Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia
TITOLO 1PRINCIPI
Art. 11. La Puglia, nellunità e
indivisibilità della Repubblica e
nellambito dellUnione europea, è Regione autonoma fondata sul rispetto della
dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno
informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della
democrazia nel nostro Paese.
2. La Puglia, per la
storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e laboriosità delle
popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio
proteso sul mare, è ponte dellEuropa verso le genti del Levante e del
Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di
pace.
3. La Regione Puglia
favorisce lautogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la
sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti
delluomo, della Convenzione europea dei diritti delluomo, della Carta dei
diritti fondamentali dellUnione europea e della Costituzione
italiana.
4. La Regione esercita
la propria funzione di governo attuando il principio di sussidiarietà, come
responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come
integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del
volontariato dirette allinteresse generale e alla tutela pubblica dei diritti
universali.
Art. 21. La Puglia riconosce la
propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono
risorsa da tramandare alle future generazioni.
2. Il territorio della
regione Puglia è un bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue
componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico culturale e
rurale.
Art. 31. La Regione
riconosce nella pace, nella solidarietà e nellaccoglienza, nello sviluppo umano
e nella tutela delle differenze, anche di genere, altrettanti diritti
fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti
più deboli, agli immigrati e ai diversamente abili.
Art. 4
1. La Regione riconosce,
tutela e promuove le minoranze linguistiche presenti nel proprio
territorio.
2. La Regione valorizza il
legame con i pugliesi emigrati.
Art. 51. La Regione tutela
linfanzia e i diritti dei minori, degli anziani e della famiglia, con adeguate
misure di sostegno alle giovani coppie e ai nuclei familiari socialmente
svantaggiati.
Art. 61. La Regione garantisce in
ogni campo dellattività politica, sociale, familiare, scolastica, professionale
e lavorativa il principio della parità tra i sessi, valorizzando la
consultazione degli organismi di parità e pari opportunità istituiti con legge
regionale ai sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione
italiana.
2. La legge regionale
promuove parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive e pubbliche,
allo scopo di favorire lequilibrio della presenza fra generi.
Art. 71. I comuni i cui territori sono compresi nelle province di Bari,
Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto costituiscono la
Regione Puglia. (1)
2. Il capoluogo della Regione è
Bari, la cui funzione di città metropolitana è attuata attraverso le procedure
di legge.
3. La Regione ha un gonfalone, una bandiera e uno stemma
stabiliti con legge regionale.
4. Le sedi del Consiglio e della Giunta
regionale sono ubicate nella città capoluogo di Regione.
(1) Comma così modificato dall'art. 1
della L.R.
11 aprile 2012, n. 9 . Il comma era così formulato "1. I comuni i cui
territori sono compresi nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto costituiscono la Regione Puglia."
TITOLO 2COMPITI E FINALITA
Art. 81. La Regione concorre
allo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà, leale
collaborazione, differenziazione, unicità e adeguatezza delle
funzioni.
2. La Regione favorisce la partecipazione delle autonomie
locali e funzionali e delle formazioni sociali allesercizio dellattività
legislativa.
Art. 91. La Regione opera nel
quadro dei principi e delle norme dellUnione europea perseguendo la
valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le Regioni
dEuropa e sostenendo opportuni e più ampi processi dintegrazione, nel rispetto
delle diverse culture.
2. La Regione partecipa,
attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli
organismi comunitari e, nelle materie di sua competenza, nei casi e con le forme
disciplinati dallo Stato, può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato.
3. La Regione promuove
intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e
nellinteresse delle rispettive comunità.
Art. 101.La Regione tutela e
promuove la qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione alle
condizioni dei diversamente abili, garantisce la sicurezza sociale e il diritto
alla salute e allassistenza.
2. La legge regionale
individua i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e della salvaguardia
delle risorse idriche e naturali, agendo responsabilmente nei confronti delle
generazioni future.
Art. 11
1. La Regione incentiva lo
sviluppo sostenibile delleconomia pugliese, nel rispetto dellambiente,
attraverso interventi tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato, a
valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione
istituzionale e a internazionalizzare leconomia regionale.
2. Al fine di rendere
concretamente fruibile il diritto al lavoro, la Regione attua politiche attive,
con particolare riferimento alle esigenze e alle aspirazioni delle generazioni
più giovani, e opera per la rimozione di tutte le condizioni ostative alla sua
piena attuazione.
3. Nel quadro del
sostegno allo sviluppo economico, alla coesione e alla solidarietà sociale, la
Regione altresì promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti attuativi.
4.
La Regione riconosce il ruolo delle Organizzazioni sindacali nella
rappresentanza dei lavoratori.
5. La Regione valorizza
e sostiene limpresa e riconosce il ruolo di rappresentanza delle relative
associazioni.
6. La Regione valorizza
e tutela lartigianato, anche nelle sue forme associate.
Art. 121. La Regione promuove e
sostiene la cultura, larte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e
archeologici, assicurandone la fruibilità.
2. La Regione riconosce
nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dellidentità
regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione.
3. La Regione garantisce
il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica e, al fine di radicarne
la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema
universitario pugliese.
TITOLO 3PARTECIPAZIONE
CAPO 1Partecipazione
Art. 131.La
Regione:
a) riconosce nella
partecipazione attiva e consapevole dei cittadini lelemento essenziale della
vita pubblica democratica;
b) promuove il rapporto tra
società e istituzioni e tra le istituzioni stesse garantendo forme di
coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali, alle autonomie funzionali,
alle formazioni sociali e ai soggetti portatori di interessi diffusi;
c) favorisce, nel rispetto
della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di
autogestione.
