATC; 5) approva, entro il 31 ottobre dell’anno in corso, il bilancio preventivo ed entro il mese di febbraio dell’anno successivo quello consuntivo. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere trasmessi all’Amministrazione provinciale, unitamente al programma di interventi di cui al punto 1, entro e non oltre trenta giorni dalla loro approvazione. I termini di cui sopra sono perentori ed in caso di inottemperanza l’Amministrazione provinciale provvede a nominare un Commissario ad acta per tale incombenza, entro trenta giorni dai termini stabiliti; 6) provvede all’individuazione e all’attribuzione di incentivi economici con le somme stanziate dall’articolo 10, comma 3, lettera a), ai proprietari o ai conduttori dei fondi rustici che si impegnino in opere di miglioramento, ai fini faunistici, del loro territorio, nonché all’erogazione dei contributi in conto danni previsti dal citato articolo; 7)provvede alla compilazione della graduatoria degli ammessi all’esercizio venatorio dell’ATC secondo quanto previsto dagli articoli successivi; 8) provvede, sulla base del numero dei cacciatori ammissibili nell’ATC dal piano faunistico-venatorio regionale e con la suddivisione dei posti assegnabili ripartiti nel programma venatorio regionale annuale, a rilasciare autorizzazioni all’esercizio dell’attività venatoria per ogni stagione venatoria, garantendo il seguente ordine di priorità: cacciatori residenti in Regione:
a. ai cacciatori residenti nei Comuni ricadenti nell’ATC; b. ai cacciatori residenti nei Comuni della stessa provincia confinanti con l’ATC; c. ai cacciatori residenti negli altri Comuni della stessa provincia; d. ai cacciatori residenti nella regione. cacciatori non residenti in Regione:
ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge regionale n. 27 del 1998, nel limite massimo del 4 per cento dei cacciatori ammissibili e secondo le prescrizioni del programma venatorio regionale:
a. ai cacciatori nativi nell’ATC ed emigrati; b. ai cacciatori non residenti che svolgano accertata attività lavorativa o di servizio in Puglia; c. ai cacciatori, proprietari e conduttori di terreni agricoli non inferiori a 1 Ha coltivati o 10 Ha a pascolo ricadenti nell’ATC; d. ai residenti di altre regioni confinanti con le quali esistono rapporti di reciprocità convenzionata; e. ai residenti in altre regioni con i quali esistono rapporti di reciprocità convenzionata; f. ai cacciatori di altri Stati con i quali esistono trattati internazionali con criteri di reciprocità e comunque nel rispetto delle leggi vigenti; 9) provvede, ove ne riscontri la possibilità, ad ammettere nei rispettivi territori un numero di cacciatori residenti nella regione superiore alla densità sancita dal d.m. di cui all’art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 992, n. 157, purchè siano accertati dallo stesso Comitato, previo censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica. La precitata determinazione deve essere deliberata dal Comitato con formale provvedimento e trasmessa entro quindici giorni all’Amministrazione provinciale per il nulla osta di esecutività della deliberazione in parola; 10) provvede a rilasciare nei limiti delle disponibilità indicate nella legge regionale n. 27 del 1998, articolo 14, comma 6, e riportate nel programma regionale venatorio annuale, autorizzazioni giornaliere o con pacchetti di massimo cinque giornate predeterminate, con l’indicazione dei giorni in cui è autorizzato l’esercizio venatorio alla sola migratoria e comunque previo versamento di un contributo non superiore a lire 20 mila per ogni giornata di caccia a partire dalla terza domenica di settembre; 11) provvede agli adempimenti di cui all’articolo 14, comma 4 della legge regionale n. 27 del 1998 secondo le modalità e termini previsti dal successivo art. 6; 12) provvede, in attuazione di quanto previsto dalla Regione con il programma venatorio, a riservare, previa intesa con l’Amministrazione provinciale, un numero di autorizzazioni all’accesso per i neo cacciatori residenti nei comuni dell’ATC non superiore al 2 per cento dei cacciatori ammissibili nel proprio ATC; 13) provvede a segnalare all’Amministrazione provinciale competente le assenze ingiustificate di componenti del Comitato di gestione, che non siano stati presenti a tre sedute consecutive. L’Amministrazione provinciale dichiara, con delibera motivata, l’eventuale decadenza dei succitati componenti e provvede con le modalità di cui ai punti precedenti alla loro sostituzione a seguito di nuova designazione da parte delle associazioni, organizzazioni o enti locali territoriali. Eguale procedura è applicata al singolo componente che abbia commesso gravi irregolarità amministrativo-contabili; 14) può avvalersi di consulenza tecnica per la buona riuscita di progetti mirati e riportati nel programma di intervento annuale; 15) provvede alla nomina e al coordinamento di gruppi di lavoro. I gruppi di lavori, i cui membri esercitano un’attività di volontariato a titolo gratuito, saranno composti da cacciatori, agricoltori, ambientalisti residenti nei comuni ricadenti nell’ATC per eseguire sul proprio territorio censimenti, accudire voliere e recinti di ambientamento della fauna, effettuare ripopolamenti; 16) richiede, con piani mensili, all’Amministrazione provinciale competente per territorio una vigilanza particolareggiata su aree specifiche; 17) opera in conformità del presente regolamento, della normativa in materia e dei compiti assegnati dalla Provincia.
