Legge Regionale 16 luglio 2004, n. 11
Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi)(1)
(1) Implicitamente abrogata dalla l.r. 1/2005 art. 43
Art. 1(2)
[1. Larticolo 1
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di
tutela e rappresentanza degli invalidi), è sostituito dal seguente:
Art. 1
1. Allo scopo di favorire lattività di rappresentanza
e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, annualmente sono
concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento
annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate
associazioni riconosciute:
- Unione italiana
ciechi 25%
- Ente nazionale protezione assistenza
sordomuti 9%
-
Associazione nazionale mutilati invalidi di
lavoro 12%
- Associazione
nazionale vittime civili di
guerra 3%
- Unione
nazionale mutilati per
servizio 12%
- Associazione nazionale mutilati e invalidi di
guerra 16%
- Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili
14%
- Associazione nazionale famiglie dei caduti dei dispersi in
guerra 3%
- Associazione italiana
stomizzati
4%
- Federazione associazione nazionale
disabili 2% ]
(2) Implicitamente abrogata dalla l.r. 1/2005 art. 43