Art. 14(Diritto allinformazione) 1. La Regione riconosce e
garantisce il diritto dei cittadini allinformazione sullattività
istituzionale.
2. La Regione riconosce e
garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e
qualità dellambiente, sui rischi per la salute derivanti dallesercizio di
attività economiche o dallesecuzione di opere pubbliche o private e, in
generale, su ogni situazione di pericolo che possa loro derivare da attività
incidenti sul territorio.
3. La Regione attiva
adeguate forme di ascolto finalizzate alla migliore conoscenza dei bisogni dei
cittadini e delle istanze sociali per il miglioramento dei servizi e delle
prestazioni.
4. La legge regionale
disciplina lesercizio dei diritti di cui al presente
articolo.
CAPO 2Partecipazione popolare
Art. 15(Iniziativa popolare) 1. Liniziativa popolare di legge si esercita secondo le disposizioni del presente
Statuto e della legge regionale, mediante la presentazione di un progetto
redatto in articoli e sottoscritto da almeno dodicimila elettori della regione. (2)
2. Liniziativa
legislativa può essere inoltre esercitata da ciascun Consiglio provinciale, dal
Consiglio dellarea metropolitana, da ciascun Consiglio di Comune capoluogo di
provincia e da almeno cinque Consigli comunali.
3. Liniziativa
legislativa dei soggetti di cui al presente articolo non è ammessa per la
revisione dello Statuto, per leggi in materia tributaria e di bilancio e non può
essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio
regionale.
4. I progetti di legge di iniziativa popolare non esaminati
non decadono in caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio
regionale.
5. Il Consiglio
regionale, con regolamento, assicura servizi e strutture per lassistenza ai
proponenti e definisce le modalità e i tempi di esame delle
proposte.
6. Il Consiglio
statutario verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara
lammissibilità delliniziativa legislativa.
7. Sino alla nomina del
primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 6 sono esercitate
dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.
(2) Comma modificato dalla l.r.
n. 44/2014, art. 1.
Art. 16(Petizione) 1. I cittadini, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni sociali e
gli enti autonomi funzionali possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale,
secondo le modalità previste dal regolamento interno, per sollecitare
lintervento della Regione su questioni di interesse collettivo.
Art. 17(Referendum statutario) 1. Le leggi di revisione statutaria, compresa quella con la quale si approva un
nuovo Statuto, sono sottoposte a referendum popolare, ai sensi dallarticolo
123, terzo comma, della Costituzione, qualora, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione, lo richieda un cinquantesimo degli elettori della regione,
calcolato in base allaggiornamento delle ultime liste elettorali, o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio statutario
verifica la sussistenza del quorum previsto per la richiesta e ne dichiara
lammissibilità.
3. La legge regionale
stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.
4. Sino alla nomina del
primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 2 sono esercitate
dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 18(Referendum abrogativo) 1. Nellambito della regione è indetto referendum per labrogazione totale o
parziale di una legge regionale quando lo richiedano almeno sessantamila
elettori dei comuni della Puglia, tre Consigli provinciali o metropolitani,
trenta Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto degli abitanti della
regione.
2. Non può essere
proposto referendum abrogativo per lo Statuto o parte di esso, per i regolamenti
interni del Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi tributarie e di
bilancio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o
di direttive dellUnione europea.
3. I regolamenti e gli
atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere
sottoposti a referendum abrogativo se la proposta non attiene anche alle
relative disposizioni legislative.
4. Liniziativa
referendaria non può essere esercitata negli otto mesi precedenti la scadenza
del Consiglio regionale, calcolati dal deposito del testo della richiesta
abrogativa a norma di legge.
5. Lammissibilità della
iniziativa referendaria, anche ai fini della verifica delle modalità di
presentazione e del quorum richiesto, è dichiarata dal Consiglio
statutario.
6. La proposta soggetta
a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli
elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
7. Qualora non sia stato
raggiunto il quorum previsto per la validità del referendum la proposta
abrogativa non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima
che siano trascorsi tre anni.
8. La legge regionale
stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.
9. Sino alla nomina del
primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 5 sono esercitate
dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 19(Referendum consultivo) 1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, lo svolgimento di referendum consultivi per conoscere lopinione
della popolazione regionale, o di parte di essa, circa proposte di legge,
regolamenti regionali e atti di programmazione generale e
settoriale.
2. Sono, altresì,
sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo
modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti
listituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle
denominazioni comunali.
TITOLO 4ORGANI DELLA REGIONE
Art. 20(Organi) 1. Sono organi della Regione
Puglia:
a)
il Consiglio
regionale
b)
il Presidente della Giunta
regionale
c)
la Giunta regionale.
Art. 21(Organi a rilevanza
statutaria) 1.
Sono organi regionali a rilevanza statutaria:
a) il
Consiglio delle autonomie locali;
b) la
Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e
sociale;
c) il
Consiglio statutario;
d) le
Autorità di garanzia. d
bis) il Collegio dei revisori dei conti. (3)
(3) Lettera aggiunta dall'art. 2,
comma 1, lettera a) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8.
CAPO 1Organi
Sezione I Consiglio regionale
Art. 22(Attribuzioni del Consiglio regionale) 1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità pugliese; esercita la potestà
legislativa e svolge la funzione di indirizzo e di controllo dellattività della
Giunta regionale.