Art. 6 (Mobilità esercizio venatorio alla fauna migratoria) 1. Il numero dei posti all’esercizio venatorio alla sola fauna migratrice non dovrà superare il 10 per cento per ogni ATC del numero dei cacciatori che lo stesso può contenere.
2. Ai cacciatori residenti in regione che abbiano versato il contributo di partecipazione al proprio ATC di residenza o a quello scelto prioritariamente nella Regione potranno essere assegnati massimo venti giornate di caccia alla migratoria in forma gratuita da poter usufruire con un massimo di dieci giornate nell’ATC o negli ATC di ogni singola provincia. 3. Le autorizzazioni saranno rilasciate dalla terza domenica di settembre. Ogni cacciatore interessato effettuerà istanza al Comitato di gestione dell’ATC prescelto a mezzo raccomandata A.R., a partire dal 1° settembre e almeno quindici giorni antecedenti il primo giorno utile richiesto per l’attività venatoria, indicando il mese ed i giorni prescelti (max cinque giorni per ogni mese nella stessa Provincia). I Comitati di gestione, nel rispetto cronologico delle date di spedizione delle istanze ed in casi di contemporaneità delle stesse applicando i criteri di priorità di cui al precedente articolo, rilasceranno le autorizzazioni trascrivendo i giorni usufruibili per l’attività venatoria nell’apposito spazio riservato sul tesserino venatorio regionale. Nell’istanza l’interessato potrà indicare giornate alternative a quelle richieste. Le trascrizioni sul tesserino venatorio regionale serviranno in fase di controllo parte della vigilanza e di riscontro da parte dei Comitati di gestione nel rilasciare ulteriori autorizzazioni. L’autorizzazione è subordinata all’esibizione della regolarità della documentazione di rito. Le giornate autorizzate ed eventualmente non utilizzate si intenderanno non più ripetibili ai fini del pacchetto delle venti giornate assegnate. Ogni ATC potrà aumentare il plafond del 10 per cento con eventuali disponibilità di posti di accesso non assegnati sino al numero dei cacciatori ammissibili per ogni singolo ATC. I Comitati di gestione dovranno approntare un programma computerizzato per la gestione del numero totale di accessi riservati per quanto sopra.
Art. 7 (Assemblea di zona) 1. Almeno due volte l’anno il Comitato di gestione, a mezzo di avviso pubblico, riunisce in assemblea i cacciatori iscritti, i proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi e gli ambientalisti delle associazioni, di cui all’articolo 4, tutti residenti nei comuni dell’ATC, una prima volta in settembre per esporre il programma di interventi annuali sul territorio ed acquisire il parere una seconda volta in febbraio, per le valutazioni dell’andamento della gestione. Copia del verbale delle assemblee deve essere trasmessa all’Amministrazione provinciale competente entro trenta giorni dall’assemblea.
Art. 8 (Criteri di ammissione all’esercizio venatorio) 1. La partecipazione all’A.T.C. è volontaria.
2. Ogni cacciatore, previa domanda all’organismo di gestione competente, ha diritto all’accesso in un ATC compreso nella Regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti previo consenso degli organi di gestione, con le modalità di cui ai precedenti articoli nel rispetto dell’indice di densità venatoria stabilito dal d.m. di cui all’art. 14, comma 9, lettera d), della legge regionale n. 27 del 1998 e con la capienza stabilita dal piano faunistico regionale.
3. L’esercizio venatorio negli ATC è consentito anche per i non residenti nella Regione; la distribuzione della relativa autorizzazione avviene tramite i Comitati di gestione con i criteri di cui all’articolo 5 e nel numero di autorizzazioni indicate con l’articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 27 del 1998 e riportate nel programma venatorio regionale.
4. L’autorizzazione ha validità nella stagione venatoria per la quale viene rilasciata.
5. Per ogni stagione venatoria sono ammessi negli ATC i cacciatori residenti nella Regione e non. Gli stessi devono presentare domanda di ammissione ai Comitati di gestione dal 1° febbraio al 31 marzo dell’anno in corso con le modalità di cui al comma 6.