2. Il Consiglio
regionale:
a)approva il piano di
sviluppo generale e ne verifica periodicamente
lattuazione;
b) approva il documento
annuale di programmazione economica e finanziaria;
c)approva con legge i
principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e
settoriale, la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di cui allarticolo
44;
d)approva la legge
finanziaria regionale annuale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale,
il rendiconto generale e lesercizio provvisorio;
e) esercita la potestà
regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e
contabile;
e
bis) esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva
statale ove delegata alla Regione. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei
componenti, può attribuire alla Giunta regionale l’approvazione dei regolamenti
delegati; la Giunta regionale provvede previo parere obbligatorio della
Commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 44; (4)
f)delibera le nomine che
gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dal presente Statuto e
dalle leggi;
g) propone alle Camere, ai
sensi dellarticolo 121 della Costituzione, i progetti di legge che coinvolgono
gli interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei referendum nazionali
previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
h) esprime i pareri previsti
dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
i) provvede
allistituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e
denominazioni a norma dellarticolo 133, secondo comma, della
Costituzione;
j) ratifica con legge le
intese previste al penultimo comma dellarticolo 117 della
Costituzione;
k) esercita ogni altra
potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle
leggi.
3. Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti
e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in
carica. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
4. Lapprovazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione, limpedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio.
(4) Lettera inserita dalla l.r.
n. 44/2014, art. 2.
Art. 23(Autonomia del Consiglio regionale) 1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e
contabile nellambito dello stanziamento del bilancio regionale.
2. Il Consiglio
regionale si avvale di una specifica struttura organizzativa e di proprio
personale appartenente a un proprio ruolo organico disciplinato dalla legge
regionale.
3. Lo stato giuridico e
il trattamento economico del personale del Consiglio regionale sono disciplinati
con deliberazione dellUfficio di Presidenza, secondo i contratti collettivi di
lavoro.
Art. 24(Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale) 1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta
consiglieri oltre al Presidente della Giunta regionale eletti a suffragio
universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto. (5)
2. La legge elettorale
regionale è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e ne
determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità.
3. Il Consiglio regionale,
nella prima seduta, provvede alla convalida dellelezione dei consiglieri
regionali con le modalità stabilite dal proprio regolamento
interno.
4. Le dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ne comportano lo
scioglimento.
5. In ogni caso di
scioglimento il Consiglio regionale resta in carica fino alla data di
proclamazione degli eletti.
(5) Comma così modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera b) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 28 marzo 2013, n. 8 le disposizioni del comma
1 si applicano dalla X legislatura.
Art. 25(Organi interni del Consiglio regionale) 1. Sono organi interni del Consiglio regionale:
a) il
Presidente
b) lUfficio di
Presidenza
c) i Gruppi
consiliari
d) le Commissioni
consiliari permanenti, di indagine e di inchiesta.
Art. 26(Presidente del Consiglio regionale) 1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i
lavori, secondo le modalità previste dal regolamento
interno.
2. Il Presidente:
a) tutela le prerogative
e assicura il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri
regionali;
b) insedia le
Commissioni e ne verifica il buon funzionamento;
c) richiede al
Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni in Consiglio su
argomenti di interesse generale;
d) garantisce il
rispetto delle norme del presente Statuto e del regolamento interno del
Consiglio, con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti
delle opposizioni;
e) esercita le altre
funzioni previste dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle leggi
regionali.
3. Il Presidente non può far
parte delle Commissioni consiliari.
4. Nel caso di assenza o
impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente
vicario.
Art. 27(Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: elezione e decadenza) 1. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale è costituito dal Presidente,
da due Vice Presidenti e da due Segretari. Il Presidente o un Vice Presidente e
un Segretario sono attribuiti alle opposizioni per lintera durata della
legislatura.
2. Il Presidente, i Vice
Presidenti e i Segretari sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto
e restano in carica per lintera legislatura, salvo il disposto di cui al comma
4.
3. Le modalità di
elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari sono disciplinate
dal regolamento interno.
4. La mozione di
decadenza per gravi motivi, presentata da almeno due terzi dei consiglieri
regionali in carica, nei confronti di uno dei componenti lUfficio di
Presidenza, approvata a scrutinio segreto dai due terzi dei componenti il
Consiglio regionale, ne determina la rimozione dalla carica.
Art. 28(Competenze dellUfficio di Presidenza) 1. LUfficio di
Presidenza del Consiglio regionale:
a) coopera con il Presidente
nellesercizio delle sue funzioni;
b) regola
lamministrazione dei fondi assegnati al proprio bilancio autonomo,
lorganizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il
trattamento economico dei Consiglieri regionali in applicazione della relativa
normativa;
c) disciplina lo stato
giuridico e il trattamento economico del personale secondo quanto previsto
dallarticolo 23;
d) attribuisce e revoca
gli incarichi dirigenziali di vertice del Consiglio
regionale;
e) esercita le ulteriori
attribuzioni previste dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal
regolamento interno;
f) mantiene i rapporti
con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per lassolvimento delle loro
funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, determinandone la
dotazione finanziaria, in applicazione delle relative
normative.
2. Il regolamento interno
prevede idonee forme di informazione interna sugli atti dellUfficio di
Presidenza.
Art. 29(Gruppi consiliari) 1. I consiglieri regionali
si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento
interno del Consiglio regionale
Art. 30(Commissioni consiliari permanenti) 1. Il Consiglio regionale
istituisce proprie Commissioni permanenti per ambito di
competenza.
2. Il numero, la
composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono disciplinati
dal regolamento interno.
Art. 31(Commissioni dindagine e di inchiesta) 1. Il Consiglio regionale
può istituire con legge Commissioni dindagine e di inchiesta per tempo limitato
e per oggetti determinati, su materie di interesse regionale.
2. La Presidenza delle
Commissioni è assegnata a un Consigliere di opposizione.
Art. 32(Funzioni delle Commissioni permanenti) 1. Le Commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza,
esercitano le funzioni referente, consultiva, legislativa, redigente e di
controllo, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
Art. 33(Prima seduta del Consiglio regionale) 1. Il consigliere più anziano di età convoca la prima seduta del Consiglio
regionale non prima di quindici giorni e non oltre i venticinque giorni dalla
data di proclamazione degli eletti.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio può essere
convocato da sei
consiglieri. (6)
3. Fino allelezione dellUfficio di Presidenza del
Consiglio, lUfficio provvisorio di Presidenza è costituito dal consigliere più
anziano di età, che funge da Presidente, e dai due consiglieri più giovani, che
fungono da segretari.
4. Dopo la costituzione dellUfficio provvisorio di
Presidenza, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti a norma del
proprio regolamento interno.
5. Successivamente, il
Consiglio provvede allelezione del Presidente e dellUfficio di
Presidenza.
(6) Comma così modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera c) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 28 marzo 2013, n. 8 le disposizioni del comma
2 si applicano dalla X legislatura.
Art. 34(Convocazione del Consiglio regionale) 1. Il Consiglio regionale si riunisce per iniziativa del suo Presidente, ovvero su
richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri
regionali o dei Presidenti di almeno tre Gruppi consiliari costituiti
complessivamente da non meno di sei
consiglieri. (7)
2. Il Consiglio è
convocato dal Presidente, che stabilisce lordine del giorno in conformità al
programma dei lavori fissato ai sensi dellarticolo 36.
3. Il regolamento
interno disciplina i casi ulteriori di richiesta di convocazione del
Consiglio.
(7) Comma così modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera d) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 28 marzo 2013, n. 8 le disposizioni del comma
1 si applicano dalla X legislatura.
Art. 35(Sedute e deliberazioni consiliari) 1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal
regolamento interno. LUfficio di Presidenza individua le modalità e gli
strumenti più idonei a favorirne la più ampia
informazione.
2. Le sedute durante le
quali sono discusse le interrogazioni a risposta immediata devono essere dotate
di strumenti di contemporanea comunicazione esterna.
3. Le deliberazioni del
Consiglio regionale sono valide se adottate con la presenza in aula della
maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni
concernenti materie tributarie e di bilancio sono valide se adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri regionali in
carica.
5. Le deliberazioni del
Consiglio regionale sono adottate a scrutinio palese, salvi i casi previsti dal
presente Statuto e dal regolamento interno. Alle votazioni concernenti le
persone si procede con lo scrutinio segreto.
Art. 36(Programmazione dei lavori) 1. Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle Commissioni, lUfficio
di Presidenza, sentito il Presidente della Giunta regionale nonché i Presidenti
delle Commissioni consiliari permanenti e i Presidenti dei Gruppi consiliari in
apposita Conferenza, delibera il calendario dei lavori.
Art. 37(Regolamento interno del Consiglio regionale) 1. Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato da un regolamento
approvato a maggioranza dei consiglieri in carica.
2. Il regolamento
determina le regole poste a presidio della qualità dei testi di legge per
garantire il requisito della chiarezza della legge e prevede limprocedibilità
dei disegni di legge e delle proposte normative che intervengono nelle materie
già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione
dei relativi testi.
3. Il regolamento determina, altresì, le ulteriori
norme cui deve attenersi il procedimento legislativo.
4. Il regolamento è
approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
Statuto.
Sezione II Consigliere regionale
Art. 38(Status del consigliere regionale) 1. Il consigliere regionale rappresenta la regione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere regionale non può essere
chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio
delle sue funzioni.
3. Lo status di
consigliere regionale si acquisisce al momento della
proclamazione.
4. La legge regionale
disciplina i casi di ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni e decadenza del
consigliere regionale.
Art. 39(Diritti del consigliere regionale) 1. Il consigliere regionale esercita il diritto di iniziativa legislativa, di
interrogazione, di interpellanza, di mozione, nonché ogni altra competenza
attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti. Lesercizio
di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno
2. La risposta
allinterrogazione, anche nelle forme del quesito estemporaneo, e
allinterpellanza è obbligatoria e il regolamento interno prevede i termini
perentori entro i quali la Giunta e il suo Presidente sono tenuti a
rispondere.
3. Il consigliere
regionale, al fine di ottenere notizie e informazioni utili allesercizio del
proprio mandato elettivo, esercita il diritto di accesso agli uffici e agli atti
della Regione, delle amministrazioni pubbliche, aziende e società da essa
controllate o partecipate e dei concessionari di pubblici servizi regionali e ha
diritto, altresì, a prendere visione e a ottenere immediatamente copia dei
provvedimenti e dei relativi atti preparatori, compresi quelli in essi
richiamati, a eccezione degli atti ufficialmente elencati tra quelli interdetti
allaccesso, nonché degli elenchi periodici dei provvedimenti
stessi.
4. Il consigliere
regionale, nellesercizio del diritto di accesso, è tenuto a osservare le norme
sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Art. 40(Trattamento economico) 1. Al consigliere regionale è attribuito uno specifico trattamento economico e
previdenziale, giusta le determinazioni di cui al disposto dellarticolo 28,
comma 1, lettera b).
Sezione III Presidente della Giunta regionale
Art. 41(Presidente della Giunta regionale) 1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale dai
cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della
Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, contestualmente
alla elezione del Consiglio ed è componente dello stesso.