6. La domanda in carta semplice deve essere inviata al Comitato dell’ATC prescelto, a mezzo raccomandata A.R. corredata del certificato di residenza del richiedente in carta semplice, della fotocopia del porto d’armi e licenza di caccia, in corso di validità, o relative autocertificazioni (fa fede il timbro postale di partenza); in caso che il rinnovo del porto d’armi sia in corso, il richiedente segnalerà detta circostanza nella istanza, riservandosi di esibire la fotocopia ad acquisizione di detta autorizzazione. I cacciatori residenti nel comuni dell’ATC possono presentare la domanda personalmente o tramite le proprie associazioni.
7. Il Comitato di gestione, entro il 31 maggio successivo, elabora la graduatoria degli ammessi all’esercizio venatori sulla base della data di presentazione delle domande pervenute. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso, in carta semplice, al Presidente dell’Amministrazione provinciale, entro dieci giorni a decorrere dal termine di cui al comma 8. Il Presidente dell’Amministrazione provinciale provvederà nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso.
8. La graduatoria è esposta per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni ricadenti nell’ATC, nonché dalla Provincia competente.
9. L’accesso deve essere regolamentato in base a quanto disposto dall’articolo 5.
10. I cacciatori ammessi devono versare entro il 30 giugno il contributo individuale di accesso e partecipazione alle spese gestionali dei territori dell’ATC destinati alla caccia programmata nella misura predeterminata dalla Regione. La Regione provvederà a quanto sopra previo parere del Comitato tecnico venatorio regionale.
11. Il Comitato di gestione dal 15 luglio rilascerà l’autorizzazione annuale all’accesso nell’ATC per l’annata venatoria di competenza ad esibizione dell’avvenuto versamento del contributo di cu al comma 10.
12. In deroga a quanto stabilito dai commi precedenti, al cacciatore residente sul territorio dell’ATC prescelto, dopo la prima autorizzazione rilasciata nel rispetto delle procedure previste ai commi precedenti è consentita per le annate successive la presentazione di una dichiarazione di conferma in carta semplice e senza documentazione. La predetta dichiarazione può anche essere presentata a mano entro i termini perentori di cui al comma 5. Resta fermo l’obbligo di effettuare il versamento del contributo nei termini sopra previsti e ritirare il tesserino dell’ATC dal Comitato di gestione con le modalità di cui ai precedenti commi. Il cacciatore in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Comitato di gestione ha diritto all’addestramento dei cani nei periodi di preapertura della stagione venatoria stabiliti dal calendario venatorio regionale nell’ATC in cui ha facoltà di accesso.
13. Ai cacciatori residenti nella Regione è consentita la caccia alla fauna stanziale e alla selvaggina migratoria nel territorio dell’ATC in cui sono stati autorizzati per l’intera annata venatoria. Ai cacciatori non residenti nella Regione è consentita per venticinque giornate la caccia limitatamente alla selvaggina migratoria nel territorio dell’ATC in cui sono stati autorizzati dalla terza domenica di settembre.
14. Il rimborso della quota del contributo versato al cacciatore che non intende più effettuare l’attività venatoria nell’ATC autorizzato sarà effettuato dal Comitato di gestione previa domanda di rimborso effettuata a mezzo raccomandata A.R. dal richiedente e da inviarsi prima dell’inizio della stagione venatoria e con la riconsegna dell’autorizzazione ove già ritirata.
Art. 9 (Quote di partecipazione)
1. La quota di partecipazione prevista dall’art. 9, comma 16, lettera d), della legge regionale n. 27 del 1998 viene versata su apposito c.c.p. all’ATC in cui il cacciatore è stato ammesso per l’importo stabilito dalla Regione. Uguale disciplina per i permessi giornalieri a pagamento.
Art. 10 (Gestione finanziaria) 1. Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato di gestione è composto da:
a. le quote versate dai cacciatori utilizzatori dell’ATC; b. i contributi stanziati dalla Regione con il programma venatorio regionale; c. gli eventuali contributi stanziati dall’Amministrazione provinciale; d. gli eventuali residui attivi dell’esercizio precedente; e. gli introiti vari. 2. Ogni Comitato per il finanziamento del programma annuale di interventi e delle spese di gestione ha facoltà di spesa esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dai fondi accertati di cui al comma 1.