2. La legge elettorale
regionale determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità.
3. Il Presidente, nella
prima seduta del Consiglio regionale, dopo gli adempimenti di convalida dei
Consiglieri eletti, presta giuramento di fedeltà alla Costituzione e al presente
Statuto.
4. Il Presidente, entro
dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale,
tra i quali un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale
nella seduta successiva alla nomina, unitamente al programma di
governo.
5. Il Presidente, fino
alla nomina dei componenti della Giunta regionale, ne esercita le funzioni dalla
data della propria proclamazione.
6. Il Presidente può revocare uno o
più componenti della Giunta, informandone il Consiglio regionale.
7. Dopo
la scadenza del Consiglio o lo scioglimento dello stesso nei casi di sfiducia
del Presidente della Giunta o dimissioni contestuali della maggioranza dei
Consiglieri regionali, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica
fino allelezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo
Consiglio e del Presidente della Giunta, per lordinaria
amministrazione.
8. In caso di dimissioni
volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della
Giunta, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza,
dallassessore più anziano per età e la Giunta rimane in carica per lordinaria
amministrazione, fino allelezione, così come prevista dalla legge elettorale,
del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 42(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale) 1. Il Presidente della Giunta regionale
rappresenta la Regione.
2. Il Presidente
inoltre:
a) dirige la politica
generale della Regione e la sua organizzazione amministrativa e ne è
responsabile;
b) nomina e revoca i
componenti della Giunta, ai quali attribuisce e revoca i relativi
incarichi;
c) promulga le leggi ed
emana i regolamenti;
d) dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ai sensi dellarticolo 118,
terzo comma, della Costituzione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica;
e) indice i referendum
previsti dallo Statuto regionale;
f) riferisce annualmente
al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano di sviluppo
regionale, dei piani e dei programmi attuativi e sulla situazione gestionale
complessiva della Regione;
g) può adottare
ordinanze di necessità e provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Giunta
regionale;
h) adotta provvedimenti
di organizzazione degli uffici regionali a eccezione degli uffici del Consiglio
regionale.(8)
(8) Vedi la l.r.
n. 37/2014, art. 22.
Sezione IV Giunta regionale
Art. 43(Giunta regionale) 1. La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un numero di componenti,
compreso il Vice Presidente, non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati
alla Regione.
2. Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in casi di assenza o di impedimento temporaneo e negli
altri casi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi.
3. La Giunta regionale
opera in quanto organo collegiale, secondo le direttive impartite dal Presidente
della Regione che ne dirige la politica e ne coordina lattività. Essa partecipa
alla determinazione e allattuazione dellindirizzo politico-amministrativo
della Regione.
4. Il Presidente può
delegare ai componenti della Giunta regionale lesercizio di funzioni per
settori organici di materia e lo svolgimento di compiti circoscritti, anche
temporalmente.
5. Possono essere nominati componenti della
Giunta regionale esclusivamente i Consiglieri regionali eletti. (9)
5
bis. In deroga al comma 5, il Presidente della Giunta regionale può nominare
assessori, in un numero non superiore a due, i cittadini in possesso dei
requisiti di eleggibilità e compatibilità per la carica di Consigliere
regionale. (10)
6. Il regolamento
interno approvato dalla Giunta regionale ne disciplina lorganizzazione e il
funzionamento.
7. Al componente esterno
è attribuito, altresì, il trattamento economico previsto per il consigliere
regionale e lindennità di funzione previste per
lassessore.
8. La Giunta regionale
delibera a porte chiuse con lintervento della maggioranza dei suoi componenti e
a maggioranza dei presenti. Nei casi di parità prevale il voto del
Presidente.
(10) Comma aggiunto dall'art. 2,
comma 1, lettera f) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 28 marzo 2013, n. 8 le disposizioni del comma
5 bis si applicano dalla X legislatura. (9) Comma sostituito dall'art. 2,
comma 1, lettera e) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8. Il Testo originario era così formulato:"5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale i
cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la
carica di consigliere regionale." Ai sensi del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 28 marzo 2013, n. 8 le disposizioni del comma
5 si applicano dalla X legislatura.
Art. 44(Attribuzioni della Giunta regionale) 1.
Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei
regolamenti esecutivi e di attuazione delle leggi regionali e degli atti
dell’Unione europea. La legge regionale indica le norme da delegificare e i
principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di
delegificazione. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono
essere delegificate. (11)
2.
I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante,
delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono
entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. In
caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni. (12)
[3. In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale può
adottare il regolamento salvo la successiva acquisizione del parere di cui al
comma 2, che la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data
della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.] (13)
4. Alla Giunta regionale
spetta altresì:
a) predisporre il
bilancio di previsione e il rendiconto generale e le relative variazioni e ogni
altro atto di programmazione finanziaria;
b) gestire il bilancio,
amministrare il patrimonio e il demanio regionale; deliberare in ordine ai
contratti secondo le modalità di legge; dare piena attuazione al piano regionale
di sviluppo economico e sociale;
c) deliberare in materia
di liti attive e passive, di rinunce e transazione; deliberare sulla
proposizione dei ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia
delle Comunità europee;
d) sovrintendere alla
gestione dei beni pubblici regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti
dalla Regione o con partecipazione regionale;
e) esercitare ogni altra
attribuzione e funzione amministrative che dalla Costituzione, dal presente
Statuto o dalle leggi non sono demandate espressamente alla competenza del
Consiglio regionale.
5. La Giunta regionale
può avvalersi del parere del Consiglio di Stato nellesercizio dellattività
regolamentare.
(11) Comma sostituito dalla l.r.
n. 44/2014, art. 3,lettera a) . Il testo originario era così
formulato:"1. Alla Giunta regionale spetta la potestà
regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione,
d'integrazione nonché dei regolamenti delegati. La legge regionale indica le
norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei
regolamenti di delegificazione." (12) Comma sostituito dalla l.r.
n. 44/2014, art. 3,lettera b) . Il testo originario era così
formulato:"2. I regolamenti sono sottoposti al parere
preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti
competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni,
decorso il quale si intende favorevole." (13) Comma abrogato dalla l.r.
n. 44/2014, art. 3,lettera c)
CAPO 2Organi a rilevanza statutaria
Sezione I Consiglio delle Autonomie locali
Art. 45(Istituzione del Consiglio delle autonomie locali) 1. E istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il
Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza e di partecipazione delle
autonomie locali, al fine di favorirne lintervento nei processi decisionali
della Regione, di esercitare la funzione di raccordo e consultazione permanente
tra Regione ed enti locali e di verificare lattuazione del principio di
sussidiarietà nellesercizio delle funzioni regionali.
2. Il Consiglio delle
autonomie locali è composto da un numero di membri non superiore a quello del
Consiglio regionale, in rappresentanza dei Consigli comunali, provinciali, della
Città metropolitana e delle Comunità montane.
3. La legge regionale,
approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del
presente Statuto, sentite le associazioni di rappresentanza, disciplina le
funzioni, i criteri di nomina e composizione, le modalità di elezione e gli
strumenti di funzionamento dellorgano, garantendone lequilibrata
rappresentanza territoriale e il pluralismo rappresentativo.
Sezione II La Conferenza regionale permanente per
la programmazione economica, territoriale e sociale
Art. 46(La Conferenza regionale permanente per la programmazione economica,
territoriale e sociale) 1. E istituita, con sede presso il Consiglio regionale, la Conferenza regionale
permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale, quale organo
consultivo della Regione.
2. Fanno parte della
Conferenza i delegati delle autonomie funzionali, delle formazioni sociali e del
terzo settore, secondo criteri di effettiva
rappresentatività.
3. La Conferenza si
riunisce, di norma, in due sessioni annuali per formulare proposte e indirizzi
nonché per esprimere pareri sui documenti generali di programmazione della
Regione, sulla legge finanziaria e per redigere il documento di valutazione
dellefficacia, efficienza ed economicità delle azioni programmate, anche
attraverso il puntuale monitoraggio dei bilanci consuntivi della Regione e degli
enti, aziende e agenzie ad essa collegati.
4. La legge regionale,
approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del
presente Statuto, ne disciplina i criteri di nomina e composizione, in
attuazione del comma 2, nonché le modalità di elezione e gli strumenti di
funzionamento.
Sezione III Il Consiglio statutario regionale
Art. 47(Istituzione del Consiglio statutario regionale) 1. E istituito il Consiglio statutario regionale che:
a) interviene, su
richiesta, nella verifica della incompatibilità statutaria delle proposte di
legge eventualmente dichiarata dalla competente Commissione consiliare, nei casi
previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale;
b) verifica
lammissibilità dei referendum, la sussistenza del quorum previsto per la
richiesta di referendum statutario e lammissibilità delliniziativa legislativa
popolare e dei soggetti previsti al comma 2 dellarticolo
15;
c) esprime parere non
vincolante nella valutazione delle capacità dei soggetti non pubblici che la
Regione individua per il conferimento dei compiti di per sé
pubblici.
Art. 48(Composizione del Consiglio statutario regionale) 1. Il Consiglio statutario regionale è eletto dal Consiglio regionale ed è
composto:
a)
da tre Consiglieri regionali
non in carica eletti, con voto limitato a due, tra coloro che hanno esercitato
la funzione per almeno dieci anni;
b)
da due esperti in discipline
giuridiche, eletti con voto limitato a uno.
2. Il Consiglio statutario
regionale elegge il Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal
componente più giovane detà.
Art. 49(Consiglio statutario regionale: funzionamento, organizzazione) 1. Con legge
regionale, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente Statuto, sono disciplinati il funzionamento, lorganizzazione del
Consiglio statutario regionale nonché il trattamento economico dei suoi
componenti e le incompatibilità.
Sezione IV Autorità di garanzia
Art. 50(Istituzione delle Autorità di garanzia)(•) 1. Sono istituite, con sede
presso il Consiglio regionale, le Autorità di garanzia, con poteri di accesso
agli atti normativi e amministrativi e con funzioni di tutela e salvaguardia,
nellinteresse della più compiuta fruizione dei diritti garantiti. Esse possono,
altresì, richiedere alla Regione ladozione di specifiche
misure.
2. Sono Autorità di
garanzia:
a) lUfficio della
difesa civica, che agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed
enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una
funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire limparzialità, il buon
andamento e la trasparenza nellazione amministrativa; interviene, altresì,
nella tutela dei diritti e dei principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 6,
nella tutela non giurisdizionale dellinfanzia, degli adolescenti e dei minori,
nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli immigrati,
nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli
utenti;
b) il Consiglio generale
dei pugliesi nel mondo, che interviene nella tutela dei diritti dei cittadini
pugliesi stabilitisi allestero;
c) il Comitato per
linformazione e la comunicazione (CO.RE.COM), che interviene a tutela della
conoscenza e trasparenza dellazione legislativa e
amministrativa.