3. Nel bilancio preventivo di spesa, deliberato nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 5, deve essere prevista quale quota parte dell’intera entrata:
a) il 20 per cento per interventi sul territorio al fine di migliorare la presenza faunistica e precisamente:
1. coltivazioni a perdere; 2. ripristino zone umide; 3. coltivazione di siepi e cespugli; 4. fondi di abbeveraggio; 5. miglioramento dell’habitat di aree non inferiori a 10 Ha.; ecc. b) il 45 per cento per l’acquisto di fauna selvatica per ripopolamento oltre l’eventuale quota stanziata dalla Regione con il programma venatorio annuale;
c) il 10 per cento per strutture di ambientamento della fauna stanziale oltre l’eventuale quota stanziata dalla Regione con il programma venatorio annuale;
d) il 25 per cento per spese di gestione.
4. E’ data facoltà al Comitato di gestione previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, apportare, con motivata deliberazione, variazioni alle percentuali di cui al comma 3 per far fronte a spese indifferibili ed urgenti sopravvenute nonché straordinarie e di prima attuazione. La relativa deliberazione è trasmessa entro trenta giorni dall’adozione all’Amministrazione provinciale per la presa d’atto, condizione di esecutività del provvedimento. Il bilancio dell’esercizio deve chiudersi rigorosamente in pareggio, salvo eventuali residui attivi per le spese non sostenute.
5. I componenti del Comitato di gestione dell’ATC rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nel bilancio preventivo e per importi eccedenti le spese autorizzate.
6. Non sono responsabili delle obbligazioni di cui al comma 5 i componenti assenti e quelli che in sede di approvazione abbiano, con espressa motivazione, votato contro il provvedimento medesimo.
Art. 11(Collegio provinciale dei sindaci revisori) 1. Il Presidente della Provincia nomina un Collegio di revisori con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile di tutti i Comitati degli ATC ricadenti nel proprio ambito provinciale. Il Collegio dei revisori è unico per tutti gli ATC ricadenti nel territorio provinciale.
2. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, iscritti all’Albo regionale dei sindaci revisori e due componenti supplenti.
3. I compensi e i rimborsi delle spese dovuti ai sindaci revisori sono a carico della Provincia con i fondi stanziati dal programma venatorio regionale.
4. I sindaci revisori possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione ed esprimono parere obbligatorio per quanto concerne le variazioni di spesa.
Art. 12(Vigilanza venatoria)
1. La vigilanza venatoria nell’ATC è svolta, oltre che dagli agenti dipendenti dall’Amministrazione provinciale, dalle guardie volontarie ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 27 del 1998. 2. L’attività di vigilanza nell’ATC è coordinata dal Presidente della Provincia territorialmente competente.
Art. 13 (Sanzioni) 1. E’ fatto divieto ai cacciatori che non siano stati ammessi all’esercizio venatorio all’interno dell’ATC esercitare qualsiasi forma di caccia nell’ATC stesso.
2. Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila, prevista dall’articolo 49, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 27 del 1998.
3. I cacciatori ammessi nell’ATC, non autorizzati all’abbattimento di fauna stanziale o quelli autorizzati ma che abbiano abbattuto fauna stanziale in periodo della stagione venatoria non consentito, sono obbligati al risarcimento danni per ogni capo abbattuto come di seguito riportato, oltre le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia:
a. lire 100 mila per ogni fagiano b. lire 150 mila per ogni starna c. lire 300 mila per ogni coturnice orientale o pernice rossa d. lire un milione per ogni lepre e. lire 500 mila per ogni cinghiale f. lire un milione per ogni capriolo o daino o muflone o cervo. 4. Ai trasgressori di cui ai precedenti commi nonché a coloro i quali sia comminata la sanzione per l’uso dei richiami acustici vietati ai sensi dell’articolo 32, comma 8, della legge regionale n. 27 del 1998, il Comitato di gestione provvede al ritiro dell’autorizzazione per la stagione in corso. In caso di recidiva l’estromissione dall’ACT è prevista per un periodo minimo di anni tre.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si fa espresso riferimento all’articolo 51 della legge regionale n. 27 del 1998
Art. 14 (Attuazione regolamento) 1. Le amministrazioni provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dichiarano decaduti i Comitati di gestione già insediati, provvedendo alle nuove nomine ai sensi della presente normativa su designazione delle associazioni, enti e categorie interessate e con i criteri di cui all’articolo 4.
2. In caso di inosservanza, la Regione provvede alla nomina di un Commissario. I Comitati di gestione dichiarati decaduti restano in carica non oltre sessanta giorni dalla decadenza, in regime di prorogatio, sino all’insediamento del nuovo organo, per lo svolgimento della gestione ordinaria. Con la decadenza dei Comitati di gestione i componenti degli stessi possono essere rieletti per una sola volta, ai sensi dell’articolo 4, comma 8.
Art. 15(Abrogazione)
1. Il presente regolamento abroga la disciplina del regolamento regionale 2 giugno 1994, n. 1.
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