3. LUfficio di difesa
civica, previsto alla lettera a) del comma 2, è organo ausiliario e indipendente
ed è composto da cinque componenti eletti dal Consiglio regionale, al quale
riferisce.
4. LUfficio di difesa
civica interviene, su domanda o di propria iniziativa, secondo criteri e
procedure non giurisdizionali, affinché gli organi e le strutture competenti
pongano rimedio agli abusi, alle irregolarità e alle iniquità accertati e ne
rimuovano le cause.
5. LUfficio di difesa
civica integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe
istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale,
nazionale e internazionale.
6. La legge regionale
disciplina i requisiti e le procedure per la nomina e la revoca, lo status e le
modalità di intervento dellUfficio di difesa civica e determina i principi per
lorganizzazione della funzione di difesa e per lattribuzione delle risorse
necessarie al suo esercizio, al fine di assicurarne lindipendenza, lefficacia,
la prossimità allutenza e il coordinamento funzionale sul
territorio.
7. La legge regionale
definisce gli ambiti di azione, i modelli istituzionali, organizzativi e
procedimentali delle Autorità di cui alle lettere b) e c) del comma
2.
(•) A riguardo vedasi dall'art. 53 all'art. 58 della Legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
Art. 50 bisCollegio dei revisori dei conti(•) 1. Con legge regionale sono disciplinati la composizione, i criteri di nomina,
il funzionamento e l’organizzazione del Collegio dei revisori dei conti, nonchè
il trattamento economico dei suoi componenti.
(•) Articolo aggiunto dall'art. 2,
comma 1, lettera g) della L.R.
28 marzo 2013, n. 8.
TITOLO 5ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 51(Principi dellazione amministrativa) 1. La Regione e gli enti, le aziende e le agenzie ad essa collegati svolgono
lattività amministrativa, nei limiti del suo esercizio, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) buon andamento e
imparzialità della pubblica amministrazione;
b) trasparenza,
pubblicità e semplificazione normativa e procedimentale;
c) partecipazione dei
soggetti interessati alle progressive fasi del procedimento, anche al fine di
verificarne il consenso;
d) efficacia,
efficienza. tempestività ed economicità.
2. La legge regionale
fissa i criteri e le modalità per la verifica del rispetto dei principi di cui
al comma 1.
Art. 52(Servizi al cittadino) 1. La Regione assicura, attraverso apposite intese con i Comuni, che il
cittadino possa rivolgersi al Comune per il disbrigo di ogni e qualunque
adempimento amministrativo che lo riguardi, indipendentemente dalle
amministrazioni pubbliche competenti.
Art. 53(Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti) 1. Le leggi regionali e i regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale
della Regione non oltre dieci giorni dalla data della promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva
lipotesi dellurgenza che deve essere esplicitamente contenuta nei relativi
contesti e ne determina lentrata in vigore alla data di pubblicazione.
TITOLO 6ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E CONTABILITA
CAPO 1Atti della programmazione
Art. 54(Atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria) 1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria
regionale:
a) il piano regionale di
sviluppo;
b) il documento annuale
di programmazione economica e finanziaria;
c) la legge finanziaria
annuale regionale;
d) il bilancio annuale
di previsione;
e) il bilancio
pluriennale di previsione.
Art. 55(Documento annuale di programmazione economica e finanziaria) 1. Il documento annuale di programmazione economica e finanziaria è atto di
indirizzo programmatico, economico e finanziario dellattività di governo della
Regione.
2. La Giunta regionale
adotta il documento annuale di programmazione economica e finanziaria e lo
sottopone allapprovazione del Consiglio regionale con le modalità e nei termini
previsti dalla legge regionale.
Art. 56(Legge finanziaria annuale regionale) 1. La legge finanziaria annuale regionale espone annualmente il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale degli stanziamenti
previsti dalla legislazione regionale vigente, al fine di adeguare gli effetti
finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione
economico-finanziaria regionale.
Art. 57(Autonomia finanziaria) 1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in coerenza con i
principi costituzionali e con le norme di coordinamento della finanza
pubblica.
2. La Regione istituisce
con legge regionale i tributi propri, individuando i presupposti
dellimposizione, i soggetti passivi, le basi imponibili, le
aliquote.
CAPO 2Bilancio
Art. 58Bilancio 1. Il sistema di bilancio della Regione si articola in:
a) bilanci di previsione
annuale e pluriennale;
b) esercizio provvisorio
del bilancio;
c) assestamento e
variazioni del bilancio;
d) rendiconto generale
annuale.
2. I provvedimenti di
cui al comma 1 sono approvati con le modalità e nei termini previsti dalle leggi
regionali.
Art. 59(Bilancio di previsione) 1. La Regione ha un proprio bilancio finanziario di previsione annuale e
pluriennale.
2. Le entrate sono
costituite da:
a) tributi propri,
tributi erTimes New Romani o quote di essi devolute alla
Regione;
b) contributi e
trasferimenti di parte corrente dellUnione europea, dello Stato e di altri
soggetti;
c)
extratributarie;
d) alienazioni,
riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale,
donazioni;
e) mutui, prestiti e
altre operazioni creditizie;
f) proventi da
contabilità speciali.
3. Lesercizio
finanziario del bilancio coincide con lanno solare.
4. Il bilancio di
previsione è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, che lo
approva con le modalità e nei termini previsti dalla legge
regionale.
5. Entro il 30 giugno la
Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, per lesame della Commissione
consiliare competente, una relazione sullandamento gestionale della Regione e
degli enti e organismi da essa dipendenti e partecipati.
6. Lesercizio
provvisorio del bilancio può essere concesso per periodi complessivamente non
superiori a quattro mesi.
7. I bilanci di esercizio degli enti e
organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi
organi deliberanti, sono inviati alla Giunta regionale, che li trasmette per
conoscenza al Consiglio regionale entro i trenta giorni successivi alla data di
ricevimento.
8. Le leggi e gli atti
amministrativi regionali che comportano spesa devono assicurare la copertura
finanziaria indicandone i relativi mezzi.
Art. 60(Assestamento e variazioni del bilancio) 1. Lassestamento e le variazioni del bilancio sono approvati con le modalità e
nei termini previsti dalla legge regionale.
Art. 61(Rendiconto generale) 1. Il rendiconto della Regione è approvato con le modalità e nei termini
previsti dalla legge regionale ed è articolato in:
a) conto del
bilancio
b) conto generale del
patrimonio.
2. I rendiconti degli
enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione sono allegati al
rendiconto della Regione.
CAPO 3Demanio e patrimonio
Art. 62(Amministrazione del demanio e patrimonio) 1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Con legge regionale è
approvata lamministrazione del demanio e del patrimonio
regionale.
SOMMARIO S O M M A R I
O
TITOLO I -
PRINCIPI
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e
7 p. 5145
TITOLO II - COMPITI
E FINALITA
articoli 8, 9, 10, 11 e 12
p. 5146
TITOLO III -
PARTECIPAZIONE
- Capo I
Partecipazione
articolo 13 p.
5147
articolo 14 (Diritto
allinformazione) p. 5148
- Capo II Partecipazione
popolare
articolo 15 (Iniziativa
popolare) p. 5148
articolo 16 (Petizione) p.
5148
articolo 17 (Referendum
statutario) p. 5148
articolo 18 (Referendum
abrogativo) p. 5149
articolo 19 (Referendum
consultivo) p. 5149
TITOLO IV - ORGANI
DELLA REGIONE
articolo 20 (Organi) p.
5149
articolo 21 (Organi a
rilevanza statutaria) p. 5150
- Capo I
Organi
Sezione I - Consiglio
regionale
articolo 22 (Attribuzioni
del Consiglio regionale) p. 5150
articolo 23 (Autonomia del
Consiglio regionale) p. 5150
articolo 24 (Composizione,
modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale) p.
5151
articolo 25 (Organi interni
del Consiglio regionale) p. 5151
articolo 26 (Presidente del
Consiglio regionale) p. 5151
articolo 27 (Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale: elezione e decadenza) p.
5151
articolo 28 (Competenze
dellUfficio di Presidenza) p. 5152
articolo 29 (Gruppi
consiliari) p. 5152
articolo 30 (Commissioni
consiliari permanenti) p. 5152
articolo 31 (Commissioni di
indagine e di inchiesta) p. 5152
articolo 32 (Funzioni delle
Commissioni permanenti) p. 5152
articolo 33 (Prima seduta
del Consiglio regionale) p. 5152
articolo 34 (Convocazione
del Consiglio regionale) p. 5153
articolo 35 (Sedute e
deliberazioni consiliari) p. 5153
articolo 36 (Programmazione
dei lavori) p. 5153
articolo 37 (Regolamento
interno del Consiglio regionale) p. 5153
Sezione II - Consigliere
regionale
articolo 38 (Status del
consigliere regionale) p. 5154
articolo 39 (Diritti del
consigliere regionale) p. 5154
articolo 40 (Trattamento
economico) p. 5154
Sezione III - Presidente
della Giunta regionale
articolo 41 (Presidente
della Giunta regionale) p. 5154
articolo 42 (Attribuzioni
del Presidente della Giunta regionale) p. 5155
Sezione IV - Giunta
regionale
articolo 43 (Giunta
regionale) p. 5155
articolo 44 (Attribuzioni
della Giunta regionale) p. 5156
- Capo II Organi a
rilevanza statutaria
Sezione I - Consiglio delle
Autonomie locali
articolo 45 (Istituzione del
Consiglio delle Autonomie locali) p. 5156
Sezione II - La
Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e
sociale articolo 46 (La Conferenza regionale permanente per la programmazione
economica, territoriale e sociale) p. 5157
Sezione III - Il Consiglio
statutario regionale
articolo 47 (Istituzione del
Consiglio statutario regionale) p. 5157
articolo 48 (Composizione
del Consiglio statutario regionale) p. 5157
articolo 49 (Consiglio
statutario regionale: funzionamento, organizzazione) p.
5158
Sezione IV - Autorità di
garanzia
articolo 50 (Istituzione
delle Autorità di garanzia) p. 5158
TITOLO V -
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
articolo 51 (Principi
dellazione amministrativa) p. 5159
articolo 52 (Servizi al
cittadino) p. 5159
articolo 53 (Pubblicazione
delle leggi) p. 5159
TITOLO VI -
ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E CONTABILITA
- Capo I Atti della
programmazione
articolo 54 (Atti della
programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria) p.
5159
articolo 55 (Documento
annuale di programmazione economica e finanziaria) p. 5159
articolo 56 (Legge
finanziaria annuale regionale) p. 5159
articolo 57 (Autonomia
finanziaria) p. 5160
- Capo II
Bilancio
articolo 58 (Sistema di
bilancio) p. 5160
articolo 59 (Bilancio di
previsione) p. 5160
articolo 60 (Assestamento e
variazioni del bilancio) p. 5160
articolo 61 (Rendiconto
generale) p. 5161
Capo III Demanio e
patrimonio
articolo 62 (Amministrazione
del demanio e patrimonio) p. 5161
|